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Ordinanza — n. 2060/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses doctors' claim that EU law required adequate medical residency stipend increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2060/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the appeal by medical specialists claiming their residency stipends violated EU directives on adequate remuneration. The court ruled that national legislation explicitly blocked triennial adjustments for specific academic periods, rendering the claim legally unfounded. Consequently, the applicants were ordered to pay the state's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.lgs. 8.8.1991 n. 257; Art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992: National legislative blocks on stipend adjustments prevail over general EU directives regarding adequate remuneration for medical specialists.

Parole chiave

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medical residency stipends EU directive compliance triennial adjustment block state liability claim remuneration adequacy supreme court dismissal national law supremacy adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.lgs. 8.8.1991 n. 257
Art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992
Art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995
438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art.
Art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993
549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art.
Art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996
537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art.
Art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997
662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art.
Art. 22 della l. n. 488 del 1999
449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art.
Art. 36 della l. n. 289 del 2002
488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 4, comma 2, d.m. 55/14
La misura della spese va aumentata del 30% per ciascun ricorrente oltre il primo, giusta la previsione dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018
648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018
24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018
24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018
24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018
648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024
N.R.G.: 28947/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art.
Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20006 del 19/07/2024
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Ordinanza — n. 32199/2025 — snciv
Cassation court dismisses medical students' claim for damages due to delayed EU directive implementation regarding residency stipends.
Ordinanza — n. 22472/2025 — snciv
Italian Court dismisses medical students' claim for damages due to delayed implementation of EU specialization directives.
Ordinanza — n. 31311/2022 — snciv
Cassation Court dismisses doctors' claim for back pay regarding EU remuneration directives and pension coverage. The court rejects the argument that the State failed to comply with EU directives. The decision upholds the legislative discretion to apply rules differently over time. The court finds no interpretative uncertainty requiring a preliminary reference to the Court of Justice. The claim is rejected based on the clear nature of the legal provisions. The doctors are ordered to pay the state's legal costs. The ruling confirms that national law prevails in defining specific pension structures. The court emphasizes the lack of a specific EU mandate for the pension regime. The decision affirms the validity of the 1999 law regarding academic year coverage. The claim is dismissed as the legal arguments presented by the doctors are unfounded.
Ordinanza — n. 28441/2023 — snciv
Cassation court dismisses medical trainees' appeal for arbitrary litigation costs, ruling no bad faith exists despite losing on EU directive claims.
Ordinanza — n. 31507/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal inadmissibility ruling due to lack of motivation regarding prescription period. The court orders remand to the Court of Appeal for re-examination.

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Testo completo

nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 28484/22proposto da: -) Patrizia Garzia, Simonetta Polonio, Antonio Russo, Dina Raffaella Santus, Angela Sanzarello, Corrado Sardella, Paola Sartori, Alfredo Savelli, Maria Cristina Scaduto, Giuseppe Scarcello, Maria Grazia Scarpoa, Maria Grazia Scordato, Donatella Sersante, Salvatore Sica, Silvana Sorbo, Olimpio Achille Spedicati, Patrizia Sucapane, Tiziana Surrenti, Anna Lisa Tirotto, Roberta Tomaselli, Maria Tommasi, Francesco Paolo Valentich, Filippos Velgos, Annalisa Vignoli, Rosa Virelli, Alessandra Vottero, Luca Zanlari, domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avv.

Marco Tortorella; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona del Presidente del Consiglio e dei rispettivi ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 2 maggio 2022 n. 2862 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA Oggetto:medici specializzandi - risarcimento del danno da violazione delle direttive comunitarie. N.R.G.: 28947/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 1. Gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alla scuola di specializzazione post laureamin anni successivi al 1991. Nel 2016 hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) durante la frequenza del corso di specializzazione erano stati remunerati con una borsa di studio, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. 8.8.1991 n. 257; -) l’importo percepito tuttavia non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso.

Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione della normativa comunitaria.

2. Con sentenza 20949/2018 il Tribunale rigettò la domanda. La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 2.5.2022 n. 2862 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. La Corte territoriale ritenne che lo Stato italiano diede attuazione alla Direttiva 82/1976 col d. lgs. 257/91, e che il diritto comunitario non imponeva alcun vincolo agli Stati membri per quanto concerne il livello della remunerazione.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenti. La Presidenza del consiglio ed i tre ministeri sopra indicati hanno resistito con controricorso.

5. I ricorrenti hanno depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE N.R.G.: 28947/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione di diciotto diverse disposizioni di legge (artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.; art. 6 d. lgs. 257/91; art. 11 l. 370/99; artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d. lgs. 368/99; art. 8 d. lgs. 517/99; art. 1 l. 266/05; art. 10 Cost.; art. 5 e 189 del “Trattato CEE”), nonché di cinque Direttive comunitarie genericamente indicate senza ulteriori precisazioni Nella illustrazione del motivo sostengono che la borsa di studio da loro percepita durante la frequenza della scuola di specializzazione non poteva ritenersi una “remunerazione adeguata”; che pertanto la misura di essa costituiva una violazione del diritto comunitario; che in ogni caso, quand’anche l’importo della borsa di studio fosse stato adeguato al momento in cui fu stabilito dalla legge, divenne inadeguato a causa del decorso del tempo e del mancato aggiornamento. 2.1.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bisn. 1 c.p.c.. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022;

Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, N.R.G.: 28947/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 –01).

2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno consistito nel fatto che la borsa di studio da essi percepita durante la scuola di specializzazione non beneficiò né dell’indicizzazione annuale , né dell’adeguamento triennale. Deducono che la scelta del legislatore nazionale di non aggiornare l’importo della borsa di studio rese quest’ultima, con l’andare del tempo, “inadeguata”, e di conseguenza incoerente con le previsioni del diritto comunitario. 2.1.

Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, cui fu devoluta la questione di diritto oggi all’esame del collegio, con sentenza n. 20006 del 19/07/2024, hanno stabilito (dando seguito alla giurisprudenza pressoché totalitaria di questa Corte) che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto all'adeguamento triennale, in virtù del blocco di tale aggiornament o previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, della l. n. 549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, della l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, della l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 della l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 della l. n. 289 del 2002.

N.R.G.: 28947/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 Alla suddetta decisione ha dato seguito Sez. 3, Ordinanza n. 29499 del 15/11/2024, ed alle rispettive motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Il valore della causa è pari al petitum, oltre interessi e rivalutazione dal 1991 (art. 10 c.p.c.). La misura della spese va aumentata del 30% per ciascun ricorrente oltre il primo, giusta la previsione dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 15.876, oltre spese prenotate a debito; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso ar