Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by a group of individuals against the Presidency of the Council of Ministers and other state bodies. The court ruled that the silence after the deadline constituted a formal renunciation of the appeal under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19416/2025 R.G. proposto da : Luca Allocca, Felice Cammarosano, Roberto Acquaviva, Nicolo' Allorto, Francesco Mastrodicasa, Andrea Frijia, Angela Sanna, Giuseppe Paoletti, Alessandro Di Lorenzo, Giorgio Sangalli, Luigi Giuseppe De Filippis, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procura in atti e domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, pec: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero Dell’ Istruzione Dell ’ Università e Della Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Dell’ Economia e Delle Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Della Salute in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis” con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1018/2025 depositata il 14/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 2/02/