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Ordinanza — n. 2728/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows Ecotigullio's appeal regarding liability for fish death caused by chemical spill from washing tanks. The court finds the lower court failed to assess the object's potential to cause harm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2728/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Ecotigullio's appeal against a lower court ruling that dismissed its liability for fish deaths caused by a chemical spill. The lower court had attributed the damage solely to the omissive conduct of the landowner but failed to examine whether the tanks themselves possessed the potential to cause harm. Consequently, the Court found the lower judgment flawed for not evaluating the causal link between the object's nature and the damage, ordering a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 2051 c.c.: The court must examine whether the object under custody possesses the potential to cause damage independently of human conduct; failure to assess this potentiality renders the judgment flawed regarding the object's liability.

Parole chiave

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liability for custody potentiality of the object causal chain analysis environmental damage joint liability assessment responsabilità per i danni ambientali inquinamento accidentale acque di scarico non inquinate

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
conveniva innanzi al Tribunale di Genova il Ghiggeri e la Ecotigullio per sentirli condannare al risarcimento dei danni: il Ghiggeri ai sensi degli art. 2043 c.c. e la Ecotigullio ai sensi dell’art.
Art. 2051 c.c.
e la Ecotigullio ai sensi dell’art. 2051 c.c. A sostegno delle sue pretese richiamava gli accertamenti del Corpo Forestale dello Stato, che collegavano la moria al lavaggio delle cisterne, contenenti residui del prodotto chimico Dryfloc, impiegato per il processo chimico-fisico di “flocculazione”.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Stante il rigetto del solo ricorso del Ghiggeri , sussistono i presupposti processuali per il versamento, esclusivamente da parte di quegli e non anche da parte della società ricorrente principale e della Federazione ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 2043 c.c
conveniva innanzi al Tribunale di Genova il Ghiggeri e la Ecotigullio per sentirli condannare al risarcimento dei danni: il Ghiggeri ai sensi degli art. 2043 c.c.
art. 2051 c.c
e la Ecotigullio ai sensi dell’art. 2051 c.c.
art. 345 c.p
Precisamente, la società ricorrente: -col primo motivo denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.
art. 112 c.p
e/o dell’art. 112 c.p.c.
art. 113 c.p
e/o dell’art. 113 c.p.c.
art. 24 Cost
con altresì violazione del diritto di difesa di Ecotigullio sas ex art. 24 Cost.
art. 360 c.p
Precisamente il ricorrente: -con il primo motivo denuncia: In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1968/2023 R.G. proposto da: ECOTIGULLIO S.A.S. DI GATTO ENRICO C., in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIULIO ROMEO eRICCARDO DELLACASA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrenteprincipale- contro FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITÀ SUBACQUEE (F.I.P.S.A.S.) - SEZIONE PROV. LE DI GENOVA A.S.D., in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difes a da gli avvocati RAFFAELE SPERATI e GIORGIO BERLINGIERI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -resistente al ricorso principale- -ricorrente incidentalecondizionata- SERGIO GHIGGERI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE GRANARA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge; -resistente al ricorso principale- -ricorrente incidentale- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA,in persona del legale rappresentante in atti indicato -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1133/2022 , depositata il 31/10/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026dal Consigliere Pasquale Gianniti.

FATTI DI CAUSA 1. Nel luglio 2015, presso un piazzale a Mezzanego (GE) in uso alla società Ecotigullio s.a.s.., Sergio Ghiggeri, socio accomandante della società, prelevò dal depuratore di Santa Margherita Ligure tre cisterne in PVC che avevano contenuto Dryfloc, sostanza flocculante inquinante. Il Ghiggeri, con l’intenzione di riutilizzare i contenitori per irrigare il proprio orto, procedette al loro lavaggio nel piazzale della società. Le acque di scarico prodotte dal lavaggio confluirono nei canali di scolo del piazzale e da lì nel sottostante Rio Mogliana, provocando un grave inquinamento.

Tale evento determinò la moria di circa 130.000 trotelle, allevate in un impianto di acquacoltura gestito dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) -Sez. Provinciale di Genova A.S.D.

2. La F.I.P.S.A.S. conveniva innanzi al Tribunale di Genova il Ghiggeri e la Ecotigullio per sentirli condannare al risarcimento dei danni: il Ghiggeri ai sensi degli art. 2043 c.c. e la Ecotigullio ai sensi dell’art. 2051 c.c. A sostegno delle sue pretese richiamava gli accertamenti del Corpo Forestale dello Stato, che collegavano la moria al lavaggio delle cisterne, contenenti residui del prodotto chimico Dryfloc, impiegato per il processo chimico-fisico di “flocculazione”. Entrambi i convenuti si costituivano con distinte comparse di risposta, contestando le pretese attoree.

In particolare, la Ecotigullio chiamava in causa UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ai fini della manleva. Unipolsai Assicurazioni S.p.A. si costituiva per chiedere il rigetto di tale domanda. All’esito dell’istruttoria, in sede di memorie, il Ghiggeri, in via subordinata, formulava domanda nei confronti di Ecotigullio. Il Tribunale di Genova, con sent. n. 141/21, condannava esclusivamente il Ghiggeri, escludendo la responsabilità della Ecotigullio s.a.s., poiché la condotta del socio era stata ritenuta un “caso fortuito” (atto compiuto per finalità personali e fuori dalle mansioni lavorative), idoneo a interrompere il nesso causale con la cosa in custodia.

Avverso tale sentenza il Ghiggeri proponeva appello, chiedendo: in via principale, di dichiararsi l’assenza di responsabilità per i danni dedotti; in via subordinata, qualora ritenuto responsabile, la condanna in solido di Ecotigullio al risarcimento dei danni. A sostegno della pretesa, deduceva: l’assenza di prova del nesso causale tra il lavaggio delle cisterne e l’evento di danno; l’incertezza circa lo stato delle cisterne prima del lavaggio, potendo i residui provenire da terzi o da materiale preesistente. Deduceva inoltre che il procedimento penale sulla vicenda era stato archiviato, escludendo qualsiasi profilo di responsabilità civile.

Si costituiva F.I.P.S.A.S. per resistere all’appello principale e, contestualmente, proporre appello incidentale, lamentando il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di Ecotigullio. Le altre parti si costituivano con autonome comparse di risposta, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e il rigetto di entrambi gli appelli. La Corte d’appello di Genova, con sent. n. 1133/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermava la responsabilità del Ghiggeri, ma estendeva la condanna in solido anche alla Ecotigullio s.a.s., individuando una responsabilità della società ai sensi dell’art.2043 c.c. anziché dell’art. 2051 c.c. Secondo la corte di merito, la Ecotigullio aveva violato i propri doveri di vigilanza e rimozione dei recipienti (considerati rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006), lasciati incustoditi per giorni: la società, operando nel settore dello smaltimento rifiuti, possedeva le competenze per comprendere la pericolosità delle cisterne.

3. Avverso tale sentenza, Ecotigullio s.a.s. di Gatto Enrico C. ha proposto ricorso articolando due motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi, proponendo ricorso incidentale: sia il Ghiggeri, che ha articolato tre motivi; sia la Sezione Provinciale di Genova della F.I.P.S.A.S., che ha articolato un unico motivo, sia pure condizionato. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Il Difensore della società ricorrente in via principale ed il Difensore del Ghiggeri hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dato atto che la società di Ecotigullio, ricorrente principale, ha prodotto immagine della notifica della sentenza. Tuttavia, negli atti risulta la PEC di notifica depositata dal relativo difensore. All’interno di detta PEC è presente il messaggio originale con la sentenza impugnata, recante glifo e firma digitale, nonché la relata di notifica. Nel caso di specie,dunque, la prova della copia notificata della sentenza non risult a da un ’ immagine priva di asseverazioni, comeinvece nel caso deciso da Cass. n. 34959/25.

2. Ecotigullio s.a.s. di Gatto Enrico C., in sede di ricorso principale, articola due motivi. 2.1. Precisamente, la società ricorrente: -col primo motivo denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e/o dell’art. 112 c.p.c. e/o dell’art. 113 c.p.c. con altresì violazione del diritto di difesa di Ecotigullio sas ex art. 24 Cost. , nella parte in cui la corte territoriale ha esaminato una domanda nuova, proposta per la prima volta in appello, in violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e del principio jura novit curia. Sostiene che la F.I.P.S.A.S. solo in grado di appello aveva dedotto la sua responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., mentre nell’atto introduttivo aveva invocato unicamente la responsabilità ex art. 2051 c.c. Inoltre, sempre solo in appello, la F.I.P.S.A.S. aveva ad essa attribuito l’inadempimento dell’obbligo di rimozione dei rifiuti previsto dall’art. 192, comma 3, del D.

Lgs. 152/2006 (e, quindi, un suo comportamento quanto meno colposo); - con il secondo motivo denuncia: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 192 e/o dell’art. 183 del D. Lgs. n.ro 152 del 03.04.2006 e/o dell’art. 2043 c. c. , nella parte in cui la corte territoriale ha ricondotto la fattispecie all’art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, attribuendo un obbligo giuridico che la norma non prevedeva nei termini indicati. Osserva che tale norma impone la rimozione dei rifiuti solo in caso di abbandono o deposito incontrollato sul suolo di sostanze o oggetti di cui il detentore debba disfarsi.

Sostiene che, nel caso di specie, il danno era stato provocato dal lavaggio delle cisterne ad opera del Ghiggeri e dallo sversamento del loro contenuto, attività che integrerebbe la fattispecie di abbandono dei rifiuti. Deduce che, in applicazione del citato comma 3, l ’ eventuale obbligo del titolare dell’area di procedere alla rimozione sarebbe sorto (non prima del lavaggio, ma) solo dopo la rimozione. 2.2. Il primo motivo è fondato. È indubbio che il giudice di merito abbia il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti (principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.), ma tale potere incontra il limite invalicabile del divieto di mutatio libelli.

Nel caso di specie, la F.I.P.S.A.S. aveva originariamente invocato una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., esclusivamente sotto il profilo della custodia del piazzale e di quanto su di esso presente , mentre la Corte d’appello ha condannato la società ex art. 2043 c.c. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, si ha una domanda nuova quando si introducono diversi fatti costitutivi che modificano il tema d’indagine. Anche di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19750/25, hanno ribaditoche, a norma dell’art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado.

E la diversità dipende, in modo intuitivo, dalla differenza dei fatti costitutivi posti a fondamento delle rispettive pretese, riguardo ai quali si sia svolta l’attività assertiva e probatoria delle parti (tanto da impedire pure la riqualificazione della domanda nei gradi di impugnazione, come precisa Cass. n. 31330/23). Ne consegue che ilpassaggio dalla responsabilità oggettiva del custode a quella per colpa basata sulla violazione di specifici obblighi di rimozione rifiuti (art. 192 D. Lgs. 152/2006) integra una domanda nuova, poiché richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo e di una condotta omissiva mai ritualmente dedotti, in tali esatti termini, in primo grado.

Non è dunque possibile una conversione automatica tra modelli di responsabilità che poggiano su presupposti di fatto radicalmente diversi, quali per l’appunto sono l’inquinamento causato dal preteso dinamismo interno della “cosa” in custodia (nella specie, la cisterna o il piazzale) e l’inquinamento causato dalla combinazione di due condotteumane, estern e e volontari e (nella specie, l a condotta attiva di lavaggio del Ghiggeri, resa possibile, in tesi, dalle condotte omissive di Ecotigullio nei diversi - e penalmente rilevanti - doveri di sorveglianza su quanto era installato o utilizzato sui beni nella sua disponibilità),che riduce la cosa a mero strumento del danno.

Era, pertanto, inammissibile per novità la domanda risarcitoria, svolta per la prima volta in appello, fondata sul particolare titolo, completamente diverso da quello esplicitamente addotto in primo grado e sul quale le parti avevano costruito ogni loro difesa. 2.3. Il secondo motivo, relativo al merito della domanda invece inammissibile, deve dirsi assorbito.

3. Sergio Ghiggeri articola il ricorso incidentale in tre motivi. 3.1. Precisamente il ricorrente: -con il primo motivo denuncia: In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.

3) e 5), c.p.c.: violazione degli artt. 40 e 41 c.p., 116 c.p.c. e 2043, 2697 e 2729 c.c. Carente ed insufficiente motivazione in relazione alla mancata valutazione di elementi determinanti all’accertamento del nesso causale. Contraddittorietà della motivazione , nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto provato il nesso causale tra la sua condotta e il danno lamentato da F.I.P.S.A.S., omettendo di motivare sulla dedotta assenza di prova del nesso eziologico e senza fornire adeguata motivazione sulla sussistenza dei requisiti per il ricorso alla prova presuntiva; - con il secondo motivo denuncia In relazione all ’ art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.: violazione degli artt. 132, comma 2, n.

4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 42 e 43 c.p., 116 c.p.c. e 2043, 2697 e 2729 c.c. Carente ed insufficiente motivazione in relazione all’accertamento dell’elemento soggettivo , nella parte in cui la corte territoriale ha a lui attribuito la colpa, omettendo ogni valutazione sulla prevedibilità del danno, sul nesso causale e sulla ricostruzione della condotta; sostiene che la moria di trotelle era imprevedibile e la motivazione resa sia insufficiente, contraddittoria e incapace di dimostrare la presenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 c.c.; -con il terzo motivo denuncia In relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.p.c.: violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e dell’art.24 Cost., in relazione alla violazione dell’art. 183, comma VI, n. 1), c.p.c. e dell’art. 2055 c.c. Omessa motivazione ,nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato il suo appello senza un’adeguata motivazione, affermando che lui non vantava un interesse a ottenere la condanna solidale di Ecotigullio; sostiene che tale affermazione viola l’art. 100 c.p.c., perché l’interesse giuridico era concreto: la responsabilità solidale avrebbe ridotto il suo esborso alla quota del danno; deduce che la corte, non esaminando tali motivi, sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, non avendo valutato la possibile applicazione dell’art. 2055 c.c. e il conseguente diritto di regresso. 3.2.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente contesta la prova del nesso eziologico tra il lavaggio delle cisterne e la moria delle trote, ma tale censura si risolve in una richiesta di riesame del merito preclusa in sede di legittimità. L’accertamento del nesso di causalità basato sullo standard probabilistico del “più probabile che non” costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile se sorretto da motivazione logica. Gli elementi desunti da fonti esterne al processo sono stati esaminati nel contraddittorio delle parti e, quindi, ritualmente acquisiti al materiale utile per la decisione.

Le risultanze istruttorie (presenza di schiuma e residui di Dryfloc) sono state coerentemente valutate dai giudici di merito come elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. 3.3. Il secondo motivo è infondato. Ai fini del risarcimento ex art. 2043 c.c., l’elemento soggettivo della colpa non richiede la prevedibilità specifica di ogni singola conseguenza dannosa (il numero esatto di trote morteo anche solo la loro presenza), bensì la consapevolezza che la propria condotta (lavaggio di sostanze chimiche in un piazzale con scarichi diretti al torrente) sia contraria a regole di cautela anche soltanto generica.

In applicazione di detti principi, la condotta del Ghiggeri, dipendente specializzato nel settore spurghi, è stata correttamente qualificata come imprudente e negligente date le circostanze di tempo e luogoe, in quanto tale, idonea causa efficiente dell’evento dannoso. 3.4. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta il rigetto della domanda volta a ottenere la condanna in solido di Ecotigullio per poter esercitare il regresso. Tuttavia, in assenza di una domanda di manleva o rivalsa ritualmente proposta sin dal primo grado di giudizio, non sussiste un interesse giuridicamente protetto a veder estesa la condanna a un co- obbligato in solido(per tutte:

Cass. n. 7910/24).

4. La Sezione Provinciale di Genova A.S.D della F.I.P.S.A.S., in sede di ricorso incidentale, in via condizionata, chiede che Ecotigullio sia ritenuta responsabile ex art. 2051 c.c. per omessa custodia delle tre cisterne. Deduce di aver contestato, con l’appello incidentale, il rigetto della domanda risarcitoria, sostenendo che Ghiggeri, in quanto socio di Ecotigullio, non potesse essere considerato terzo e che la società era tenuta alla custodia dell’area e dei contenitori. Osserva che la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., attribuendo il danno alla condotta personale di Ghiggeri.

Sostiene invece che i contenitori aveva avuto un ruolo causale attivo e che il comportamento del socio custode non poteva integrare caso fortuito. Il ricorso incidentale della F.I.P.S.A.S., siccome condizionato, va esaminato, appunto in esito all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, al quale è logicamente connesso: ed è parimenti fondato. La corte territoriale, per escludere la responsabilità per custodia, ha ricondotto l’evento dannoso alla condotta omissiva della detentrice del piazzale e di quanto era presente sul medesimo, ma non ha esaminato la domanda originaria, valutando se e come lo stesso dinamismo interno della cosa oggetto della custodia - il p iazzale e le cisterne su di esso presenti, valutando pure se la signoria di fatto si estendesse o meno alle seconde - avesse potuto determinare, anche solo in parte ed ai fini di una corresponsabilità con l’agente umano, l’evento dannoso per cui è causa, inserendosi con una potenzialità eziologica qualificata nella catena causale che questo ha determinato.

In difetto di tanto, la gravata sentenza va cassata anche in ordine a tale specifico capo.

5. In definitiva,del ricorso principale della Ecotigullio va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, come pure va accolto il ricorso incidentale proposto dalla Federazione, mentre va rigettato il ricorso incidentale proposto dal Ghiggeri. A tanto consegue la definitività della condanna nei confronti del Ghiggeri e, pertanto, la sua condanna pure alla rifusione delle spese nei confronti dell’originaria attrice, liquidate come in dispositivo. Pertanto, dell’impugnata sentenza, s’impone la cassazione in relazione allecensure accolt e , con rinvio alla Corte d ’ a ppello di Genova, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, provvedendo pure in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità quanto ai rapporti qui non definiti.

Stante il rigetto del solo ricorso del Ghiggeri , sussistono i presupposti processuali per il versamento, esclusivamente da parte di quegli e non anche da parte della società ricorrente principale e della Federazione ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorsoincidentale da lui proposto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. n. 4315/20). Il giudice del rinvio provvederàin ordine alle spese del giudizio di cassazionedelle altre parti.

P.Q.M La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla società Ecotigullio s.a.s. di Gatto Enrico C., assorbito il motivo secondo; - accoglie il ricorso incidentale condizionato proposto dalla F.I.P.S.A.S.; - rigetta il ricorso incidentale proposto da Sergio Ghiggeri e , pertanto, lo condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente incidentale Federazione, spese che liquida in euro 5.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, anche per la regolamentazione tra le altre parti delle spese processuali del presente giudizio di legittimità; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti proc