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Decreto — n. 2019/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2019/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by special procurators, had not intervened to seek a ruling after the lower court's proposal for case closure. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the proposal for case definition constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal statutory time limit formal renunciation extinction of proceedings Code of Civil Procedure intervenuta prescrizione estensione della procedura preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.423/2025 depositata il 22/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, stante la tardività della costituzione;
art. 380-bis c.p
-intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.423/2025 depositata il 22/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, stante la tardività della costituzione;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17656/2025 R.G. proposto da: Antonio Avellino, Maria Giuseppina Aste, Vincenzo Sclafani, Franco Maria Palma, Luca Pietro Antonio Aurelio Pensabene, Sergio Peralta, Angela Morsiani, Cinzia Ileana Luisa Sbressa, Simonetta Cerioni, Maurizio Ruggeri, Emanuele Piazza, Giuseppe Vincenzo Polimeni, Luigina Scaglia, Francesco Maritati, Gabriella Micucci, Angelo Pellegrino, Angelo Bianchetti, Umberto Tortorolo, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.423/2025 depositata il 22/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 17656/2025 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 2019/2026 Data pubblicazione 30/01/2026 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, stante la tardività della costituzione;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23/01/2026 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 17656/2025 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 2019/2026 Data pubblicazione 30/01/2026