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Ordinanza — n. 2157/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal, leaving lower court's guarantee ruling intact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2157/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant withdrew the lawsuit. The appellant had challenged a lower court's decision that mischaracterized a contractual guarantee as a suretyship, which had invalidated a specific clause. The court ruled that the withdrawal by the appellant and acceptance by the other parties removed any need to examine the substantive legal arguments regarding the nature of the guarantee.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When the appellant withdraws the appeal and the other parties accept it, the court must declare the appeal extinguished without examining the merits of the complaints.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings suretyship vs guarantee contractual obligation Cassation appeal compenso per prestazioni contratto di servizio domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 391, fourth paragraph, c.p.c.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, dovendo farsi applicazione del quarto comma dell’art. 391 cod.
Art. 91 c.p.c.
Con il sesto motivo è dedotto ‹‹ error in procedendo per avere la Corte d’appello omesso di condannare il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite (violazione dell’art. 91 c.p.c. e 112 c.p.c.)››.
Art. 112 c.p.c.
art. 1951 cod. civ
ed accertato che la stessa era creditricenei confronti di Serenissima SGR della somma di euro 573.992,00, oltre interessi; in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato il Comune di Roma ex art. 1951 cod.
art. 91 c.p
Con il sesto motivo è dedotto ‹‹ error in procedendo per avere la Corte d’appello omesso di condannare il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite (violazione dell’art. 91 c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, dovendo farsi applicazione del quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560
Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez.
Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315
10140 ; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19357/2023 R.G. proposto da BLUE SGR S.P.A., quale società di gestione del fondo comune d’investimento immobiliare denominato Chirone (in precedenza denominato Florence), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Matteo Bonelli, Marco Passalacqua e Massimo Baroni, domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro COGEIM S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.

Nicola de Luca, domicilio digitale come per legge -controricorrente – nonché nei confronti di ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Federica Graglia, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura di Roma Capitale, con domicilio digitale come per legge - controricorrente – nonché SERENISSIMA SGR S.P.A.in liquidazione - intimata - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Venezia n. 1352 /20 2 3 , pubblicata in data22 giugno 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Fatti di causa 1. Serenissima SGR s.p.a ., nella qualità di gestore e liquidatore del fondo Florence – Fondo comune d’investimento Immobiliare di tipo chiuso, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona su istanza di Cogeim s.p.a., con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 656.073,54, oltre interessi moratori, in virtù del contratto di Global Service intercorso tra le parti, per effetto del quale Cogeim s.p.a. aveva assunto l’obbligo di fornire servizi in relazione ad un bene immobile sito in Roma.

I servizi erano originariamente previsti nel contratto di locazione stipulato tra Cogeim s.p.a. (locatore) e Comune di Roma ed era stato successivamente ceduto all’opponente. L’opponente deduceva di essere a sua volta creditrice nei confronti di Cogeim s.p.a. della somma di euro 1.452.010,49, costituita dalla differenza tra quanto effettivamente corrisposto dal Comune di Roma a titolo di parziale indennità di occupazione abusiva per gli anni dal 2015 al 2018 e quanto effettivamente dovuto dal medesimo Comune. All’esito della costituzione di Cogeim s.p.a. e della chiamata in causa di Roma Capitale, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opposta al pagamento, in favore dell’opponente, dell’importo di euro 878.018,25; dichiarava, altresì, la terza chiamata in causa, Roma Capitale, obbligata al rimborso nei confronti di Cogeim s.p.a. di quanto era tenuta a pagare in favore dell’opponente.

2. Interposto gravame avverso la suddetta sentenza, la Corte d’appello, accogliendo l’appello principale e quello incidentale, ha ritenuto fondata la domanda di Cogeim s.p.a. ed accertato che la stessa era creditricenei confronti di Serenissima SGR della somma di euro 573.992,00, oltre interessi; in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato il Comune di Roma ex art. 1951 cod. civ., in misura pari alla differenza tra quanto dovuto a titolo di canoni di locazione previsti nel contratto di locazione sottoscritto in data 31 luglio 2012 e quanto effettivamente versato, quantificato in euro 1.452.010,49.

3. Blue SGR s.p.a., quale società di gestione del fondo comune d’investimento denominato Chirone (già Florence), ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a sei motivi. Roma Capitale e Cogeim s.p.a. hanno resistito con autonomi controricorsi, mentre Serenissima SGR s.p.a. in liquidazione non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. e, in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione da Roma Capitale e da Cogeim s.p.a. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1938 e 1418 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente qualificato l’impegno assunto da Cogeim con la scrittura privata del 17 luglio 2013 quale fideiussione prestata per obbligazione futura››.

2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.per ‹‹violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369, 1497, 1936, 1937, 1939 e 1945 c.c., nella parte in cui ha erroneamente qualificato quale fideiussione l’obbligazione di Cogeim di garantire al fondo Florence (oggi Chirone) una redditività annua dell’immobile di euro 1.878.000 oltre i.v.a. e, sulla base di tale erronea qualificazione, ha erroneamente dichiarato la nullità del patto di cui all’art. 4 della scrittura privata››.

3. Con il terzo motivo si denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹ nullità parziale della sentenza impugnata e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost.; 132, primo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sempre nella parte in cui senza motivazione o con una motivazione meramente apparente, la decisione ha erroneamente qualificato come fideiussione l’obbligazione di Cogeim di garantire al fondo Florence (oggi Chirone) una redditività annua dell’immobile di euro 1.878.000,00, oltre i.v.a. e, sulla base di tale erronea qualificazione, ha erroneamente dichiarato la nullità del patto di cui all’art. 4 della scrittura privata››.

4. Con il quarto motivo si prospetta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1938 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, dopo avere erroneamente, qualificato come fideiussione l’obbligazione di Cogeim, ha dichiarato la nullità della stessa per aver ritenuto che non vi fosse un importo massimo garantito.

5. Con il quinto motivo si denuncia la ‹‹ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1936-1937 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente qualificato quale fideiussione l’obbligazione di Cogeim anziché quale garanzia autonoma››.

6. Con il sesto motivo è dedotto ‹‹ error in procedendo per avere la Corte d’appello omesso di condannare il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite (violazione dell’art. 91 c.p.c. e 112 c.p.c.)››. 7.L’intervenuta rinuncia al ricorso e la conseguente accettazione da parte di Cogeim s.p.a. e di Roma Capitale esim ono il Collegio dall’esame dei motiv i di ricorso e impon gono la dichiarazione di estinzione del ricorso. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, dovendo farsi applicazione del quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte dichiara l’es