Court dismisses appeal for jurisdictional transfer, confirming Peace Court competence for low-value execution oppositions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Gina Tralicci's appeal challenging the Rome Tribunal's declaration of incompetence for value. The Tribunal correctly determined that the €3,060 debt for collection fees fell below the threshold for Tribunal jurisdiction under Article 17 of the Code of Civil Procedure. The Court ruled that the cited precedent regarding attorney fee restitution was irrelevant to this execution opposition case, thereby upholding the Peace Court's authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 c.p.c.; Art. 615 c.p.c.: In opposition to execution proceedings, jurisdiction is determined by the value of the underlying credit, not the procedural claim, and the Peace Court retains competence for amounts below the Tribunal's threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza N. 15894/2025R.G. proposto TRALICCI GINA,rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Staniscia come da procura in atti, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a. -intimate - avverso l’ordinanza del Tribunale di Romapubblicata l’1.7.2025, resa nel procedimento iscritto al N. 53394/2023R.G.; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 3.12.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ;
N. 15894/25R.G. Rilevato che -con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma - ne l procediment o N. 53394/23R.G., vertente tra Gina Tralicci contro Equitalia Giustizia s.p.a. e Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) , avent e ad oggetto opposizione all’esecuzione in relazione a cartella di pagamento per l’importo di € 3.060,00 per recupero spese in favore della Cassa delle ammende –ha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di pace di Roma, compensando le spese; - il Tribunale ha rilevato, in proposito, che , trattandosi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., la causa andava proposta dinanzi al giudice competente per materia, per valore e per territorio , a norma dell’art. 27 c.p.c.; - che nella specie, la competenza per valore andava determinata con riguardo al credito per cui si procedeex art. 17 c.p.c., il cui importo (pari ad € 3.060,00) è chiaramente inferiore al limite minimo fissato, per le cause di competenza del tribunale, dall’art. 7 c.p.c.; - avverso detta ordinanza , Gina Tralicci ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione sulla scorta di un unico motivo, con esso deducendo che la questione oggetto della controversia che occupa rientrerebbe nella competenza funzionale esclusiva del Tribunale di Roma, all’uopo invocandosi l’insegnamento di Cass. n. 10395/2016; -l’AdER ed Equitalia Giustizia s.p.a. non hanno resist ito ;
N. 15894/25R.G. - il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso; -la ricorrente ha depositato memoria; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; Considerato che -il proposto regolamento di competenza è infondato; -nella specie – come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale e come neanche la ricorrente contesta – si è al cospetto di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sicché è noto che, al riguardo, la competenza per valore si determina in forza del credito per cui si procede, a norma dell’art. 17 c.p.c. (si veda, ex plurimis, Cass. n. 37581/2021); - risulta pertanto indubbio che, stante l’importo della cartella di pagamento opposta, la competenza per valore spetti al Giudice di pace di Roma, come correttamente statuito con l’ordinanza impugnata; - la giurisprudenza invocata dalla ricorrente (Cass. n. 10395/2016), a sostegno della pretesa competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale di Roma, non è per nulla pertinente, perché concerne fattispecie assai diversa da quella che occupa (in quel caso, pretesa di restituzione di somme indebitamente erogate per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato; in quello che qui rileva, pretesa relativa a condanna a seguito di ricusazione del giudice); -né, del resto, colgono nel segno gli argomenti spesi dalla ricorrente in memoria, occorrendo anzi rilevare che l’adozione dell’ordinanza N. 15894/25R.G. impugnata, da parte del Tribunale, è avvenuta officiosamente nel pieno rispetto del disposto dell’art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 164/2024e senz’altro applicabile ratione temporis ) , da un lato perché l’incompetenza per valore era stata prospettata dal Tribunale nell’ambito del decreto ex art. 171-bis, comma 1, c.p.c., e dall’altro perché l’ordinanza stessa deriva dallo scioglimento della riserva assunta alla udienza di prima comparizione del 20.6.2025 , quindi in sua piena continuità; -in definitiva, il proposto regolamento è rigettato; -nulla va disposto sulle spese di lite, stante l’ indefensio delle intimate; - in relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del Giudice di pace di Roma; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della