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Ordinanza — n. 2697/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription and evidence review grounds, upholding lower court's dismissal of claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2697/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the interruption of prescription and the evaluation of witness testimony. The appellant sought to overturn a final judgment that had already established the statute of limitations had expired, while the appellee contended that evidence assessment is exclusively the trial court's function. The court ruled that the prescription issue was covered by res judicata and that the appellate court correctly applied the principle that trial judges alone evaluate the sufficiency of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 2945, second comma, cod. civ.; Art. 101 cod. proc. civ.: The final judgment on prescription bars re-examination of the limitation period's expiration, and the Court of Cassation cannot re-evaluate the admissibility or weight of evidence, which remains the exclusive domain of the trial judge.

Parole chiave

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statute of limitations res judicata evidence evaluation appellate review civil liability risarcimento dei danni da incidente stradale decisione incidentale impugnabile grave intralcio alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2945, second comma, cod. civ.
All’esito della lite di prime cure, l’aditoTribunale di Pisa, ritenuta l’operatività dell’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di cui all’art. 2945, secondo comma, cod.
Art. 101 cod. proc. civ.
e dell’art. 101 cod. proc. civ., imputa alla Corte di appello di aver «illogicamente» ritenuto «decisiva nella dimostrazione dei fatti la testimonianza resa dal sovraintendente della Polizia stradale», benché detto teste, sentito in giudizio, avesse dichiarato di non ricordare alcunché in ordine all’occorso.
Art. 2051 cod. civ.
Raffaele Rossi nel giugno 1992 a causa di un’anomalia del manto stradale, invocando la fattispecie di responsabilità contemplata dall’art. 2051 cod. civ..
Art. 2943, first comma, cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 2051 cod. civ
Raffaele Rossi nel giugno 1992 a causa di un’anomalia del manto stradale, invocando la fattispecie di responsabilità contemplata dall’art. 2051 cod. civ..
art. 2909 cod. civ
e dell’art. 2909 cod. civ., censura la sentenza impugnata per non aver apprezzato «i riflessi, in punto di prescrizione della pretesa di controparte, dati dall’intervenuta estinzione del primo giudizio[…]; quindi, mancando di esprimersi in ordine all’applicazione, e agli effetti, del terzo comma dell’art.
art. 2945 cod. civ
civ., censura la sentenza impugnata per non aver apprezzato «i riflessi, in punto di prescrizione della pretesa di controparte, dati dall’intervenuta estinzione del primo giudizio[…]; quindi, mancando di esprimersi in ordine all’applicazione, e agli effetti, del terzo comma dell’art. 2945 cod. civ.».
art. 101 cod. proc. civ
e dell’art. 101 cod. proc. civ., imputa alla Corte di appello di aver «illogicamente» ritenuto «decisiva nella dimostrazione dei fatti la testimonianza resa dal sovraintendente della Polizia stradale», benché detto teste, sentito in giudizio, avesse dichiarato di non ricordare alcunché in ordine all’occorso.

Giurisprudenza citata

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Cass. 04/03/2022, n. 7187
Cass. 19/07/2021, n. 20553
Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass.
Cass. 29/12/2020, n. 29730
20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass.
Cass. 17/01/2019, n. 1229
29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5341/2022R.G. proposto da ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.Alessandro Grifoni -ricorrente - contro PUCCIONI IDA CRISTINA, rappresentatae difesa dall’Avv. Giovanni Mugnaini -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 450 /202 1 del la CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il 14 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 28 novembre2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1. Con citazione notificata nell’aprile 1993, Ida Cristina Puccioni domandò giudizialmente la condanna dell’A.N.A.S. S.p.A. al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di un incidente occorso RESPONSABILITA’ DA COSE IN CUSTODIA r.g. n. 5341/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi nel giugno 1992 a causa di un’anomalia del manto stradale, invocando la fattispecie di responsabilità contemplata dall’art. 2051 cod. civ.. La sentenza di accoglimento della domanda, resa in prime cure dal Pretore di Pisa –sezione distaccata di Pontedera, venne, a seguito di appello della società, dichiarata nulla dal Tribunale di Pisa – sezione distaccata di Pontedera con la sentenza n. 620/2005 pubblicata il giorno 8 agosto 2005, sul rilievo della nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure ma senza dettare alcuna disposizione circa la riassunzione della controversia.

2. Con altro atto di citazione notificato nel dicembre 2006, Ida Cristina Puccioni formulò nuovamente l’istanza risarcitoria.

3. All’esito della lite di prime cure, l’aditoTribunale di Pisa, ritenuta l’operatività dell’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di cui all’art. 2945, secondo comma, cod. civ. e valutata fondata la pretesa attorea, con la sentenza n. 168/2014 condannò l’A.N.A.S. S.p.A. al ristoro dei danni sofferti dalla Puccioni.

4. In accoglimento dell’appello interposto dalla società, la Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 2066/2015, dichiarò l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.

5. Con sentenza del 25 maggio 2018, n. 13070, questa Corte, su ricorso della Puccioni, cassò con rinvio la pronuncia d’appello. Con tale arresto, il giudice di legittimità affermò che la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non aveva impedi to la produzione dell’effetto disciplinato dal combinato disposto degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., cioè a dire l’interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definiva detto giudizio, sicché la stessa non era maturata nel 2006, all’epoca di instaurazione del secondo giudizio;ritenne pertanto non conforme a diritto la pronuncia impugnata, basata invece sull’inoperatività del descritto effetto. r.g. n. 5341/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 6. Riassunta la controversia, la decisione in epigrafe indicata, in sede di rinvio, ha rigettato l’appello dell’A.N.A.S. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 168/2014, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore dell’originaria attrice.

7. Ricorre per cassazione l’A.N.A.S. S.p.A., per due motivi. Resiste, con controricorso, Ida Cristina Puccioni. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2945, terzo comma, cod. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., censura la sentenza impugnata per non aver apprezzato «i riflessi, in punto di prescrizione della pretesa di controparte, dati dall’intervenuta estinzione del primo giudizio[…]; quindi, mancando di esprimersi in ordine all’applicazione, e agli effetti, del terzo comma dell’art. 2945 cod. civ.».

Più in dettaglio, sostiene il maturarsi del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria nell’arco temporale compreso tra il 21 aprile 1993 - data della notifica del primo atto di citazione, a quest’ultimo ascrivendo «unicamente un effetto interruttivo istantaneo» - e il 7 dicembre 2006, momento di introduzione del secondo giudizio. 1.1. Il motivo è inammissibile. L’argomentazione di parte ricorrente si incentra sull’attribuirealla notificazione del primo atto di citazione (ovvero quello dell’aprile 1993) esclusivamente l’effetto interruttivo-istantaneo della prescrizione di cui all’art. 2945, terzo comma, cod. civ.e nell’escludere invece il prodursi dell’effetto sospensivo di cui al secondo comma dello stessoarticolo.

Tuttavia, l’operatività di quest’ultimo nella vicenda in esame ha costituito questione delibata nel precedente giudizio per cassazione svolto tra le parti e culminato con la citata sentenza n. 13070/2018. r.g. n. 5341/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Con tale arresto, nel cassare con rinvio la decisione di appello di contrario avviso, questa Corte, muovendo dal principio secondo cui la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio non impedisce l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dagli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., ha negato l’avvenuto decorso della prescrizione del diritto risarcitorioall’epoca di introduzione del secondo giudizio, valorizzando all’uopo la formula definitoria diversa dall’estinzione (sentenza di nullità) del primo.

Con inequivoca chiarezza, così si legge nella citata pronuncia(pag. 17, penultimo capoverso): «il sinistro si verificò nel 1992, il precedente giudizio cominciò nel 1993 e si concluse con la sentenza del Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, pronunciata nel 2005, mentre il presente giudizio fu avviato nel 2006, id estsenza che fosse maturata la prescrizione». Orbene, la doglianza in scrutinio, al fondo, intende rimettere in discussione questo accertamento, coperto però dal giudicato: e tanto giustifica la declaratoria di inammissibilità del motivo. 2.Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 202 e ss. e dell’art. 101 cod. proc. civ., imputa alla Corte di appello di aver «illogicamente» ritenuto «decisiva nella dimostrazione dei fatti la testimonianza resa dal sovraintendente della Polizia stradale», benché detto teste, sentito in giudizio, avesse dichiarato di non ricordare alcunché in ordine all’occorso. 2.1.

Anche questo motivo è inammissibile. Esso si risolve nel sollecitare questa Corte ad un riesame sulla idoneità asseverativa di deposizioni testimoniali (il cui contenuto è, per stralcio, riportato in ricorso) già valutatedal giudice di merito: attività estranea, per natura e funzione, al giudizio di legittimità. La valutazione delle prove è infatti compito riservato in via esclusiva al giudice di merito, il cui discrezionale apprezzamento sul r.g. n. 5341/2022 Cons. est. Raffaele Rossi punto investe la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità, sufficienzae concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti(sul tema, ex plurimis, Cass.04/03/2022, n. 7187;

Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione secondo tariffa parametrata all’effettivo valore della lite e distrazione in favore del difensore della parte controricorrente, per dichiarazione di anticipo resa.

5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dellaricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 . P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500 per compensi professionali , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con attribuzione al difensore della controricorrente, Avv.

Giovanni Mugnaini, per dichiarazione di anticipo resa. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrent e dell ’ ulteriore r.g. n. 5341/2022 Cons. est. Raffaele Rossi importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,