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Decreto — n. 2939/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2939/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2939/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16545/2025 R.G. proposto da : Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato Giuseppe Ciliberti, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro Gianpaolo Falzarano, Francesca Falzarano, Antonietta Schiavone, Andrea Falzarano, Renata Falzarano, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato Francesco Polimei, che li rappresentae difende -controricorrenti- nonchécontro Allianz Spa,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato Michele Clemente, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Vincenzo Celardo, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Luisa Abagnale, Antonella Rosaria Iozzino, Pasquale Iozzino, Alessio Alfonso Iozzino -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.539/2025 depositata il 21/06/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2939/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00per compensi, per i controricorrenti difesi dall’avv.

Parole chiave

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spese d'esecuzione accollo delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato cessazione dei pagamenti anticipi delle spese spese di mora

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16545/2025 R.G. proposto da : Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato Giuseppe Ciliberti, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro Gianpaolo Falzarano, Francesca Falzarano, Antonietta Schiavone, Andrea Falzarano, Renata Falzarano, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato Francesco Polimei, che li rappresentae difende -controricorrenti- nonchécontro Allianz Spa,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato Michele Clemente, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Vincenzo Celardo, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Luisa Abagnale, Antonella Rosaria Iozzino, Pasquale Iozzino, Alessio Alfonso Iozzino -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.539/2025 depositata il 21/06/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00per compensi, per i controricorrenti difesi dall’avv.

Polimei, con distrazione in favore dell’avv. Polimei dichiaratosi antistatario, ed euro 5.000,00 per Allianz s.p.a. oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ciascuno ed agli accessori di legge. Così