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Ordinanza — n. 2441/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court judgment for omitting examination of requested testimonial evidence on non-pecuniary damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2441/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the second-instance judgment against the Pelleriti family and the municipality of Centuripe regarding water pipe rupture damages. The plaintiffs argued for non-pecuniary losses due to forced relocation, while the lower court failed to evaluate their requested testimonial proof. The court ruled that ignoring such evidence constitutes a procedural defect under Article 2697 of the Civil Code, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 360 c.p.c. n. 5: The failure to admit a requested means of evidence, such as testimony, constitutes a defect in the judgment if the judge bases their decision on the non-compliance with the burden of proof despite the party's offer to fulfill it.

Parole chiave

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non-pecuniary damages omitted evidence examination testimonial proof admissibility procedural defect cassation burden of proof civil code responsabilità per danni da acqua danni della tempesta ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
27479/2025) per cui “lamancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie,prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo”.
Art. 360 c.p.c. n. 5
e dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.
Art. 336 c.p.c.
2.7 –Tutti i suddetti motivi restanti restano conseguentemente assorbiti, posto che l’accoglimento del quinto motivo determina, ex se, la caducazione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 1, c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
2.2 – Con il secondo motivo, si denuncia “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
art. 2697 c.c
27479/2025) per cui “lamancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie,prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo”.
art. 115 c.p
2.2 – Con il secondo motivo, si denuncia “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27479/2025
Sez. Un., n. 27932/2008
supera la soglia di tollerabilità;3) provoca danni non futili , o bagatellari (così , C ass., Sez. Un., n. 27932/2008).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 5658/2022R.G. proposto da: PELLERITI MARIA TERESA, SCORNAVACCHE MARCO, SCORNAVACCHE ALESSANDRO e SCORNAVACCHE GIUSEPPE, rappresentatie difesi da ll’avv. Giuseppe Silvio Vignera come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro ACQUAENNA s. c. p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvia Fazzi come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro COMUNE DI CENTURIPE, UNIPOLSAI ASSICURAZIONIs.p.a. -intimati – N. 5658/22R.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissettarecante il n. 541/2021 e pubblicata in data 27.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 28.11.2025dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 26.11.2010, Maria Teresa Pelleriti e i figli Marco, Alessandro e Giuseppe Scornavacche convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Enna, il Comune di Centuripe e la Acquaenna s.c.p.a., onde ottenerne la condanna al risarcimento dei dannidagli stessi subiti in dipendenza della rottura della condotta idrica comunale, verificatesi nella notte tra il 30 ed il 31 luglio 2009. Premisero di essere proprietari dell'immobile sito in Centuripe, Via Giacomo Leopardi n. 6 e che, a causa della fuoriuscita di abbondante acqua dovuta alla rottura della tubazione della condotta idrica comunale della Via Marconi, l'immobile di proprietà di tali Anna Piera e Piero Mario Sciortino, sito nella sovrastante Via Marconiin una posizione "a monte" rispetto alla proprietà di essi attori, aveva subito lesioni- quali fessurazioni nel terreno di sedime e dissesto delle opere murarie - che avevano ind otto il Sindaco del Comune di Centuripe ad emanare una ordinanza contingibile ed urgente(la n. 55 /2009), con cui era stato disposto lo sgombero immediato di tutte le unità abitative interessate,cosi da indurre essi attori ad abbandonare la propria abitazione.

In conseguenza dello sgombero la famiglia Pelleriti aveva trovato ospitalità presso i genitori dell'attrice, ma essendo tale abitazione insufficiente ad accogliere l'intero nucleo familiare, avevano preso in locazione unimmobile sito N. 5658/22R.G. in Via Diaz n. 13, dove avevano abitato sino all'ottobre 2009 per poi trasferirsi, sempre in locazione, presso altro immobile, e quindi finalmente rientrare, in data 24.5.2010, nell'appartamento di proprietà, in seguito alla revoca della precedente ordinanza di sgombero. Rappresentarono gli attori che, in dipendenza del forzato trasloco, avevano dovuto affrontare spese per € 3.798,11 a titolo di canoni corrisposti ailocatori, nonché per il pagamento delle relative utenze e per oneri condominiali, somma di cui chiedevano il ristoro.

Esposero, ancora, che in dipendenza del forzato allontanamento dalla loro abitazione avevano subito danni di natura non patrimoniale dovuti aidisagi, alle privazioni ed allo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, per cui chiedevano di essere risarciti nella misura di € 40.000,00 o in quell'altra somma di giustizia. Si costituì la Acquaenna s.c.p.a. , contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto, ed instando comunque per essere autorizzata a chiamare in causa la Fondiaria Sai s.p.a., sua assicuratrice, onde essere da questa manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli del giudizio.

Si costituì anche il Comune di Centuripe, negando ogni propria responsabilità e concludendo per il rigetto della domanda attorea. Anche la Fondiaria Sai s.p.a., regolarmente chiamata in causa, si costituì in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva per mancanza di copertura assicurativa e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Istruita la causa, con sentenza dell’11.6.2015 il Tribunale di Enna rigettò la domanda attorea, regolando le spese secondo soccombenza, anche nel rapporto N. 5658/22R.G. di chiamata.

Osservò il Tribunale che gli attori non avevano fornito adeguata prova, non avendo dimostrato il nesso eziologico tra i danni da loro lamentati e la rottura della tubatura della condotta idrica comunale, richiamando anche la ulteriore circostanza che l'immobile di proprietà attorea non aveva subito alcun danno in seguito all'evento lesivo, posto che i danni materiali erano stati cagionati solo nella proprietà dei germani Sciortino. Infine, il Tribunale rilevò che la domanda attorea era diretta, essenzialmente, ad ottenere il ristoro per le conseguenze derivanti dall’emissione dell'ordinanza di sgombero, atto di natura amministrativa - in quanto atto reso dal Sindaco nell'esercizio di un pubblico potere – sicché essa avrebbe potuto censurarsi solo dinanzi al Giudice Amministrativo.

I Pelleriti-Scornavacche proposero dunque gravame e, nella resistenza del Comune di Centuripe e di Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai), nonché di Acquaenna, che pure aveva autonomamente impugnato la sentenza in relazione alla sua condanna alle spese in favore della Compagnia, la Corte d’appello di Caltanissetta – riuniti gli appelli – con sentenza del 27.12.2021 accolse parzialmente quello dei danneggiati, condannando il Comune e Acquaenna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pari ad € 2.406,00, e rigettando nel resto, compresa la domanda di manleva avanzata dalla società.

Osservò la Corte d’appello, per quanto qui ancora interessa,che l’oggetto del contendere non era attinente alla legittimità in sé dell’ordinanza di sgombero (come ritenuto dal primo giudice), ma al risarcimento dei danni derivati agli appellanti dalla rottura della condotta idrica comunale, con conseguente mancato godimento del proprio immobile e connessa necessità di condurre in N. 5658/22R.G. locazione altri immobili per il tempo occorrente al ripristino delle condizioni di sicurezza. La Corte nissena, quindi, riconobbe la sussistenza del danno emergente in misura pari ad € 2.406,00 (con esclusione delle spese pretese per esborsi che gli appellanti avrebbero sostenuto in ogni caso, quali ad es. quelli per le utenze domestiche), condannando il Comune e Acquaenna, in solido, al relativo pagamento, oltre accessori, ma negò il risarcimento del danno non patrimoniale, perché non adeguatamente provato dagli stessi appellanti, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né il ricorso a mere presunzioni, né tantomeno all’invocata CTU, avente carattere meramente esplorativo.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione Maria Teresa Pelleriti e i figli Marco, Alessandro e Giuseppe Scornavacche, sulla base di sette motivi, cui resiste con controricorso Acquaenna s.c.p.a. Gli altri intimati non hanno resistito. Le parti costituite hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Col quinto motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente perché logicamente preliminare ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c. , si denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1 - n.4) c.p.c.

Nullità della sentenza per assenza di motivazione e, poi, per illogica, erronea e contraddittoria decisione. La Corte d’appello, prima, ha ritenuto ‘superflua’, non ammettendola, senza alcuna motivazione al riguardo, la prova per testi articolata in primo grado e ribadita insecondo grado dagli odierni ricorrenti sul danno ‘non patrimoniale’, e, poi, ha rigettato la relativa domanda per ritenuta assenza di prova”. N. 5658/22R.G. 1.2 –Il motivo è fondato. La Corte nissena, infatti, nel rigettare la domanda attorea intesa ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dai disagi patiti dal nucleo familiare Pelleriti/Scornavacche nell’occorso, non ha escluso la risarcibilità del danno stesso in linea astratta, ritenendolo senz’altro configurabile, e tanto del tutto correttamente: infatti, il danno non patrimoniale derivante da fatto non costituente reato è risarcibile se:1) lede diritti fondamentali;

2) supera la soglia di tollerabilità;3) provoca danni non futili , o bagatellari (così , C ass., Sez. Un., n. 27932/2008). Tuttavia, la Corte territoriale ha negato in concreto la risarcibilità dei danni in questione, perché gli attori non ne avrebbero fornito la prova. Senonché, detta affermazione si pone in manifesta contraddizione con la mancata ammissione della prova orale a tal fine richiesta dagli attori(riportata nel corpo del mezzo in esame), non ammessa dal Tribunalee reiterata anche in appello, tendente a dimostrare (anche e proprio) quei danni, come appare indiscutibile.

Può quindi trovare applicazione il principio, costantemente ribadito da questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27479/2025) per cui “lamancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie,prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo”. 2.1 -Con il primo motivo si lamenta, con riguardo al danno non patrimoniale e ai pregiudizi esistenziali e morali patiti, “omesso esame da parte della sentenza N. 5658/22R.G. impugnata, in relazione all’art. 360 c. 1 - n.5) c.p.c., di fatti decisivi per il giudizio, risultanti dagli atti processuali ed oggetto di discussione tra le parti, in riferimento ai danni patiti dagli odierni ricorrenti nei dieci mesi di sgombero”. 2.2 – Con il secondo motivo, si denuncia “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 - n.3) c.p.c.

Violazione del ‘principio di non contestazione’. Omessa valutazione, pel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ‘non patrimoniale’, dei fatti non specificatamente contestati”. 2.3 –Col terzo motivo si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione, ancora in relazione all’art. 360 c.1 -n.3) c.p.c., dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce che i pregiudizi derivanti in conseguenza del mancato utilizzo di un immobile possono ritenersi ‘in re ipsa’”. 2.4 –Col quarto motivo si lamenta, ancora sul danno non patrimoniale, “omesso esame, in relazione all’art. 360 c.1 - n.5) c.p.c., di prove presuntive ex artt.2727 e 2729 c.c. emergenti dai documenti (prodotti) agli atti di causa”. 2.5 – Col sesto motivo si lamenta “ omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta.

Violazione e/o falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 c.1 - n.

3) c.p.c., degli artt. 24 e 111 cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188 e 189 c.p.c.”. 2.6 -Col settimo motivo, infine, si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art.360 c. 1 - n.3) c.p.c. Irrazionale, ingiusta ed illegittima condanna degli odierni ricorrenti al pagamento della metà delle spese di lite dei due gradi di giudizio di merito, previa compensazione dell’altra metà, nonostante il parziale accoglimento della domanda”. N. 5658/22R.G. 2.7 –Tutti i suddetti motivi restanti restano conseguentemente assorbiti, posto che l’accoglimento del quinto motivo determina, ex se, la caducazione della sentenza impugnata, ex art. 336, comma 1, c.p.c. 3.1 -In definitiva, è accolto il quinto motivo di ricorso, mentre tutti i restanti sono assorbiti.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appellodi Maria Teresa Pelleriti e d i Marco, Alessandro e Giuseppe Scornavacche e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corteaccoglie il quinto motivo di ricorso e dichiara assorbit i i restanti ; cassa in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa co