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Decreto — n. 2017/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2017/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2017/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18874/2025 R.G. proposto da: DI GIOIA CARMINA e ATERINI LUIGINO, domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore avvocato CECILIA COLLINI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrenti- Contro ISTINE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, in persona dei soci, MANGANELLI LAURA, FRONTI ANGELA, CIANFERONI LAURA, FRONTI NICOLA, domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore avvocato GIUSEPPE ANTONIO BIANCHI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1073/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZE il 04/06/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2017/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 18874/2025 Numero sezionale 38/2026 Numero di raccolta generale 2017/2026 Data pubblicazione 30/01/2026 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di esecuzione mancato anticipo delle spese condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato dazione in pagamento condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1073/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZE il 04/06/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEil Presidente Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18874/2025 R.G. proposto da: DI GIOIA CARMINA e ATERINI LUIGINO, domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore avvocato CECILIA COLLINI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrenti- Contro ISTINE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, in persona dei soci, MANGANELLI LAURA, FRONTI ANGELA, CIANFERONI LAURA, FRONTI NICOLA, domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore avvocato GIUSEPPE ANTONIO BIANCHI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1073/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZE il 04/06/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Numero registro generale 18874/2025 Numero sezionale 38/2026 Numero di raccolta generale 2017/2026 Data pubblicazione 30/01/2026 ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/01/2026 Il Presidente Delegato LINA RUBINO Numero registro generale 18874/2025 Numero sezionale 38/2026 Numero di raccolta generale 2017/2026 Data pubblicazione 30/01/2026