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Decreto — n. 1973/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 1973/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. Generali Italia Spa, the appellant, did not act within the timeframe required by law, while the Ministry of Defense and other parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days after the proposal of settlement constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal appeal forty day period procedural extinction settlement proposal litigation costs award spese di difesa spese di gratuito patrocinio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15075/2025 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato RICCARDO CREVANI, che la rappresentae difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA DIFESA,domiciliato ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- contro RITA DENICOLA, ALESSIA VICTORIA CIAMPITTI, ANNA MARIA PEGURRI IN CIAMPITTI, LUCA CIAMPITTI, VINCENZO CIAMPITTI, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che li rappresenta e dife nde unitamente all’avvocato FRANCESCO FUGAZZOLA -controricorrenti- nonché contro ALLIANZ SPA, LOLLI AUTOVEICOLI SAS DI LOLLI FABIO C -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n.114/2025 depositata il 07/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, in favore del Ministero della difesa, e in euro 10.000,00 in favore dei controricorrenti difesi dall’avv.

Petretti , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis