Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Calfim Srl, filed a decree against Falpa Srl but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the 40-day term constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16261/2025 R.G. proposto da : Calfim Srl in persona del Commissario Liquidatore p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Medaglia come da procura speciale in atti e domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore pec salvatore.medaglia@firenze.pecavvocati.it -ricorrente- contro Falpa Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pabis Ticci come da procura speciale in atti e domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore pecnicola.pabisticci@firenze.pecavvocati.it -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.961/2025depositata il 23/05/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 20/01/2026