Decreto — n. 2020/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18536/2025 R.G. proposto da : Angela Cinquetti, Pietro De Bellis, Antonio Congiu, Arfedele Del Re, Antonella Desogus, Salvatore Di Domenico, Luigi Di Domenico, Natalina Farinaro, Guido Frascaroli, Paolo Maria Fantaguzzi, Elisabetta Di Meglio, Aniello Galdi, Maria Maddalena Marconi, Ornella Leonzi, Giovanni Marino, Alberto Imberti, Antonio Zambianco, Petros Yiannakou, Giuseppe Visani, Antonio Zanini, Luigi Visani, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procura speciale in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero Istruzione Università e Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Della Salute in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Economia Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi da ll’ Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis”, con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.701/2025 depositata il 03/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2020/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18536/2025 R.G. proposto da : Angela Cinquetti, Pietro De Bellis, Antonio Congiu, Arfedele Del Re, Antonella Desogus, Salvatore Di Domenico, Luigi Di Domenico, Natalina Farinaro, Guido Frascaroli, Paolo Maria Fantaguzzi, Elisabetta Di Meglio, Aniello Galdi, Maria Maddalena Marconi, Ornella Leonzi, Giovanni Marino, Alberto Imberti, Antonio Zambianco, Petros Yiannakou, Giuseppe Visani, Antonio Zanini, Luigi Visani, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procura speciale in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero Istruzione Università e Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Della Salute in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Economia Finanze in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi da ll’ Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis”, con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.701/2025 depositata il 03/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Così deciso in Roma,il 20/01/2