Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2521/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 2521/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The material facts show that forty days elapsed without any request for judgment, leading the court to apply the statutory rule on renunciation. Consequently, the proceedings were terminated and the appellant was ordered to pay the legal costs of the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings failure to request decision statutory time limit renunciation of appeal legal costs award anticipo delle spese spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19955/2025 R.G. proposto da : Fabrizio Ferrari, Mirella Boselli, Pierina De Boni, Anna Maria Cantamaglia, Alfonso Cirillo, Annunziata Ida Candela, Antonino Buffone, Rosa Bellomo, Silvia Efrati, Giuseppe Iacono, Lucia La Rosa, Angela Granone, Massimo Lovisato, Claudio Luigi Enrico Mariani, Rosa Lia Genco, Laura Carla Galante, Maria Filomena Luscri', Sergio Galasse, Luigi Greco, Loredana Pizzi, Tiziana Sciarma, Roberto Miselli, Carlo Pacitti, Glauco Mininel, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis” con domicilio digitale -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1116/2025 depositata il 20/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 23/01/