Cassation court dismisses appeal and remands case for retrial due to violation of adversarial principle by excluding necessary co-litigants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the lower court's judgment declaring a seizure null. The lower court had ruled in favor of the debtor, but the Cassation Court found the decision void because the necessary co-litigants, the third-party debtors, were not summoned to the trial. Consequently, the case was remanded to the Tribunal of Salerno for a new hearing with the required parties present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 102 c.p.c.; In execution opposition proceedings involving third-party seizure, necessary co-litigation is always required between the creditor, the direct debtor, and the seized third party; failure to summon them renders the judgment null for violation of the adversarial principle.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 23135/2023R.G. proposto da: IANNICELLI GIUSEPPE, difesoda sé stesso ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro PERGAMO ANTONIA, rappresentata e difes a da ll’ avv. Fabio Carusone come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la sentenza n. 4035/2023 del Tribunale di Salerno , depositata i l 27.9.2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno 3.12.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija .
N. 23135/23R.G. FATTI DI CAUSA Giuseppe Iannicelli, quale procuratore antistatario di Antonia Pergamo, eseguì in suo danno pignoramento presso terzi – in forza di decreto ingiuntivo n. 1893/2018 del 4.7.2018, provvisoriamente esecutivo –per la soddisfazione del credito precettato pari ad € 2.787,56, oltre accessori, in relazione alle somme dovute alla debitrice da Poste Italiane s .p .a., nonch é da Artemisia H s .r.l. Il procedimento esecutivo venneiscritto al ruolo del Tribunale di Salerno al numero R.G.E.1862/2019. La debitrice Antonia Pergamo propose opposizione agli atti esecutivi, chiedendo la sospensione dell’esecuzione in virtù della inesistenza e/o nullità dellanotifica del precetto e dell’atto di pignoramento.
Rigettata dal g.e. l ’ istanza di sospensione e assegnato il termine per l’introduzione del giudizio di merito, l’esecutata vi provvide e l’adito Tribunale, costituitosi il creditore opposto, con sentenza n. 4035/2023 del 27 . 9 . 2023 accolse l’opposizione, dichiarando la nullità dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento presso terzi, conseguentemente dichiarando la nullità derivata dell’ordinanza di assegnazione sommedel 14.9.2019, frattanto disposta dal g.e., e condannando il creditore alla restituzione di quanto percepito.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Iannicelli sulla scorta di quattro motivi, cui resiste con controricorso Angela Pergamo. Le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. N. 23135/23R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 - Non mette conto esaminare partitamente le ragioni di doglianza del ricorrente, dovendo rilevarsi d’ufficio la nullità della sentenza impugnata, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando essere statievocati in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno , i terz i pignorat i Poste Italiane s.p.a.,nonché Artemisia H s .r.l.
Al riguardo, è noto che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire – a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis- l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”.
N. 23135/23R.G. Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, peraltro confermato da plurimesuccessive pronunce (tra cui, Cass. n. 32445/2022, Cass.n. 13834/2025 e numerose altre), con la conseguenza che, non essendo state evocatein giudizio le società terze pignorat e , la sentenza impugnata è null a , per violazione dell’art. 102 c.p.c. 3.1 – Si impone dunque la rimessione al Tribunale di Salerno , quale giudice dell’unico grado del giudizio di merito, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, litisconsorti necessari.
Il giudice di merito provvederà pure sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio