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Decreto — n. 2514/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2514/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The proceedings involved a group of individuals represented by special procurators challenging a presidential decree, with the opposing party being the Council of Ministers. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty-day period lapse extinction of proceedings special procurators litigation costs allocation legittimazione per agire in via esecutiva continuazione dell'esecuzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19418/2025 R.G. proposto da : Luis Arturo Sega, Paolo Alberto Mario Spazzolini, Gian Carlo Spinoglio, Fabrizio Speziani, Vincenzo Stefano, Giancarlo Taglione, Antonio Tabano, Sara Maria Storace, Antonio Vercesi, Mario Uccellini, Paolo Tamplenizza, Andrea Giuseppe Giorgio Stramezzi, Roberto Tramontano, Francesco Villa, Elisa Stocco, Alessandro Zucco, Lorenzo Vitali, Marilena Visini, Costanza Pezzolla, Federico Zucco, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, indirizzo pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis” con domicilio digitale ags.rm@mailcer.avvocaturastato.it -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.966/2025 depositata il 13/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23/0