Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The proceedings involved multiple private individuals challenging a joint administrative decision by various Italian ministries, represented by the General State Attorney. The court ruled that the statutory time limit for requesting a ruling on the settlement proposal had expired, legally terminating the case and awarding costs to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed period results in the automatic extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1756/2025 R.G. proposto da : BOLDRINI LORENZO, BUONAFEDE GIUSEPPINA, BERNARDI LORENZO, BUSNI DEBORA, BENEDETTI VALENTINA, CAPORALONI MARCO, CLIMACO GIUSEPPE, CALANNA MASSIMO, COLACINO GASPARE, D'ADDA ELISABETTA, DE BIASE ALESSANDRINA, DI BERNARDO MILENA, CONTE MARINA, FELICETTA LIVIA, FABIANO LORENZA, FANTAUZZO ROSA, GALISTU SABINA, con domicilio digitale ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che li rappresentae difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL ’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4092/2024 depositata il 08/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma,il