Decreto — n. 1706/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1706/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25920/2024 R.G. proposto da : GROSSO FEDERICA OLIMPIA MARINA, GEMMA DONATELLA, GARRIBOLI MASSIMO, GUERRINI GABRIELE, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale su GUERRINI SOPHIA, GUERRINI MARTINA, GENNUSO MICHELE, GIULIANI ANDRES RAMON, KURIA FREDRICK DISHON GITAHI, LA ROSA GANGI MARINA PASQUA, GAGLIANO PAOLA, MARCHITTO NICOLA, MARCHESE AGATA, LONGO FABRIZIO, LEGNAME GIOVANNI, MADONNA LAURA, MADONNA TERRACINA GIOVANNA, LUBIN ENRICO, MARCACCINI PAOLO, MARCHETTI MARIA, LANFRANCHINI DONIFAN, MOFFA FABRIZIO, MARI ANTONIO, MASARACCHIA SALVATORE, LOCOCCIOLO MONICA, TATULLI ELISABETTA, con domicilio digitale ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocatoMARCO TORTORELLA, che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , DELL’ UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SANITA', rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n.2889/2024 depositata il 26/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.000,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma,il 09/