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Decreto — n. 2935/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2935/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Court of Potenza extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Rubolino family, had not requested a decision on the settlement proposal, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal settlement proposal deemed withdrawal extinction of proceedings litigation costs Code of Civil Procedure statutory period correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17030/2025 R.G. proposto da : Montagna Caterina, in proprio e nella qualità di genitore di Vanessa Rubolino, entrambe anche quali eredi di Rubolino Mattia, Montagna Rosella, Montagna Nicola, Montagna Patrizia, in proprio e quali eredi di Mario Montagna, Cospito Maria Teresa, domiciliati ex legepresso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’avvocato Antonio Carmine Marchese, che li rappresentae dife nde -ricorrenti- contro HDIAssicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata , come in atti, dell’avvocato Alessandro Russi, che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro Antonio Rubolino, Donato Rubolino, Egidio Graziano Rubolino -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n.241/2025 depositata il 16/07/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in