Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by a group of individuals challenging a lower court ruling against the Council of Ministers, represented by the State Attorney. The court ruled that the silence of the applicant constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the applicants to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of the applicant to request a decision within the forty-day period prescribed by law constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15034/2025 R.G. proposto da : Eugenio Calandriello, Antonio d'Attilio, Mario Bianco, Clara Stefania Conte, Ferruccio Ferrigno, Davide Giani, Sara Giani, Giovanni Falvo, Francesco Lombardo, Antonella Fedeli, Donatella Noventa, Luca Onorante, Raffaella Paola Giuseppa Querci, Andrea Ponchia, Simone Onorante, Domenico Morgantini, Alberto Lupidi, Cesare Rotelli, Luisa Nieri, Stefano Turchini, Lucia Saccomando, domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato Marco Tortorella, che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell'Avvocatura Generale Dello Stato, che ope legisla rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8143/2024 depositata il 30/12/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favoredella parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma,il 2