Cassation court dismisses appeal due to lack of public notice for corporate power of attorney representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Anas S.p.A. and Unicredit S.p.A. inadmissible. The parties' representatives appeared in court without producing the specific power of attorney documents required by law. The court ruled that since these powers were not publicly registered or derived directly from the company's statutes, the representatives lacked valid authority to act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 77 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: Corporate representatives must produce a specific power of attorney or demonstrate direct statutory authority; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
______________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 26084del ruolo generale dell’anno 2022, proposto ANAS S.p.A.(C.F.: 80208450587), in persona del rappre- sentanteper procura Nicola Rubino rappresentato e difesodall’avvocato Luca Schinzari (C.F.: SCH LCU71M02 E506K ) -ricorrente- nei confronti di D’ELIA Giuseppe (C.F.: DLEGPP 58A30 G273Y ) D’ELIA Paola (C.F.: DLEPLA 63L42 L049K ) rappresentati e difes i dall’avvocat o Raffaele Di Ponzio (C.F.: DPNRFL 71A09 L049E ) UNICREDIT S.p.A. (C.F.: 00348170101 ), in persona del funzionario, rappresentante per procura , Gianluigi Fon- tana rappresentatae difesa dagli avvocati Leone Pellè (C.F.:
PLL LNE 67L07 L049D)e Giulia Pellè (C.F.: PLL GLI 71D48 L049R) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce –sede distaccata di Taranto , n. 296 /20 22 , pubblicata in data 7 settembre 2022; Ric. n. 26084/2022– S ez. 3 - U d. 20 gennaio 20 26 – Sentenza – Pagina 2 di 6 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 gennaio 2026dal consigliere Augusto Tatangelo; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott.Alberto Michele Cisterna, che ha concluso come da requisitoria scritta già in atti, per il rigetto del ricorso; l’avvocato Francesco Ventura, per delega dell’avvocato Luca Schinzari, per la società ricorrente; l’avvocato Raffaele Di Ponzio, per i controricorrenti eredi D’Elia.
Fatti di causa L’Anas S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di € 135.514,51, nei confronti di Filippo D’Elia, a titolo di restitu- zione di importi indebitamente corrisposti, in esecuzione di una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva al paga- mento di una somma di danaro, successivamente riformata nel quantum. Nel giudizio di opposizione la società opposta ha chiamato in causa, per essere eventualmente manlevata, in caso di soccom- benza, Unicredit S.p.A., società terza pignorata in un processo esecutivo nel quale ilD’Elia aveva fatto valere l’originario titolo esecutivo.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto. La Corte d’appello di Lecce –sede distaccata di Taranto, su ap- pello proposto dagli eredi dell’originario opponente, Giuseppe e Paola D’Elia,in riforma della decisione di primo grado, l’ha in- vece accolta ed ha, pertanto,revocato il d ecreto ingiuntivo op- posto. Ricorre l’Anas S.p.A., sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi: a)Giuseppe e Paola D’Elia;
b) Unicredit S.p.A.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. I controricorrenti eredi D’Elia hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ric. n. 26084/2022– S ez. 3 - U d. 20 gennaio 20 26 – Sentenza – Pagina 3 di 6 Ragioni della decisione 1. Sia il ricorso che il controricorso di Unicredit S.p.A. sono inammissibili, il che rende superfluo illustrare i singoli motivi posti a base del ricorso.
2. In caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili ; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il po- tere di rappresentanza derividirettamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di ve- rificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis:
Cass., Sez. 5, n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 -3, n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, n. 21803 del 28/10/2016; Sez. 3, n. 16274 del 31/07/2015; Sez. L, n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 - 2, n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, n. 11188 del 26/05/2005). Nella specie:a) la ricorrente Anas S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona « dell’Avv.
Nicola Rubino nato a Vibo Valentia (VV) il giorno 11 luglio 1967, in qualità di Diret- tore Legale e rappresentante p.t. giusta procura Rep. 27451 Ric. n. 26084/2022– S ez. 3 - U d. 20 gennaio 20 26 – Sentenza – Pagina 4 di 6 Raccolta n. 11492 per atto del notaio Ester Giordano del 18 giugno 2021»;
b) la controricorrente Unicredit S.p.A.risulta, a sua volta,costituita in giudizio in persona « del dott. Gianluigi Fontana nato a Roma il 16/7/1960 il quale interviene al pre- sente atto in rappresentanza della UniCredit S.p.A. nella quali- fica di Quadro Direttivo con poteri di firma giusta procura rila- sciata dal procuratore speciale in rappresentanza di UniCredit S.p.A. dott. Alessandro Gianpaolo per notaio Angelo Busani di Milano del 27/4/2022 Rep.54179/25135 reg. a Milano il 29/4/2022 al n.34581 serie 1T». In entrambi i casi si tratta di funzionaridell’ente parte del giu- dizio (rispettivamente ricorrente e controricorrente), che si qualificanorappresentanti dello stesso in virtù di un determi- nato e specifico atto di conferimento del relativo potere (pro- cura); né risulta in alcun modo che detto potere eventualmente derividirettamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto e , come tale, sia statooggetto di pubblicità: quindi , si tratta di rappre- sentantivolontari, per quanto emerge dagli atti, in virtù di pro- cura rilasciatain loro favore dal legale rappresentante della So- cietào, comunque, da soggetto che dovrebbe a tanto presu- mersi autorizzato(rispettivamente:
a) procura per atto del no- taio Ester Giordano del 18 giugno 2021,Rep. 27451, Raccolta n. 11492, per il Rubino;
b) procura rilasciata dal procuratore speciale in rappresentanza di UniCredit S.p.A. dott. Alessandro Gianpaolo per notaio Angelo Busani di Milano del 27 aprile 2022, Rep. 54179/25135 reg. a Milano il 29 aprile 2022 al n. 34581 serie 1T, per il Fontana). Nelle rispettive qualitàdi procuratori di Anas S.p.A. e Unicredit S.p.A., il Rubino ed il Fontana, ha nno sottoscritto il mandato speciale difensivo, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.,all’avvocato Luca Schinzari(per Anas S.p.A.) e agli avvocati Leone Pellè e Giulia Pellè(per Unicredit S.p.A.).
Le indicateprocure non sono stat e, però , prodott e in giudizio. Ric. n. 26084/2022– S ez. 3 - U d. 20 gennaio 20 26 – Sentenza – Pagina 5 di 6 Di conseguenza, sia il ricorsodi Anas S.p.A., sia il controricorso di Unicredit S.p.A. sono inammissibili. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile , così come il controri- corso di Unicredit S.p.A.. Per le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi, a carico della società ricorrente, in favore dei soli controricorrenti Giu- seppe e Paola D’Elia, con distrazione in favore del loro difen- sore,avvocato Raffaele Di Ponzio, che ha reso la prescritta di- chiarazionedi cui all’art. 93 c.p.c., si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso, nonché il controricorso di Unicredit S.p.A.; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dei controricorrenti Giuseppe e Paola D’Elia, liquidandole in complessivi € 4.000,00 ol- tre€ 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazionein favore del difensore , avv ocato Raffaele Di Ponzio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della societàricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in Ric. n. 26084/2022– S ez. 3 - U d. 20 gennaio 20 26 – Sentenza – Pagina 6 di 6 cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1