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Decreto — n. 1844/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 1844/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the forty-day period for requesting a decision on the proposed settlement expired without action. The appellant, represented by multiple lawyers, failed to intervene within the statutory timeframe after the lower court's proposal was communicated. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings and ordered the appellants to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed period results in the automatic extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the defaulting parties.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed settlement procedure forty day deadline Code of Civil Procedure legal costs allocation spese di difesa spese di gratuito patrocinio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2496/2025 R.G. proposto da : VERGONI GILBERTO, con domicilio digitale ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato LORENZO RUGGERI, che lo rappresenta e difende -ricorrente- nonché da RANALLETTA GIUSEPPINA, SEGONI ANTONELLA, SASSO STEFANIA, SAMMARTINO GILBERTO, SAMANI FABIO, STAGNI BARBARA, TESTA NUNZIO ROSARIO OSCAR, TERNI ANGELA, SETTI DONATELLA, CIRELLA ANTONELLA, VENTURA PASQUALE, UGO PAOLO, VALERIANI CRISPINO, VIGNATI BRUNO GLICERIO, ZEPPONI LAURA, con domicilio digitale ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocatoMARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLEFINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n.4392/2024 depositata il 20/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ i ricorsi dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna l e part i ricorrent i al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, quanto al ricorrente difeso dall’avv.

Ruggeri, e in euro 8.000,00, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. Tortorella, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in