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Decreto — n. 1704/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1704/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1704/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16204/2024 R.G. proposto da : VETTORI BENEDETTA, rappresentata e difesa dall’ a vv. Maurizio Nardi (C.F. NRD MRZ 61D06 G999C, pec maurizionardi@pec.avvocati.prato.it) e dall’Avv. Enrico Giuntini (GNTNRC78M31G713M , pec enricogiuntini@puntopec.it) ed elettivamente domiciliati all’indirizzo di posta elettronica dell’avv. Carlo Della Vedova pec carlodellavedova@ordineavvocatiroma.org in virtù di procura speciale in atti -ricorrente- contro LEONARDO PONZIANI, STEFANIA GIOVANNETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato FAUSTO MALUCCHI ( MLC FST 57E27 E432J) , come da procura speciale in atti, domiciliati “ex lege” all’indirizzo di posta elettronicadel difensore (PEC) fausto.malucchi@pec.avvocatipistoia.it -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 748/2024 depositata il 03/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1704/2026 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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spese di procedura calcolo delle spese obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni anticipi delle spese ripetibili dell'avvocato spese d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
748/2024 depositata il 03/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16204/2024 R.G. proposto da : VETTORI BENEDETTA, rappresentata e difesa dall’ a vv. Maurizio Nardi (C.F. NRD MRZ 61D06 G999C, pec maurizionardi@pec.avvocati.prato.it) e dall’Avv. Enrico Giuntini (GNTNRC78M31G713M , pec enricogiuntini@puntopec.it) ed elettivamente domiciliati all’indirizzo di posta elettronica dell’avv. Carlo Della Vedova pec carlodellavedova@ordineavvocatiroma.org in virtù di procura speciale in atti -ricorrente- contro LEONARDO PONZIANI, STEFANIA GIOVANNETTI, rappresentati e difesi dall'avvocato FAUSTO MALUCCHI ( MLC FST 57E27 E432J) , come da procura speciale in atti, domiciliati “ex lege” all’indirizzo di posta elettronicadel difensore (PEC) fausto.malucchi@pec.avvocatipistoia.it -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 748/2024 depositata il 03/05/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 13/01/2026