Decreto — n. 2016/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21514/2025 R.G. proposto da : Marina Giuseppina Splendore, Carmelo Spada, Paolo Sesti, Rita Solinas, Anna Maria Scardamaglia, Silvia Scarpa, Roberta Marchetti, Alberto Sacco, Clara Signori, Simona Signori, Enrico Tardani, Claudia Taddei, Pantaleone Straccini, Ernesto Tagliaferri, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, indirizzo pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Ministero della Salute in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis” con domicilio digitale ags.rm@mailcer.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1570/2025depositata il 12/03/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2016/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : Marina Giuseppina Splendore, Carmelo Spada, Paolo Sesti, Rita Solinas, Anna Maria Scardamaglia, Silvia Scarpa, Roberta Marchetti, Alberto Sacco, Clara Signori, Simona Signori, Enrico Tardani, Claudia Taddei, Pantaleone Straccini, Ernesto Tagliaferri, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, indirizzo pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Ministero della Salute in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis” con domicilio digitale ags.rm@mailcer.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1570/2025depositata il 12/03/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21514/2025 R.G. proposto da : Marina Giuseppina Splendore, Carmelo Spada, Paolo Sesti, Rita Solinas, Anna Maria Scardamaglia, Silvia Scarpa, Roberta Marchetti, Alberto Sacco, Clara Signori, Simona Signori, Enrico Tardani, Claudia Taddei, Pantaleone Straccini, Ernesto Tagliaferri, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Tortorella in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, indirizzo pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org -ricorrenti- contro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Ministero della Salute in persona del Ministro p.t., Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis” con domicilio digitale ags.rm@mailcer.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1570/2025depositata il 12/03/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 23/01/2