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Ordinanza — n. 2972/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific relevance to the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2972/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following a proposal for accelerated judgment based on the absence of specific relevance to the contested decision. The appellant argued for liability in a road traffic accident, but the lower court had dismissed the appeal due to missing procedural documents, a fact the Supreme Court upheld. The decision applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to confirm the inadmissibility and ordered the appellant to pay costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1; Art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, cod. proc. civ.: Censures in a cassation appeal lacking specific relevance to the 'decisum' of the appealed judgment are assimilated to the failure to state required motives, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific relevance decisum relevance accelerated judgment proposal procedural costs award tempestività dell'istanza di ricusazione restituzione in pristino ritiro della domanda

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 380-bis, cod. proc. civ.
In data 30.6.2025 è stata depositata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
civ., comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod.
Art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
civ., comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod.
art. 76 disp. att. cod. proc. civ
art. 380-bis cod. proc. civ
In data 30.6.2025 è stata depositata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., per l’inammissibilità del ricorso, comunicata in data 2.7.2025.
art. 2697 cod. civ
e dell’art. 2697 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
In primo luogo, non è stata sollevata correttamente la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
Deve essere, altresì, ricordato che una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910
Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez.
Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074
20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez.
Cass., sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735
Cass., sez. un., 27 dicembre 2023, n. 36069
Cass., sez. un., 22 settembre 2023, n. 27195
Cass., sez. un., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., sez.
Cass., sez. un., 23 aprile 2024, n. 10955
27195; Cass., sez. un., 23 aprile 2024, n. 10955).
Cass., sez. un., 36069/2023
Cass., sez. un., 36069/2023), nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la piena conformità della decisione all’opinamento espresso dalla PDA.
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Testo completo

ricorso iscritto al n. 27047/2024 R.G., proposto da CUNTI Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Zarone, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro AXA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del procuratore speciale Maurizio Rainò, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Rudiloso Consolo, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso, controricorrente - nonché contro BIASUCCI Maria Sista, intimata - per la cassazione della sentenza n. 1822/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 3.5.2024;

Responsabilità circolazione stradale udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.12.2025 dal Consigliere dott. Roberto Simone. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza pubblicata il 1°.9.2018 il Giudice di Pace di Teano rigettava la domanda svolta da Tommaso Cunti nei confronti di Maria Sista Biasucci e Axa Assicurazioni s.p.a. c on atto di citazione notificato il 5.10.2010, al fine di essere risarcito dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 8.9.2001 in agro del Comune di Baia e Latina. L’attore aveva esposto che, mentre era fermo nel traffico incolonnato a bordo della sua autovettura Fiat Uno tg.

FI M69407, era stato tamponato dall’autovettura Audi tg CE 614341 di proprietà della Biasucci e condotto da SalvatoreDi Ninno. Rimasta contumace la Biasucci e costituitasi Axa Assicurazioni s.p.a. al fine di contestare l’avversa pretesa, il Giudice di Pace adito rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla società.

2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza pubblicata il 3.5.2024 dichiarava «l’inammissibilità» dell’appello, compensando le spese del grado. Il Tribunale osservava che , nell’indisponibilità del fascicolo d’ufficio del primo grado, vanamente richiesto all’ufficio del Giudice di Pace di Teano stante la sua chiusura, e non avendo l’appellante provveduto alla sua ricostruzione, pur autorizzata, l’impugnazione doveva essere rigettata, atteso l’onere a carico dell’appellante di produrre i documenti a suo sostegno o di attivarsi ai sensi dell’art. 76 disp. att. cod. proc. civ.

3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre Tommaso Cunti, sulla base didue motivi. R esiste con controricorso Axa Assicurazioni s.p.a. Maria Sista Biasucci è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. In data 30.6.2025 è stata depositata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., per l’inammissibilità del ricorso, comunicata in data 2.7.2025. Con istanza depositata in data 11.9.2025 il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Le parti non hanno depositatomemorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 2947 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115, 116e 169 cod. proc. civ.” Il ricorrente riferisce: “ non pertinente, per quanto innanzi esposto, alle pagine 8, 9 e 10 delpresente atto, appare il richiamo operato dall’Ill. mo Tribunale sammaritano nella sentenza appellata alle massime richiamate a pagina 4 ed a pagina 5).

L’appello andava, invece, accolto sulla base del chiaro dettato della richiamata sentenza a Sezioni Unite 27337/2008 e dell’ordinanza n° 26538/2018 dell’Ecc. ma Corte Suprema di Cassazione”.

2. Con il secondo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 2947 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115e 116 cod. proc. civ.” Il ricorrente afferma: “ non pertinente, per quanto innanzi esposto, alle pagine 20, 22 e 13 del presente atto, appare il richiamo operato dall’Ill. mo Tribunale sammaritano nella sentenza appellata alle massime richiamate a pagina 4 ed a pagina 5). L’appello andava, invece, accolto sulla base del chiaro dettato della richiamata sentenza a Sezioni Unite 27337/2008 e dell’ordinanza n° 26538/2018 dell’Ecc. ma Corte Suprema di Cassazione”.

3. I motivi di ricorso , da esaminarsi congiuntamente stante l'evidente connessione in relazione alla questione preliminare afferente alla dichiarata prescrizione, sono strutturati in maniera tale da rendere il ricorso inammissibile. Il ricorrente a pagina 3 del ricorso riporta l’intestazione dei motivi con indicazione delle norme asseritamente violate da parte del giudice dell’appello, mentre a pagina 13 sotto la rubrica “MOTIVI DI IMPUGNAZIONE” scrive: a)quanto al primo motivo, “non pertinente, per quanto innanzi esposto, alle pagine 8, 9 e 10 del presente atto, appare il richiamo operato dall’Ill. mo Tribunale sammaritano nella sentenza appellata alle massime richiamate a pagina 4 ed a pagina 5).

L’appello andava, invece, accolto sulla base del chiaro dettato della richiamata sentenza a Sezioni Unite 27337/2008 e dell’ordinanza n° 26538/2018 dell’Ecc. ma Corte Suprema di Cassazione”; b)quanto al secondo motivo, “non pertinente, per quanto innanzi esposto, alle pagine 20, 22 e 13 del presente atto, appare il richiamo operato dall’Ill. mo Tribunale sammaritano nella sentenza appellata alle massime richiamate a pagina 4 ed a pagina 5). L’appello andava, invece, accolto sulla base del chiaro dettato della richiamata sentenza a Sezioni Unite 27337/2008 e dell’ordinanza n° 26538/2018 dell’Ecc. ma Corte Suprema di Cassazione”.

Da pagina 3 a pagina 8 il ricorrente si sofferma sullo svolgimento dei giudizi di merito, ma non specifica quale sia stato il tenore delle difese svolte da Axa Assicurazioni s.p.a., illustrando il contenuto dell’eccezione preliminare e quale sia stata la propria deduzione in replica dinanzi al Giudice di Pace. Il ricorso da pagina 8 a pagina 12 sembre rebbe contenere lo sviluppo argomentativo a sostegno dei due motivi, data la generica evocazione della non pertinenza“delle massime richiamate a pagina 4 ed a pagina 5” nella sentenza del Tribunale, ma in esse non ricorre una critica puntuale alla decisione impugnata, poichécon riferimento alla mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio del primo grado il ricorrente così si esprime:

“[…] non era forse il caso di reiterare un’ultima volta la richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado e fissare, magari in presenza fisica, un’ultima udienza in sentire le parti sul punto?”, aggiungendo che l’impossibilità di acquisizione non era assoluta, tanto che dopo la pubblicazione della sentenza d’appello, a seguito della riapertura dell’ufficio del Giudice di Pace di Teano, era riuscitoa procurarsi copia conforme di tutti gli atti e i verbali di causa. Inoltre, con riferimento alla statuizione del Tribunale sulle conseguenze per l'assenza del fascicolo di primo grado, il ricorrente omette qualsiasi censura e si limita ad asserire l’irrilevanza della prova degli atti interruttivi; ciò nella convinzione che, data la ricorrenza del reato di lesioni colpose, il termine di prescrizione ex art. 2947, comma terzo, cod. civ. debba ritenersi interrotto sulla premessa che l’ultimo atto interruttivo risaliva al 22.8.2008 e che la citazione era stata notificata il 5.10.2010.

Il ricorrente, tra l’altro, neppure rappresenta di aver debitamente impugnato la sentenza di primo grado sotto il profilo del mancato accertamento incidentale dell’esistenza di un fatto di reato.

4. Osserva la Corte come l a pretesa violazion e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. si collochi fuori dal perimetro consentitodel sindacato di legittimità. In primo luogo, non è stata sollevata correttamente la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per la riferita non contestazione da parte dell’appellata della natura penalmente rilevante dei fatti in esame, non avendo il ricorrente riprodotto il tenore delle difese svolte da Axa Assicurazioni in primo grado. Deve essere, altresì, ricordato che una questione di violazione o di falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v.

Cass., 10 giugno 2016, n. 11892; 8 ottobre 2019, n. 25027; 31 agosto 2020, n. 18092; 22 settembre 2020, n. 19798; Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867). Del pari la violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è stata dedotta in maniera conforme al consolidato principio di diritto espresso da questa Corte in tema di regolazione dell’onere della prova secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (v. Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 ; Cass., VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769;

Cass. sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313;Cass., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 26739). Ipotesi non ricorrenti nel caso di specie, poiché il Tribunale ha osservato come, data l’indisponibi lità del fascicolo d’ufficio del primo grado, sarebbe stato onere dell’appellante “produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. cod. proc. civ., di farsi rilasciare dal cancell i ere copia degli atti del fascicolo anche delle altre parti, per cui egli subisce le conseguenze, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi la possibilità di esaminare” (pagina 5, primo capoverso).

Il Tribunale, tra l’altro, ha altresì evidenziato che, mentre l’appellat a aveva rilevato che “sin dal momento della costituzione nel giudizio di appello aveva depositato il fascicolo di parte relativo al primo grado e che l’ufficio del Giudice di Pace di Teano era chiuso e pertanto non era stato possibile acquisire i verbali o altra documentazione utile per la ricostruzione dello stesso”, l’appellante “[…] n on si esprimeva sul punto, né si faceva parte diligente ai fini della ricostruzione dello stesso, depositando gli eventuali atti in suo possesso, e da ultimo neppure depositando note conclusionali finendo per far presumere un abbandono della vertenza”.

5. Alle criticità appena indicate, deve aggiungersi, come evidenziato nella proposta di definizione accelerata, che la censura svolta non risulta aderente alla decisione impugnata. Il ricorrente si duole per la declaratoria di inammissibilità dell’appello, ma non considera che il giudice dell’appello a pagina 5(ultimo capoverso) ha scritto: “ […] in mancanza di tali documenti, questo Tribunale non essendo in grado di ricostruire - se non per linee molto generali e, comunque, non certe ed esaurienti - l'esatta ricostruzione dei fatti, non avendo assolto neanche l’appellante l’onere probatorio che su di lui incombe, ritiene di rigettare l'appello proposto dal Cunti, restando così confermata la sentenza impugnata”.

Rispetto a tale statuizione, l’unica doglianza articolata è quella relativa all’aver il Tribunale deciso l’appello senza disporre un ulteriore rinvio per acquisire dal Giudice di Pace il fascicolo del primo grado. Il ricorrente, dunque, haanche prospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del ricorso dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).

6. Il ricorso, in conformità alla proposta di definizione accelerata, deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione secondo il principio della soccombenza. La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380- bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380- bis, ultimo comma, cod. proc. civ. Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza 27 dicembre 2023, n. 36069, «richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, cod. proc. civ., ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)” (v.

Cass., sez. un., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., sez. un., 23 aprile 2024, n. 10955). Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (v. Cass., sez. un., 36069/2023), nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la piena conformità della decisione all’opinamento espresso dalla PDA. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 1.500,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro 1.500,00, oltreagli interessi legali dalla presente ordinanza al saldo, ed al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della ulteriore somma di euro 1.000,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pe