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Ordinanza — n. 2950/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding late incidental filing and insufficient argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2950/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the main appeal and declared the incidental appeal inadmissible due to procedural violations. The appellant failed to properly cite the specific content of the appellate act regarding a prior settlement claim, violating the principle of specificity under Article 366 n. 6 c.p.c. Additionally, the incidental appeal was filed late, exceeding the 40-day deadline established by Articles 370 and 371 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the main request and declared the incidental request inadmissible while ordering cost compensation between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 6 c.p.c.; Art. 370, 371 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation must specifically cite the content of the contested appellate act; an incidental appeal must be filed within the statutory time limit, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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principle of specificity incidental appeal admissibility statutory time limits appellate act content cost compensation opposizione al precetto esecutivo soddisfacimento del credito retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 6 c.p.c.
Né rileva in senso contrario il preteso tenore letterale della transazione il cui oggetto e i cui importi non sarebbero riconducibili all’illecito menzionato, sia perché il suddetto contenuto documentale non viene riportato e specificatamente illustrato, al riguardo, nel ricorso, come prescritto dall’art. 366 n.
Art. 370 c.p.c.
Art. 371 c.p.c.
d.lgs. n. 149/2022
, ratione temporis applicabile a i s en si del d.lgs. n. 149/2022, a nulla pertanto rilevando la pure intervenuta notifica il 5 aprile 2023 del controricorso e ricorso incidentale de quo(cfr.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Considerato che: 1.1 Il primo motivo di ricorso principale prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c.
art. 1304 c.c
Considerato che: 1.1 Il primo motivo di ricorso principale prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c.
art. 112 c.p
art. 269 c.p
art. 91 c.p
2.2 Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 34469 / 2019
Cass. 9/7/2024 n. 18683
Cass. 9/7/2024 n. 18683).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5476/2023 R.G. proposto da : Rossi Giants s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato Andrea Manzi unitamente all’avvocato Mauro Contin, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro Barbara Boccarusso, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Botti unitamente agli avvocati Carlo Rasia, Cesare Montali, domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonché sulricorso incidentale proposto da Mec Trasporti s.r.l., rappresentata e difes a dall'avvocato Gianluca Paglia , domiciliazione telematica legale -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1854/2022 depositata in data11 agosto 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal Consigliere Paolo Porreca:

Rilevato che Nel 2015 Rossi Giants s.r.l. concludeva con Mec Trasporti s.r.l. un contratto di trasporto per la distribuzione di derrate alimentari. La committente, non ricevendo il pagamento del prezzo alle scadenze concordate, apprendeva che le derrate alimentari, destinate a taluni clienti, non erano giunte a destinazione poiché consegnate da Mec Trasporti a destinatari diversi rispetto a quelli indicati nelle fatture e nei documenti di trasporto. Risultava quindi a Rossi Giants che alcuni autisti di Mec Trasporti consegnavano la merce, apparentemente su richiesta dell’agente di Rossi Giants, Piero Masi, presso alcuni siti di deposito e di stoccaggio, da quest’ultimo segnalati.

Piero Masi risultava amministratore unico di2B s.r.l., società specializzata nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di generi alimentari, nella quale aveva rivestito la carica di amministratrice unica, quantomeno sino all’11.10.2017, Barbara Boccarusso, compagna convivente di Piero Masi, che risultava altresì impiegata in Mec Trasporti, con mansioni amministrative. Seguiva un primo riconoscimento di debito, inizialmente per il complessivo importo di circa di 250 mila euro, sottoscritto da Masi e da Boccarusso, quest’ultima non in proprio ma in qualità di rappresentante legale di 2B s.r.l., e ciò in ragione dell’ammanco di derrate alimentari e così dei relativi corrispettivi che i clienti, proprio per la mancata consegna, non avevano mai corrisposto in favore Rossi Giants.

I l legale rappresentante di Rossi Giants richiedeva poi, la sostituzione della precedente scrittura di ricognizione di debito, con una pluralità di atti ricognitivi, pari alle schede dei vari clienti della società ai quali la merce non era stata consegnata, tutti sottoscritti personalmente da Boccarusso e Masi. Rossi Giants otteneva così un decreto ingiuntivo nei confronti di Boccarusso e Masi per il pagamento, in solido, della somma oggetto di ricognizione debitoria; Boccarusso si opponeva e, a séguito delle difese svolte dall’opposta, chiedeva e otteneva l’autorizzazione alla chiamata in causa di Mec Trasporti, adducendo che, se il contratto di trasporto fosse stato rispettato dalla chiamata come specificato nei documenti negoziali, lo sviamento di merci non sarebbe avvenuto e nessun danno sarebbe stato arrecato a Rossi Giants, con la conseguenza che il trasportatore avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di quanto accaduto, manlevando Boccarusso in caso di condanna.

All’esito della costituzione in giudizio di Mec Trasporti risultava che tra la chiamata e l’opposta era intervenuta una transazione, con estinzione delle rispettive debenze comprensive dei mancati introiti di Rossi Giants per le merci non consegnate, e conclusiva attribuzione di reciproche poste attive, tra cui un credito, della committente i trasporti, “a titolo risarcitorio”. Il Tribunale accoglieva le domande di Rossi Giants, confermando il decreto ingiuntivo, con pronuncia però riformata dalla Corte di appello, secondo la quale, in particolare, per quanto ancora qui di utilità: - a fronte delle ricognizioni di debito sarebbe stato onere della Boccarusso provare, come invece non aveva fatto, di non essere stata partecipe dei raggiri illeciti nei confronti di Rossi Giants, che integravano la causa debendisottesa alle ricognizioni; - le condotte dell’opponente e della società di trasporti avevano concorso all’illecito, sia pure a diverso titolo - aquiliano e contrattuale- sicché la responsabilità era solidale; - la Boccarusso, costituendosi in appello , aveva chiesto accertarsi l’estinzione della sua obbligazione passiva essendo stata già soddisfatta in ragione della transazione, di cui aveva inteso avvalersi; - tale affermazione , già inserita nella comparsa conclusionale in prime cure, costituendo espressione di un diritto potestativo, non era soggetta a preclusioni di sorta; - dal tenore letterale della scrittura transattiva era evincibile che era stata definita l’intera posizione debitoria suscettibile della suddetta responsabilità solidale; - conseguiva la soccombenza dell’istante in ingiunzione, cui accedeva la relativa regolazione delle spese di lite, da compensare, invece, tra Boccarusso e Mec Trasporti dato che la domanda di regresso, presentata dalla prima nei confronti della seconda nell’ipotesi di sua condanna, era rimasta assorbita.

Ricorre per cassazione Rossi Giants, articolando tre motivi; resiste con controricorso Mec Trasporti, proponendo altresì ricorso incidentale, indicato come condizionato, basato su due motivi; resiste ai due ricorsi con distinti controricorsi Barbara Boccarusso. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1.1 Il primo motivo di ricorso principale prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c. poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che il titolo risarcitorio della deducente nei confronti di Mec Trasporti non derivava dall’illecito che avrebbe commesso Boccarusso, laddove dal dato letterale della transazione si poteva evincere che l’importo rinvenibile nel contesto della scrittura non era riconducibile all’illecito de quo, onde non sussisteva la solidarietà richiesta dalla norma, rispetto alla quale inoltre non vi era mai stata la dichiarazione di volersi avvalere della discussa transazione. 1.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.: la Corte di appello avrebbe errato non considera ndo che Boccarussonon aveva mai concluso nel senso di ottenere la declaratoria di estinzione dell’obbligazione risarcitoria, avendo invece chiesto solo l’accertamento della invalidità delle ricognizioni di debito e, in subordine, la manleva a carico di Mec Trasporti: domande, queste, incompatibili con la statuizione di avvalimento ai sensi dell’art. 1304 c.c. 1.3 Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e discusso rappresentato dalla scrittura transattiva, da cui emergeva che la pretesa della ricorrente di vedersi riconosciuta la stessa somma richiesta a Boccarusso presentava una mera identità numerica, laddove l’illecito commesso da Masi e 2B s.r.l. non era neppure menzionato, per cui dal documento negoziale in questione e dalle evidenze istruttorie emergeva che non avrebbe potuto concludersi nel senso di una transazione stipulata da un condebitore in solido. 2.1 Passando alricorso incidentale , il primo motivo de nunci a violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.p.c.: la Corte di appello avrebbe errato omettendo di esaminare l’eccezione, ritenuta assorbita in prime cure, di tardività della chiamata in causa diMec Trasporti, in quanto non effettuata sin dalla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, primo atto difensivo del convenuto sostanziale. 2.2 Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte di appello illegittimamente compensato le spese di chiamata in lite che, se non ritenuta arbitraria con la conseguenza in tal caso di dover essere sopportate dalla parte chiamante, avrebbero dovuto essere liquidate a carico dell’attore sostanziale, Rossi Giants, in forza del principio di causalità.

3. I motivi di ricorso principale, da esaminare unitariamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati. 3.1 Il giudice di seconde cure ha richiamato la giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui al vincolo di solidarietà passiva non osta il diverso titolo, extracontrattuale e contrattuale, posto a base delle obbligazioni dei debitori che abbiano concorso, con distinte ma connesse condotte, al medesimo evento di danno cui correlare i pregiudizi risarcibili: e in effetti è stato ribadito che,ai fini della responsabilità solidale da illecito prevista dall’art. 2055c.c., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - , in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate (Cass., Sez.

U., 27/4/2022 n. 13143, in cui è precisato che la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni; conforme è Cass. 16/4/2025 n. 9969, in una fattispecie nella quale è stata cassata la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale di agenzia immobiliare e di promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi).

E un arresto di questa giurisprudenza di legittimità, anzi, ha riconosciuto la responsabilità solidale in esame di tutti i soggetti la cui condotta abbia concorso, secondo il nesso di causalità materiale, a produrre il medesimo eventus damni anche ladd ove la pluralità delle distinte condotte dannose sia riferibile a soggetti giuridicidiversi ed alcune siano sanzionate con la responsabilità civile - contrattuale o extracontrattuale - mentre altre, sebbene lecite, obblighino a restituzioni, purché vi sia un'effettiva coincidenza tra l'oggetto della restituzione e il danno risarcibile, ovvero la continenza del primo nel secondo (Cass.1/3/2024 n. 5519); e la censura neppure si misura compiutamente con questa ragione decisoria ribadendo che quanto a Mec Trasporti di trattava d’inadempimento, quanto a Boccarusso d’illecito aquiliano, il che non basta a sovvertire la ratio decidendi d ato che con questa si è inteso rimarcare che l’inadempimento contrattuale della società di trasporti, che non aveva rispettato le consegne contrattuali di destinazione, aveva concorso a produrre lo stesso danno, rappresentato dai mancati introiti di vendita, con i raggiri di Boccarusso (e Masi), in coerenza sussuntiva con la nomofilachia richiamata. 3.2 A nulla poi rileva che le ricognizioni di debito, come sostiene la ricorrente principale, siano state sottoscritte da Boccarusso in un primo momentoquale legale rappresentante di 2B s.r.l. e poi personalmente, in quanto la Corte territoriale, con accertamento in fatto non censurato, ha statuito che dalle ricognizioni si evinceva la prova, presuntiva e non smentita, della debenza da illecito di Boccarusso (pag. 12, primo capoverso, della sentenza in questa sede gravata).

Né rileva in senso contrario il preteso tenore letterale della transazione il cui oggetto e i cui importi non sarebbero riconducibili all’illecito menzionato, sia perché il suddetto contenuto documentale non viene riportato e specificatamente illustrato, al riguardo, nel ricorso, come prescritto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr., in parte qua , Cass. Sez. U.27/12/2019 n. 34469), sia perché la Corte distrettuale ha accertato che la scrittura in questione aveva ad oggetto anche la pretesa e responsabilità “a titolo risarcitorio” di Rossi Giants, come tale comprensiva della debenza derivante dalle mancate consegne; e parte ricorrente non ha formulato censure concernenti i criteri di ermeneutica negoziale.

Risultapoi evidente che non vi è alcun omesso esame della transazione, ma solo un suo differente apprezzamento in uno, infatti, alle altre “evidenze istruttorie”, cumulativamente richiamate e il cui vaglio è invece riservato al giudice di merito. 3.3 Quanto alla dichiarazione di avvalimento ai sensi dell’art. 1304 c.c. la ricorrente: - ha riferito essa stessa che l’allegazione era quella di un già ottenuto risarcimento da parte di Mec Trasporti, il che, in tesi, può essere interpretato come corrispondente alla dichiarazione di avvalimento, per cui non sono prescritte formula sacramentali; - non ha riportato, sul punto, il tenore dell’atto di appello, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6c.p.c. (cfr.

Cass. Sez. U. n. 34469 / 2019, cit.); - non ha specificatamente censurato l’interpretazione della domanda giudiziale in questione, neppure riguardo alla mancanza di preclusioni processuali per la sua formulazione quale esplicitamente statuita dalla Corte di seconde cure; - non ha, cioè, idoneamente discusso, a compiuto supporto della propria censura, lo specifico tenore - non a caso richiamato dalla controricorrente Boccarusso - del prodotto atto di appello (doc. 7B, sub 1), in cui esplicitamente si sosteneva che Rossi Giants aveva già conseguito l’integrale risarcimento richiesto all’allora appellante (pagg. 42-46).

Nonvi è , d’altronde, alcuna contraddittorietà logica tra l’impugnativa per invalidità delle ricognizioni di debito ovvero la domanda di manleva e l’alternativa richiesta processuale di avvalimento in esame , a fini comunque estintivi e impeditivi della pretesa avversaria.

4. Il ricorso incidentale, così come il controricorso in cui è inserito , è tardivo, come pure eccepito in memoria dalla difesa di Boccarusso: l’atto è infatti stato depositato il 14 aprile 2023, cioèoltre i 40 giorni dalla notifica del ricorso - il 28 febbraio 2023 - , con superamento del termine di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. , ratione temporis applicabile a i s en si del d.lgs. n. 149/2022, a nulla pertanto rilevando la pure intervenuta notifica il 5 aprile 2023 del controricorso e ricorso incidentale de quo(cfr. Cass. 9/7/2024 n. 18683).

5. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile. Oltre ai profili di reciproca soccombenza tra ricorrente principale e incidentale, la specifica peculiarità della descritta vicenda sostanziale, quale evidenziata anche dalla transazione, giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 / 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte ricorrente principale sia da parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo,a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale , compensandole spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 / 2002, dà atto della sussi