Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 1841/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 1841/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The material facts show that the proposal was communicated to the appellant's counsel, and no request for a decision was made by the deadline. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal procedural extinction case definition proposal statutory deadline litigation costs impossibilità della prestazione legittimazione per agire in via esecutiva debito insoddisfatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
6324/2024 depositata il 09/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8376/2025 R.G. proposto da : GALLO MARIA FRANCESCA, GAMBARDELLA ANTONIO, GIGOLA PIERANGELO, GIUFFREDA MADDALENA, GIACOMINI PIER RENATO, GRASSO MACOLA GAETANO, GHETTI GIOVANNI, GIUFFREDA PAOLO, GERVASI FRANCESCO, GAMBARINI LUCA, GIULIANI PAOLA, GIULIANI MICHELE, GERMANI MARIO ALBERTO, GIUFFREDA FRANCESCO, GALVANO MAURIZIO, GAROFALO GIOACCHINO, GENTILI GIOVANNI, GERI GIOVANNI, GORI ROBERTO CARLO MARIA, GAMBARARA DANILO, GENTILI SPINOLA GENTILE ANDREA, GILI MAURO BATTISTA, GIANNUZZI RAFFAELLA, CECCHI ANNA, GRAZIANO DOMENICO, GROSSI GIAN PAOLA, GURNARI MAURIZIO, GRECO SILVANA, GUIDA ANTONIO, tutti domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato MARCO TORTORELLA (TRTMRC68P23 H501S) , pec: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, che li rappresenta e difende in virtù di procurespeciali in atti -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio p.t., MINISTERO DELL ’ ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona dei Ministri p.t., tutti rappresentati e difesi “ope legis” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6324/2024 depositata il 09/10/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 2 3/01/2