Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared withdrawn because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Fuina Alessandro, did not act on the proposal communicated on December 17, 2025, while the respondent, Caforio Erco, argued for the appeal's continuation. Consequently, the Supreme Court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20540/2025 R.G. proposto da: FUINA ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MORETTI GIOVANNI (MRTGNN57M24L103Z) -ricorrente- contro CAFORIO ERICO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE NARDIS VINCENZO (DNRVCN64E20L103M) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di l’Aquila n.868/2025 depositata il 15/07/2025;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 17/12/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 20540/2025 Numero sezionale 45/2026 Numero di raccolta generale 2469/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/02/2026 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 20540/2025 Numero sezionale 45/2026 Numero di raccolta generale 2469/2026 Data pubblicazione 05/02/2026