Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 1842/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 1842/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The material facts show that the proposal was communicated to the parties, yet no request for judgment was filed by the deadline. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal. The judgment ordered the extinction of the proceedings and assigned litigation costs to the appellants.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within 40 days of the proposal of settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings failure to request decision 40-day deadline renunciation of appeal procedural default costs allocation Cassation appeal ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
4669/2024 depositata il 01/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
4669/2024 depositata il 01/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2190/2025 R.G. proposto da : BIANCO GIUSEPPINA, AMADDEO RENATO, CULTRERA DORINA BIANCA MARIA, FUMAGALLI ALBERTO PAOLO ANGELO, MUTI MATTEO, GHERARDI MIRELLA, NARDIELLO MADIO FELICE, INCARNATO NADIA, PALUCCI ANDREA, ROMEO FRANCESCO, PALUMBO DANIELE, SANTARELLI SILVIA, tutti domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato MARCO TORTORELLA (TRTMRC68P23H501S), pec: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali in atti -ricorrenti- CANTAGALLO DANIELA, MUNIZZI MARIA RITA, ELETTO ROCCO LUIGI, tutti domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato CARLO AMORUSO , pec: carloamoruso@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali in atti -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, tutti rappresentati e difesi “ope legis” dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4669/2024 depositata il 01/07/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna ciascuna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (ricorrenti rappresentati avvocato Amoruso) e in Euro 6.000,00 (ricorrenti rappresentati avvocato Tortorella) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il