Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Luca Filippini and Norina Anna Maria Tevenini, challenged a Brescia Court of Appeal decision regarding a debt dispute with Diana Spv Srl, but did not act after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14800/2025 R.G. proposto da : FILIPPINI LUCA, TEVENINI NORINA ANNA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato CHIERICATI ROSA (CHRRSO58B68L826A) -ricorrente- contro DIANA SPV SRLe per essa PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA , in persona del rappresentante in atti indicatoe nella qualità spiegata in controricorso, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati DEGOLA PAOLO (DGLPLA65R21 D969N)e CEVASCO PAOLO ( CVSPLA83M06D969H ) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d' a ppello di Brescia n.1205/2024 depositata il 27/12/2024;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 24/11/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 09/12/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 26/01/2026 I