Italian court allows appeal against Namibian tour operator for travel accident damages despite jurisdictional issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the first appeal reason regarding jurisdiction, overturning the Court of Appeal's decision to hear the claim directly. The Court found the lower appellate court erred by ruling on the merits of the indemnity claim instead of remanding the case to the first-instance judge, violating the principle of two-instance jurisdiction. Consequently, the judgment is quashed and the case is sent back to the Tribunal of Lodi for a new trial with a different judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.c.; Art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.: When a Court of Appeal rules on the merits of a claim that should have been remitted to the first instance due to a jurisdictional defect, it violates the principle of two-instance jurisdiction, requiring the Supreme Court to quash the decision and remand the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23727/2021 R.G. proposto da: NAMIB WILDERNESS SAFARIS (PTY) LTD., rappresentata e difesa, dall'avvocato LAURA OPILIO, con domiciliazione digitale exlege -ricorrente- contro IL DIAMANTE BLU SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato LUDOVICA FRANZIN unitamente all’avvocato ANNA BOTTI, con domiciliazione digitale exlege -controricorrente- nonché contro MALAVENDA CATERINAe VILLANO ANTONIO; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 435/2021, depositata il 10febbraio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20gennaio 2026 dal Consigliere MARILENA GORGONI:
FATTI DI CAUSA Con sentenza n.175/19 il Tribunale di Lodi accoglieva parzialmente le domande risarcitorie proposte da Caterina Malavenda e Antonio Villano e condannava la società Il Diamante Blu S.r.l. a risarcire a lla Malavenda nella misura di euro 44.953 il danno non patrimoniale e di euro 24.698 per danno da vacanza rovinata, e a corrispondere euro 1.658per rimborso spese mediche, e al Villano di risarcire euro 750 per danno non patrimoniale ed euro 2.500per vacanza rovinata, quale ristoro dei danni conseguenti al sinistro verificatosi l'8.9.2013 in Namibia durante una escursione a bordo di un veicolo 4x4, programmata nel pacchetto di viaggio "Panorama Namibiano con gli Himba" acquistato presso la convenuta, allorché per lo scoppio improvviso dello pneumatico posteriore sinistro il mezzo era uscito di strada e si era inclinato sul fianco, per poi tornare in posizione di marcia e arrestarsi improvvisamente, per cui la Malavenda, sbalzata dal finestrino, aveva riportato danni permanenti (11%) e invalidità temporanea di 120 giorni.
Il Tribunale dichiarava, invece, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di garanzia formulata nei confronti della società namibiana Namib Wilderness Safaris LTD (di seguito, semplicemente, Namib). Per quanto ancora rileva in questa sede, all’esito del giudizio di appello proposto da Il DiamanteBlu, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 435/2021, ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di garanzia presentata da Il Diamante Blu nei confronti di Namib, e per l'effetto ha dichiarato quest'ultima obbligata a tenere indenne Il Diamante Blu da tutte le conseguenze pregiudizievoli di cui alla sentenza impugnata e l’ha condannataa rimborsare a Il Diamante Blu tutte le somme che era stata condannata a corrispondere a lla Malavenda e al Villano.
Ha proposto ricorso Namib, formulando tre motivi. Si è difesa con controricorso Il Diamante Blu. Nessuna attività difensiva è stata svolta dalla Malavenda e dal Villano. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, cui con decreto era stata rimessa la trattazione del ricorso dato che il primo motivo poneva una questione di giurisdizione, con l’ordinanza n. 29664 del 19/11/2024 hanno rigettato tale motivo di ricorso prospettante difetto di giurisdizione e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rimettendo a questa Sezione la causa per l’esame dei restanti due motivi di ricorso.
La trattazione del ricorso è stata chiamata all’adunanza del 20 gennaio 2026.Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.353 c.p.c.in relazione alla parte in cui la sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando che il giudice italiano ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, omettendo tuttavia di pronunciare sentenza di rinvio delle parti al primo giudice e così violando il principio del doppio grado di giudizio, erroneamente ritenendo che «la chiamata in garanzia non avesse svolto alcuna eccezione oppositiva, limitandosi a opporre l’insussistenza della giurisdizione italiana come dichiarata dal Tribunale».
Al contrario, in subordine alla declaratoria di difetto della giurisdizione italiana, la ricorrente sostiene di avere sempre chiesto che fosse accertata l’applicabilità della legge namibiana al rapporto con Il Diamante Blu e che, nella denegata ipotesi di affermazione della giurisdizione italiana, fosse giudicata la chiamata in manleva sulla base del diritto namibiano, ai sensi dell’art. 14 l. 218/1995.
2. Il motivo va accolto. Nella vigenza dell’art. 353 c.p.c. – norma abrogata d a ll’art. 3, comma 26, d.lgs. n. 149/2022; e l’abrogazione spiega effetto sulle impugnazioni proposte a decorrere dal 28 febbraio 2023 (art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. cit., come sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a, l. n. 197/2022): v. Cass., Sez. Un., 4/9/2024n. 23712 - secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte – v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 11/10/2022 n. 29592, ma già Cass., Sez. Un.,31/5/2017 n. 13722 e Cass., Sez. Un., 20/5/2014 n. 11027 - , qualora il giudice di primo grado abbia dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda , il giudice di secondo grado che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza deve applicare appunto l' art. 353 c.p.c. , indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e quindi rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice: il che in quanto si verte in tema diviolazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che si possa ravvisare una lesione della ragionevole durata del processodi derivazione convenzionale.
L'accesso alla giustizia, infatti, trova la sua tutela nel diritto, riconosciuto nell'art. 13 CEDU, «ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale», senza che in questo ambito possa essere ricompreso il diritto ad un secondo grado di giurisdizione. Il doppio grado di giudizio non è contemplato neppure dall'art. 6 CEDU, che si riferisce a equo processo e non comprende il diritto a ricorrere in appello. La Corte di Strasburgo precisa, invero, che la Convenzione non impone agli Stati neppure di creare Corti d'appello o di cassazione nei loro sistemi giudiziari (Corte EDU, 17/1/1970, Delcourt c.
Belgio, § 25). Ineffetti, nel sistema della CEDU così come integrato nel 1984 dal Protocollo n.7 (art. 2), il diritto a un doppio grado di giurisdizione riguarda unicamente la materia penale ed è riconosciuto solo a chi è dichiarato colpevole. Questo, però, per nulla significa che un tale diritto non possa essere riconosciuto più ampiamente nella legislazione interna quanto a determinati soggetti, casi e materie. Di detti principi la Corte d'appello non ha espletato corretta applicazione, laddove ha affermato, diversamente dal Tribunale, la giurisdizione italiana in merito alla domanda di rivalsa formulata da Il Diamante Blu nei confronti dell’odierna ricorrente, accogliendola nel merito anziché rimetterla al primo grado in ragione del ravvisato erroneo difetto di giurisdizione.
Né vi è ragione per sostenere che detti principi non dovessero trovare applicazione nella specie, come intende rebbe la controricorrente, sull’assunto che non sussista l’esigenza di recuperare un grado di giudizio: il Tribunale non aveva, sotto « l'apparente e impropria formula del difetto di giurisdizione»,rigettato la domanda (di manleva) – si sono pronunciate nel senso della esclusione dell’obbligo inderogabile di rimessione al giudice di primo grado in tale ipotesi Cass.17/1/2006n. 764 e Cass., Sez. Un., 27/7/1998 n. 7339–né, per il fatto di avere accolto la domanda risarcitoria nei confronti del tour operator, può ritenersi che avesse accertato i presupposti normativi e di fatto per ritenere fondata la domanda di manleva; tantomeno costituisce eccezione ai principi enunciati il fatto che la Corte d'appello si sia espressa sul fondamento della domanda di rivalsa, trattandosi di valutazione aggiuntiva, non idonea ad integrare situazioni di merito alla stregua della pregiudiziale declinatoria della giurisdizione (così Cass., Sez.
Un., 9/11/1985 n. 5469).
2. Il terzo motivo, denunciante violazione e falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per la mancata e/o erronea individuazione della legge sostanziale applicabile ai sensi dell’art. 57 l. n. 218/1995 e dell’art. 4 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, è assorbito.
3. All’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, consegue la cassazione della impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Lodi, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M Accoglie il primo motivo,