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Decreto — n. 1843/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 1843/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The material facts show that the appellant, represented by two lawyers, did not act within the statutory timeframe, while the opposing insurance company and intimated parties contended for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence of the appellant constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision on the proposal of settlement within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision forty-day period renunciation of appeal procedural dismissal costs allocation settlement proposal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3349/2025 R.G. proposto da : Misin Zenunaj, Rinor Zenunaj, Hanife Tafilaj, Ajmane Zenunaj, Rilinda Zenunaj, tutti elettivamente domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore MELE MARIA (maria.mele@avvlamezia.legalmail.it) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PEPE' ALESSIO, giusta procura speciale in atti -ricorrenti- Contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore BRAZESCO MARZIO (avv.brazesco@milano.pecavvocati.it) giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonché contro Kamaljeet Singh, Marco Comotti, -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3353/2024 depositata il 09/12/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24/01/2026