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Decreto — n. 1712/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1712/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1712/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.482/2025 R.G. proposto da : Gaetano Capilli, Tommasa Abramo, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Giordano De Domenico unitamente all’avvocato Salvatore Santonocito in virtù di procure in atti e domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta digitale dei propri difensori -ricorrente- contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis” con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7034/2024 depositata il 08/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1712/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Parole chiave

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correzione di errore materiale spese di ripristino accollo delle spese procedurali risarcimento per errore giudiziario spese di esecuzione errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.482/2025 R.G. proposto da : Gaetano Capilli, Tommasa Abramo, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Giordano De Domenico unitamente all’avvocato Salvatore Santonocito in virtù di procure in atti e domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta digitale dei propri difensori -ricorrente- contro Presidenza Del Consiglio Dei Ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell'Università e Della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale Dello Stato “ope legis” con domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.7034/2024 depositata il 08/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20/01/