Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific reference to prior acts regarding the principle of profit from transaction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mariotti inadmissible, ordering him to pay legal costs to Villa Verdefiore s.r.l. The appellant challenged a lower court ruling regarding his liability as a delegated client and the application of the principle of profit from transaction. The court rejected the arguments because the appeal lacked the required specific reference to the prior acts where the alleged intent to profit from the transaction was supposedly expressed, violating the principle of self-sufficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 1304 c.c.: An appeal is inadmissible if the grounds lack self-sufficiency, requiring the appellant to specifically identify the prior acts containing the contested facts or legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7358/2023 R.G. proposto da MARIOTTI Enrico, rapp resentat o e difes o dall’Avv . Andrea Agostini , con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro VILLA VERDEFIORE s.r.l., rappresentata e difes a da ll’ Avv. Gabriele Cofanelli, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- e contro CESARINI Davide -intimato e contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. -intimato- avversola sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 9 6 /2023 del 29/11/2022, pubblicata il 12/01/2023 e notificata in data 18/01/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025dal Consigliere Antonio Scalera;
FATTI DI CAUSA In data 25/11/2002, Villa Verdefiore s.r.l. stipulava un contratto di appalto con la C.e.p. Costruzioni s.r.l., avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile denominato “Hotel Roganti”, e nominava, quale direttore dei lavori , l'ing. Davide Cesarini, conferendogli apposito incarico in data 10/02/2003. Nel maggio del 2003, Villa Verdefiore s .r.l. conferi va oralmente all'ing. Enrico Mariotti l’incarico di “committente delegato”. Nel gennaio del 2009 , Villa Verdefiore s .r.l. conv eniva dinanzi al Tribunale di Macerata l’ing.
Davide Cesarini e l’ing. Enrico Mariotti al fine di sentire “ condannare entrambi gli evocati in giudizio a corrispondere a titolo risarcitorio ed in favore di parte attrice l’importo di € 250.000,00 o di quello maggiore o minore che verrà ritenuto in corso di lite, così dovuto sia in conseguenza dei vizi e delle difformità poi riscontrati sulle opere de quibus, che in conseguenza della incuria professionale mostrata nello svolgimento del mandato ricevuto.Con vittoria di spese, diritti ed onorari ”. Si costituivain giudizio l’ing.
Enrico Mariotti, il quale chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna di Villa Verdefiore s.r.l. a l pagamento di € 28.880,00, oltre I.V.A., C.A.P. , rivalutazione monetaria ed interessi, per le prestazioni connesse alla funzione di committente delegato relative al suddetto contratto di appalto. Si costituiva altresì l’ing. Davide Cesarini, il quale chiede va la chiamata in garanzia di Unipol Assicurazioni s .p.a., la quale, autorizzata dal Giudice, si costituiva, a sua volta, in giudizio. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 178/2018, pubblicata in data 13/02/2018, 1) condannava Davide Cesarini al pagamento in favore di Villa Verdefiore S.r.l. di € 98.084,32, oltre ad I.V.A. sul minor importo di € 89.350,00,oltre ad interessi e rivalutazione;
2) dichiaravache Villa Verdefiore s.r.l. era tenuta, a titolo di compenso professionale, a corrispondere a Enrico Mariotti la somma di € 26.880,00, nonché I.V.A. e C.P. come per legge, oltre ad interessi e rivalutazione;
3) dichiara va che Enrico Mariotti era tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, alla Villa Verdefiore s.r.l. la somma di € 98.084,32 oltre ad I.V.A. sul minor importo di € 89.350,00, oltre ad interessi e rivalutazione;
4) per effetto della compensazione, condannavaEnrico Mariotti al pagamento in favore di Villa Verdefiore s.r.l.,in solido con il convenuto Cesarini, nei limiti del minor importo derivante dalla differenza tra le somme di cui ai capi 2) e 3) del dispositivo;
5) rigetta va la domanda di garanzia proposta dall’ing. Davide Cesarini nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a.;
6) dichiara va compensate le spese di lite tra parte attrice e il convenuto Cesarini in ragione della metà e tra parte attrice e il convenuto Mariotti in ragione di due terzi;7) condannava Davide Cesarini a rifondere a Unipolsai Assicurazioni s.p.a., le spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensi oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8) ponevadefinitivamente le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa per due terzi a carico dei convenuti e per il residuo terzo a carico dell’attrice in solido tra loro. La sentenza era appellata in via principale dall’ing. Davide Cesarini e, in via incidentale , dall’ i ng. Enrico Mariotti, il quale , a parziale modifica della stessa, chiede va il rigetto della domanda risarcitoria formulata da Villa Verdefiore s.r.l. nei suoi confronti. La Corte d’ a ppello di Ancona , con sentenza n. 96/2023 del 29/11/2022, pubblicata il 12/01/2023 e notificata in data 18/01/2023, respinge va entrambi gli appelli e condanna va gli appellanti in solido al rimborso delle spese del grado verso Villa Verdefiore s.r.l., liquida te in € 9.515,00 oltre accessori , e Davide Cesarini al rimborso delle spese del grado verso Unipolsai Assicurazioni s.p.a. che liquida va in € 9.515,00, oltre accessori , oltre a disporre il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione EnricoMariotti, affidato a cinque motivi. Il ricorso è resistito da controricorso di Villa Verdefiore s.r.l. Davide Cesarini e Unipolsai Assicurazioni s.p.a. sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “ Art.360 co mma 1 , n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto, degli artt.1322, 1362, 1363 c.c., in quanto “committente delegato” non significa “direttore dei lavori aggiunto”. 1.1.Il motivo è inammissibile.
Il motivo intende censurare l’interpretazione resa dalla Corte d’appello,che avrebbe qualificato il “ committente delegato ” come un “direttore dei lavori” ed, a tal fine, invoca i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., che si assumerebberoviolati. Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato daicanoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata ( Sez. 1, ordinanza n. 9461 del 9/04/2021, Rv. 661265-01).
Con il motivo in esame, il ricorrente si limita genericamente ad evocare il “chiaro tenore letterale”, senza neppure indicare e riportare il contenuto del documento richiamato nel quale sarebbe contenuta la volontà dei contraenti. Altrettanto genericamente il ricorrente invoca la violazione del canone ermeneutico “in claris non fit interpretatio”, ma non indica né la fonte né il contenuto dell’accordo contrattuale che sarebbe stato male interpretato dalla Corte territoriale. Inoltre, il motivo non tiene conto della “ ratio decidendi ” della sentenza impugnata, secondo cui “confrontando tale descrizione (i.e., quella del funzioni del “committente delegato”) con le funzioni del direttore dei lavori, se ne può apprezzare la sostanziale identità” e “anche mantenendo la qualifica proposta dall’appellante, quella per cui il Mariotti sarebbe stato un mero mandante del committente, non si potrebbe che concludere per la sua negligenza e conseguente responsabilità, visto l’esito dei lavori, il controllo e raccordo per cui il Mariotti è compensato, non sono di certo stati diligenti” (pagg. 5- 6 della sentenza impugnata).
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “ Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto degli artt. 1362, 1662, comma 1, in quanto “committente delegato” non significa “direttore dei lavori aggiunto”. 2.1.Il motivo è inammissibile. Trattasi, invero, di un “non motivo” in quanto si limita a riportare il testo dell’art. 1662, comma 1 c.c. con l’aggiunta di una chiosa, accompagnata da un riferimento giurisprudenziale.
3. Il terzo motivo è rubricato “Art. 360, co mma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme di diritto degli artt. 2230, 2236 c.c., in quanto il direttore dei lavori “non risponde insieme con l'appaltatore del risultato finale, costituito dall'opus oggetto dell'appalto, diverso e più limitato essendo il suo ambito di responsabilità”, così Cass. civ., Sez. II, Sent., 19/09/2016, n. 18285”. 3.1. Anche detto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La censura, invero, dopo aver riportato alcuni passaggi della sentenza impugnata - “Del resto, anche mantenendo la qualifica proposta dall’appellante, quella per cui il Mariotti sarebbe stato un mero mandante del committente, non si potrebbe che concludere per la sua negligenza e conseguente responsabilità, in quanto, visto l’esito dei lavori, il controllo e raccordo per cui il Mariotti è compensato, non sono di certo stati diligenti”;“Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme progetto, il capitolato e alle regole della buona tecnica” (Cass. n. 18285/2016) – prosegue con una serie di richiami alla giurisprudenza di merito e di legittimità e conclude affermando che “la Corte d'Appello ha esteso in automatico al direttore dei lavori la medesima responsabilità dell'appaltatore, supponendo implicitamente che il primo ne dovesse rispondere al pari del secondo, sia pure in ragione del diverso rapporto contrattuale e nonostante la distinzione corrente tra obbligazioni di mezzi del primo e di risultato del secondo”.
In particolare, si osserva che la censura relativa all’asserita “estensione in automatico” al direttore dei lavori della responsabilità dell’appaltatore è formulata in maniera apodittica, senza alcun puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, che, anzi, come ricordato dallo stesso ricorrente, ha riconosciuto la responsabilità del professionista,“in quanto, visto l’esito dei lavori, il controllo e raccordo per cui il Mariotti è compensato non sono di certo stati diligenti”.
4. Il quarto motivo è rubricato: “ Art. 360 co mma 1 n. 3 c . p . c . , violazione o falsa applicazione di norme di diritto, degli artt.2230, 2236, 2697 c.c., in tema di onere della prova”. 4.1. Anche detto motivo è inammissibile. In primo luogo la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza che ha accertato la responsabilità del Mariotti per negligenza professionale e lo ha condannato al risarcimento dei danni, escludendo che sull’obbligazione risarcitoria del professionista potesse spiegare effetti la transazione intercorsatra la committente e l’appaltatore.
Inoltre, la censura introduce una questione –quella relativa all’onere della provadel danneggiato – che non è stata esaminata dalla Corte territoriale. Ebbene, in tema di ricorso percassazione, qualora siano prospettate questionidi cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel " thema decidendum " del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o t emi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio(ex multis , Sez.
L, ordinanza n. 18018 dell’1/07/2024,Rv. 671850-01).
5. Il quinto motivo è così rubricato: “Art. 360 co mma 1 n. 3 c . p . c . , violazione o falsa applicazione di norme di diritto, dell’art.1304 c.c., in tema di dichiarazione di voler profittare della transazione occorsa tra creditore e condebitore”. 5.1. Anche detto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente, dopo aver affermato che “ il Giudice, il quale, riconosciuto esserci stata una transazione tra committente e appaltatore, quindi un risarcimento dei danni, i medesimi per i quali è causa, trae poi conseguenze errate in diritto”, ha concluso che “in più piane parole tant’è espressa da parte del ricorrente committente delegato la volontà dichiarata in atti di causa di profittare della transazione occorsa tra committente e appaltatore, che il Giudice si pronuncia sulla stessa, quindi come può, il medesimo Giudice che ne prende atto, affermarne l’inesistenza e negarne profitto al ricorrente?”.
E tuttavia, la censura non contiene alcuno specifico riferimento agli atti processuali nei quali sarebbe contenuta la volontà espressa del Mariotti di voler profittare della transazione intercorsa inter alios. E un tanto a fronte della chiara affermazione della Corte territoriale, che si legge a pag. 6 della sentenza impugnata : “Non risultano agli atti dichiarazioni dei condebitori solidali di voler profittare della transazione: che, quindi, nei loro confronti è tamquam non esset”.
6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile . Le spese seguono la soccombenzae si liquidano come da dispositivo in favore della controricorrente Villa Verdefiore s.r.l. Nulla va disposto sulle spese in favore delle altre parti rimaste intimate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente Villa Verdefiore s.r.l. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in € 200,00ed oltre al rimborso forfetario per spese generali, oneri e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza de