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Decreto — n. 1971/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.

Numero d'incarto Decreto — n. 1971/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellants, represented by Vincenzo Greco, challenged a second-instance judgment against Unipol Assicurazioni and Marco Salafia but did not act on the court's offer to settle. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limit costs allocation Civil Procedure Code dismissal for inaction condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
6/2025 depositata il 02/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15320/2025 R.G. proposto da : FILINGERI GIULIA, FILINGERI SEBASTIANO, CARACAPPA MARGHERITA, FILINGERI ANGELA, FILINGERI VINCENZO, FILINGERI EMANUELA, domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale dell’Avv. Vincenzo Greco (C.F.:GRCVCN69T02F158S) pec: vincenzogreco@pecavvpa.it, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ricorrenti- contro UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata “ex lege” presso il domicilio digitale dell’avv. Valeria Concetta Patermo pec: concetta.patermo@pec.ordineavvocaticatania.it che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- nonché contro Marco Salafia -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 6/2025 depositata il 02/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20/