Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Rome Tribunal's order extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Guastella Patrizia, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated on December 17, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21820/2025 R.G. proposto da : GUASTELLA PATRIZIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati RINELLA ROSSANA MARIA AGNESE (RNLRSN60A65B619K) e TINO NICOLANGELA (TNINLN85P62H926D) -ricorrente- contro NAPAN ENTERPRISES SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato RASILE NICOLA (RSLNCL71S18E472E) -controricorrente- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n.1095/2022 depositata il 08/10/2025;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 17/12/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo: ma non sul valore dichiarato, bensì, per la natura della causa petendi e la qualificazione dell’azione cui accede il provvedimento gravato, su quello del precettato, pari ad € 486.125,25; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 (quattromilacento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 05/02/2026 IL