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Decreto — n. 1714/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1714/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1714/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1556/2025 R.G. proposto da : BETTONI LUIGI n.q. amministratore di sostegno di Bortone Ermelinda , BIANCHI GUGLIELMO ESTERINO, CHERUBINI SIMONETTA, D'AMICO SILVESTRO, FAVA SERGIO, BREVIARIO ADELE MARIAROSA, CORTONA GIUSEPPE, BUIZZA MARIO, GIANI LEOPOLDO ANGELO, GIASSI PIETRO ANGELO, CAMPAGNOLI PAOLA, GAVARDI MASSIMO LUCA MARIA, CATTANEO ANGELO, VENTURA PASQUALE, MASSARI DANIELA, LAZZERI LOREDANA, MARTINELLI GRAZIANO, LENTI MONICA PAOLA, LEUCI AMALIA LUCIA, PORZIO FRANCO, PICCA MARINA LUCIA IMMACOLATA, PACCHETTI RAFFAELE, MARINI ALBA MARIA ROSSANA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO TORTORELLA (TRTMRC68P23H501S) e domiciliati “ex Lege” presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata marcotortorella@ordineavvocatiroma.org in virtù di procure in atti; -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi “ope legis” dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) domicilio digitale, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4259/2024 depositata il 14/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1714/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Parole chiave

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spese di procedura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato anticipi delle spese complessità della procedura legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
4259/2024 depositata il 14/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1556/2025 R.G. proposto da : BETTONI LUIGI n.q. amministratore di sostegno di Bortone Ermelinda , BIANCHI GUGLIELMO ESTERINO, CHERUBINI SIMONETTA, D'AMICO SILVESTRO, FAVA SERGIO, BREVIARIO ADELE MARIAROSA, CORTONA GIUSEPPE, BUIZZA MARIO, GIANI LEOPOLDO ANGELO, GIASSI PIETRO ANGELO, CAMPAGNOLI PAOLA, GAVARDI MASSIMO LUCA MARIA, CATTANEO ANGELO, VENTURA PASQUALE, MASSARI DANIELA, LAZZERI LOREDANA, MARTINELLI GRAZIANO, LENTI MONICA PAOLA, LEUCI AMALIA LUCIA, PORZIO FRANCO, PICCA MARINA LUCIA IMMACOLATA, PACCHETTI RAFFAELE, MARINI ALBA MARIA ROSSANA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO TORTORELLA (TRTMRC68P23H501S) e domiciliati “ex Lege” presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata marcotortorella@ordineavvocatiroma.org in virtù di procure in atti; -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., MINISTERO DELL ’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi “ope legis” dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) domicilio digitale, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4259/2024 depositata il 14/06/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 23/