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Decreto — n. 1964/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 1964/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, representing a victim of road accidents, challenged a first-instance judgment against Allianz S.p.a. and Consap S.p.a., but remained silent after the court's offer to settle. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limits litigation costs Civil Procedure Code failure to respond correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.735/2025 depositata il 21/05/2025 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.735/2025 depositata il 21/05/2025 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15747/2025 R.G. proposto da : Giovanni Luca Cariello, domiciliato ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato Angelo Lanno, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro Allianz S.p.a., quale impresa designata per la gestione dei sinistri del Fondo di garanzia vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato Michele Clemente, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro Luigi Rizzi, Consap S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.735/2025 depositata il 21/05/2025 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,i