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Decreto — n. 2467/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2467/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2467/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20664/2025 R.G. proposto da: IL GIARDINO DI VIA CIALDINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato INGRAVALLO DIANA (NGRDNI78B50A509A) -ricorrente- contro BOTTA ANTONELLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIANI MONICA (MRNMNC69A65F704I) e MASI FLAVIO (MSAFLV69C30F205T) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1611/2025 depositata il 05/06/2025;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2467/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 17/12/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20664/2025 Numero sezionale 44/2026 Numero di raccolta generale 2467/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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termine di pagamento mancato versamento dell'anticipo spese notificazione tardiva intimazione di pagamento opposizione tardiva credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: FD (AT) Ufc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20664/2025 R.G. proposto da: IL GIARDINO DI VIA CIALDINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato INGRAVALLO DIANA (NGRDNI78B50A509A) -ricorrente- contro BOTTA ANTONELLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIANI MONICA (MRNMNC69A65F704I) e MASI FLAVIO (MSAFLV69C30F205T) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1611/2025 depositata il 05/06/2025;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 17/12/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20664/2025 Numero sezionale 44/2026 Numero di raccolta generale 2467/2026 Data pubblicazione 05/02/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 05/02/2026 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 20664/2025 Numero sezionale 44/2026 Numero di raccolta generale 2467/2026 Data pubblicazione 05/02/2026