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Ordinanza — n. 2615/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific document references and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2615/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Ferrari inadmissible against the Second Instance Court's ruling. Ferrari argued that the lower court failed to account for unpaid rent and legal costs in calculating restitution, while the opposing party insisted on the validity of the partial simulation finding. The court rejected these claims because the appellant failed to cite specific document sections or prove that the contested issues were examined by the lower judge, violating procedural requirements for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 365 cod. proc. civ.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to specifically identify the contested parts of the lower court's decision or documents, and the court lacks the power to re-evaluate the factual merit of the case.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific document citation merit review prohibition partial simulation contract restitution calculation error restituzione e risarcimento compensazione della rendita risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 cod. proc. civ.
La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 cod.
Art. 366 n. 6 c.p.c.
Peraltro, si lamenta anche l’inammissibilità dei testi escussi, ancora una volta senza indicare, in violazione del disposto di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., se ed ove la relativa questione sia stata sottoposta all’esame del giudicedi merito.
Art. 13 c.1.quater d.p.r. 115/2002
art. 365 cod. proc. civ
La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 cod.
art. 83 cod. proc. civ
civ., anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso e benché non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 34469/19
Cass. 10927/24
Cass. 32505/23
Sez. U n. 9100/2015
Sez. U n. 9100/2015, Cass.n.5987/2021, Cass.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16798/2022 R.G. proposto da : Antonio Ferrari, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Conti -ricorrente- contro Emanuela Leoncini, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Rossotti -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2155/2022 depositata il 06/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere Laura Giraldi. FATTI DI CAUSA Con sentenza in data 31.3.2022 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello interposto da Ferrari Antonio avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri e con la quale, con riferimento al contratto di locazione stipulato tra esso appellante locatore e la conduttrice Leoncini Emanuela, era stata accertata la simulazione parziale in relazione al canone effettivamente pattuito e versato, risultato maggiore rispetto a quello documentalmente indicato in contratto; con la medesima decisione il locatore era stato anche condannato a restituire alla conduttrice l’importo di euro 10.685,00, versato in eccesso sul canone dovuto contrattualmente, attesa la ritenuta nullità del patto di maggiorazione del medesimo.

L’appellante aveva ivi dedotto che, incontestata l’intervenuta simulazione, il Tribunale nella determinazione delle somme da restituire non aveva tenuto conto dell’omesso pagamento delle somme dovute come concordate nel contratto e, inoltre, erroneamente non aveva riconosciuto in compensazione quanto la Leoncini era stata condanna a versare a titolo di spese processuali in forza di precedente provvedimento giudiziale all’esito del procedimento di convalida di sfratto nonché quanto dal Ferrari richiesto a titolo di risarcimento del danno per ritardo nel rilascio dell’immobile.

La convenuta appellata, costituitasi, aveva contestato le avverse deduzioni ed insistito nel rigetto dell’appello domandando incidentalmente che, invece, venisse condannato il Ferrari a restituire la maggior somma di euro 75.409,00versata per canoni indebiti e di cui si era fornita adeguata prova in atti. Il giudice dell’impugnazione rigettava l’appello principale e quello incidentale proposti. Avverso tale pronuncia Ferrari Antonio ha proposto ricorso articolato in due motivi. Leoncini Emanuela ha resistito con controricorso. Fissata l’odierna adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE L’eccezione di nullità della procura conferita al difensore di parte ricorrente come sollevata dal controricorrente deve essere disattesa. Ed infatti la delega allegata al ricorso, depositata in atti, seppur separata dal corpo dell’atto, indica espressamente che essa è conferita da Ferrari Antonio all’avv.C. Conti per il giudizio di Cassazione. La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso e benché non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l'apposizione topografica della procura sia idonea - salvo diverso tenore del suo testo - a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede; né la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. n.29785/2008, Cass. n.34259/2019).

Nella specie, essendo stato il ricorso depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni, che nella specie non si riscontrano, che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (Cass.n.17017/2025).

Superata tale eccezione, il ricorrente formula due motivi di ricorso articolandoli in distinte doglianze senza tuttavia ancorare gli stessi ad alcun riferimento normativo di cui all’art.360 c.p.c.. Già tale modalità di predisposizione del ricorso rende lo stesso inammissibile. Ed infatti la formulazione promiscua di doglianze eterogenee contrasta con il principio di tassatività dei motivi di ricorso per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale una simile tecnica espositiva, se non accompagnata da un’esposizione chiara e scindibile delle singole questioni prospettate, tale da consentirne (o quantomeno da non renderne difficoltosa) l'individuazione, riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. (Cass.

Sez. U n. 9100/2015, Cass.n.5987/2021, Cass. n.10156/2021, Cass. n.10974/2021). Ancora si deve rilevare che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di diverse disposizioni di legge, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (Cass. n.36881/21, Cass. n.26874/2018).

Deve peraltro rilevarsi che con il primo motivo di ricorso il Ferrari lamenti che la Corte d’Appello non ha sottratto dall’importo ritenuto versato in eccesso quello che era contrattualmente dovuto e che pertanto la conduttrice era tenuta a versare. Con riferimento a tale motivo il ricorso è anche privo della necessaria specificità richiesta dall’art. 366 n.6 c.p.c.. Infatti, al fine di rendere possibile l'esame delle doglianze svolte su atti e documenti del giudizio di merito, il ricorrente non può limitarsi a richiamare i predetti senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità delle censure stesse (Cass. s.u. 34469/19) e nella specie il Ferrari non ha fatto alcun riferimento agli atti difensivi né tanto meno alle parti di essi in cui egli ha dedotto sul punto.

Anche se si volesse superare tale rilievo, in ogni caso la contestazione verte inammissibilmente sulle valutazioni svolte dal giudice di merito in ordine alla quantificazione del debito/credito con riferimento ai documenti prodotti ed alle dichiarazioni rese dai testi escussi. Ed allora deve ribadirsi che nell’ambito del sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.10927/24,32505/23).

Peraltro, si lamenta anche l’inammissibilità dei testi escussi, ancora una volta senza indicare, in violazione del disposto di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., se ed ove la relativa questione sia stata sottoposta all’esame del giudicedi merito. Analoghe considerazioni in merito al difetto di specificità della doglianza ed all’inammissibilità del vaglio di questa Corte sulle valutazioni in fatto del giudice di merito devono essere svolte con riguardo anche al secondo motivo, afferente alla mancata compensazione delle somme già riconosciute a titolo di spese all’esito del procedimento di sfratto e di quelle dovute a titolo di risarcimento del danno.

Per entrambe tali voci parte ricorrente non menziona gli atti difensivi né riporta gli specifici passaggi di essiin cui ha dedotto le relative difese e tende esclusivamente a richiedere un nuovo esame degli elementi probatori già in atti. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Le spese processuali liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 3.500,00per compensi oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con distrazione a favore del procuratore del controricorrente che si dichiara antistatario.

Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu