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Ordinanza Interlocutoria — n. 2967/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to determine if 2021 civil appeal judgment was first instance or appeal for judge composition issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2967/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to public hearing to clarify whether the 2021 civil appeal judgment constituted a first-instance or appellate decision. The appellant argued that the presence of honorary judges violated statutory composition rules, while the lower court had previously dismissed the civil action. The court decided to suspend the analysis of other grounds pending this critical procedural classification.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 2, l. 98/2013; Art. 62, comma 2, l. 98/2013: The court must first determine if the contested judgment was rendered in first instance or on appeal to apply the prohibition on honorary judges.

Parole chiave

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honorary judges first instance appellate judgment judge composition procedural classification civil appeal remand for hearing restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 2, l. 98/2013

Giurisprudenza citata

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Cass. pen. 38854/2017
Cass. pen. 38854/2017 annullava la sentenza quanto all’azione civile, con rinvio alla Corte d’appello civile di Messina.
Corte Costituzionale 41/2021
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1315/2022 R.G. proposto da: Benedetto Baldanza, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Gianni' e dall’avv.Massimiliano Fabio -ricorrente- contro Luigi Bordonaro, Vincenzo Campisi, Nicolò Susio, Salvatore Ettore Lo Cicero e Antonino Savio, rappresentati e difesi dall'avv . Alvaro Riolo -controricorrenti- e contro Domenico Ferrara, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Piazza -controricorrente- nonché contro Salvatore Mondelloe Silvestro Di Costa -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 541/2021 depositata il 25novembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29gennaio 2026 dal Presidente Chiara Graziosi:

Rilevato che: Per quanto qui interessa, la Corte d’appello penale di Messina, con sentenza n. 700/2015, assolveva Nicolò Susio, Luigi Bordonaro, Antonio Savio, Vincenzo Campisi, Salvatore Mondello, Salvatore Ettore Lo Cicero, Silvestro Di Costa e Domenico Ferrara da reati rispetto ai quali era parte civile Benedetto Baldanza, che ricorreva per cassazione. Cass. pen. 38854/2017 annullava la sentenza quanto all’azione civile, con rinvio alla Corte d’appello civile di Messina. Quest’ultima poi, con sentenza n. 541/2021, rigetta va le domande del Baldanza compensando le spese “del presente giudizio, del giudizio di appello e di cassazione”.

Il Baldanza ha presentato ricorso, da cui si sono difesi con controricorso Susio, Lo Cicero, Bordonaro, Savio e Campisi, e con altro controricorso il Ferrara, il quale ha depositato memoria. Considerato che: Il ricorso è composto da tre motivi.

1. Il primo motivo denuncia nullità per violazione di norme sulla composizione del giudice e sulla capacità del giudice. Sarebbe violato l’articolo 62, secondo comma, l. 98/2013 - di conversione del d.l. 69/2013, che vieta la presenza di giudice onorario nei giudizi della Corte d’appello di unico grado-. 2.Nella citata legge, al capo I, intitolato “Giudici Ausiliari”, l’articolo 62, secondo comma, recita: “Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado”. Con la sentenza n. 41/2021 la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme del d.l. 69/2013, appunto convertito con modifiche nella l. 98/2013, le quali consentono al giudice ausiliario di essere componente dei collegi delle Corti d’appello; fino al 31 ottobre 2025, tuttavia, ha ravvisato “temporanea tollerabilità costituzionale”.

Nel caso in esame, la sentenza della Corte d’appello civile è stata pronunciata, come si è visto, nel 2021. È però necessario determinare se la pronuncia della corte territoriale costituisca o meno pronuncia di unico grado, oppure che sia davvero qualificabile pronuncia d’appello. Trattandosi infatti di giudizio civile, la questione merita approfondimento, per cui la causa va rimessa in pubblica udienza, rimandando quindi anche la considerazione degli altri due motivi. P.Q.M Rimette la causa in pubbl