Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1624/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows retroactive damages for co-hered rights of preemption starting from the sale date, not appeal judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1624/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the appellant's claim for damages, overturning the lower appellate court's decision on the start date. The appellant argued that the right to damages should begin from the date of the sale contract, not the date the prior judgment became final. The court agreed, ruling that the co-hered right of preemption has no legal effect in favor of the seller until the contract is ratified, making the sale date the correct starting point for damages.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 732 c.c.; Art. 1150 c.c.; The right of preemption under Art. 732 c.c. produces no legal effect in favor of the preemption right holder until the contract is ratified, meaning damages for unlawful possession must accrue from the date of the sale, not the date of the final judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
co-hered right of preemption retroactive damages calculation unlawful possession liability ratification of sale contract Cassation procedural review restituzione di fondo azione di rivendicazione diritti patrimoniali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 732 c.c.
erroneamente applicato alla fattispecie le disposizioni indicate in rubrica, che invece non le sono pertinenti, essendo legate ad altri e diversi presupposti, rispetto a quelli dettati dall’art. 732 c.c. 2.1 –Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti.
Art. 1150 c.c.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
art. 732 c.c
erroneamente applicato alla fattispecie le disposizioni indicate in rubrica, che invece non le sono pertinenti, essendo legate ad altri e diversi presupposti, rispetto a quelli dettati dall’art. 732 c.c.
art. 1147 c.c
Richiamando la giurisprudenza formatasi in relazione alla rivendica di beni ereditari, rilevò la Corte d’appello che, in base all'art. 1147 c.c., per cui la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, chi agisce può pretendere soltanto i frutti indebitamente N.
art. 1148 c.c
percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c., perché chi è immesso nel possesso in buona fede permane in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione del bene medesimo, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 1 6268 /202 2 R.G. , propost o da: CARBOGNO VALENTINO, rappresentatoe difeso da ll’ avv. Luigi Della Collettacome da procura in atti , domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro OSTA ERMANNO, OSTA MASSIMO, OSTA EMILIANO, OSTA IMMOBILIARE s.n.c. di Osta Ermanno C. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatie difesi da gli avv. ti Maurizio Paniz e Marc De Col come da procur a in calce al contro ricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrenti - avversola sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 858 /202 2 pubblicata l’11.4.2022;

N. 16268/22R.G. uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 8 . 11 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con atto di citazione dell’8.3.2017, Valentino Carbogno convenne la società Osta Immobiliare s.n.c. di Osta Ermanno C. e i suoi soci Ermanno, Massimo ed Emiliano Osta dinanzi al Tribunale di Belluno, esponendo che con sentenza n. 559/2010 della Corte d’Appello di Venezia, passata in giudicato a seguito di Cass. n. 23925/2015, era stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per l’esercizio del suo diritto di prelazione e riscatto, in qualità di coerede ai sensi dell’art. 732 c.c., con conseguente trasferimento in suo favore della proprietà della quota di 40/50 dei beni siti in Comelico Superiore, località Padola (consistenti in due autorimesse e tre piccoli vani adibiti a centrale termica, deposito gasolio e lavanderia), alienati in favore della predetta società dagli altri coeredi Anita, Roberto, Erminia e Silvia Carbogno, con atto di compravendita a rogito Notaio Rossi rep. n. 33834 del 10.5.1999.

Dedusse che i convenuti continuavano a occupare indebitamente gli immobili oggetto di retratto successorio e chiese la loro condanna al rilascio e al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dei beni occupati a decorrere dal 15.5.1999 o in subordine dal 10.9.1999, data della notifica dell’atto introduttivo del giudizio ex art. 732 c.c. I convenuti, costituitisi in giudizio, non contestarono l’avvenuto retratto successorio e non si opposero alla domanda di rilascio, ma si dolsero della mancata offerta da parte del Carbogno del pagamento del prezzo della N. 16268/22R.G. compravendita e resistettero alla domanda di risarcimento del danno, evidenziando la natura dichiarativa della pronuncia sul retratto successorio e, quindi, la sua piena efficacia solo a seguito del passaggio in giudicato.

Istruita la causa tramite espletamento di CTU, il Tribunale di Belluno con sentenza del 30.12.2019 accolse la domanda attorea e condannò i convenuti al pagamento della somma di € 140,00 al mese a titolo di indennità di occupazione a decorrere dal 10.5.1999al rilascio, compensando le spese di lite. Avverso la sentenza proposero appello la società Osta Immobiliare s.n.c. di Osta Ermanno C. e i suoi soci Ermanno, Massimo ed Emiliano Osta; Valentino Carbogno resistette all’impugnazione. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza dell’11.4.2022, accolse parzialmente l’appello, disponendo la condanna al pagamento con decorrenza dal 24.11.2015, data del passaggio in giudicato della precedente sentenza d’appelloe compensando le spese di entrambi i gradi.

Osservò in particolare la Corte lagunare che gli appellanti avevano iniziato a possedere l’autorimessa oggetto di causa conformemente al titolo di acquisto costituito dall’atto pubblico di compravendita del 10.5.1999, mentre l’altra autorimessa era rimasta occupata dal Carbogno, che aveva notificato la domanda tendente al retratto successorio ex art. 732 c.c. in data 8.9.1999. Richiamando la giurisprudenza formatasi in relazione alla rivendica di beni ereditari, rilevò la Corte d’appello che, in base all'art. 1147 c.c., per cui la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, chi agisce può pretendere soltanto i frutti indebitamente N. 16268/22R.G. percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c., perché chi è immesso nel possesso in buona fede permane in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione del bene medesimo, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 c.c. Osservò poi che con riferimento al retratto agrario, al retraente per tutta la durata del processo non competono, a carico del retrattato, né i frutti, né le utilità del fondo a compensazione del suo mancato godimento, sorgendo il relativo diritto soltanto con la definitiva statuizione sulla domanda (si è richiamata Cass. n. 1793/2009).

Concluse dunque la Corte che, nella specie, solo con il passaggio in giudicato della propria sentenza n. 559/2010, avvenuto in data 24.11.2015, era venuta meno la presunzione di buona fede, e pertanto solo da tale data era dovuta l’indennità di occupazione, richiesta con l’atto introduttivo dal Carbogno. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Valentino Carbogno, sulla base di un unico motivo, cui resistono con controricorso Osta Immobiliare s.n.c. di Osta Ermanno C. e i suoi soci Ermanno, Massimo ed Emiliano Osta. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si lamenta “ violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 comma 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, nonché degli artt. 1147 e 1148 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”. Sostiene il ricorrente che la Corte lagunare abbia N. 16268/22R.G. erroneamente applicato alla fattispecie le disposizioni indicate in rubrica, che invece non le sono pertinenti, essendo legate ad altri e diversi presupposti, rispetto a quelli dettati dall’art. 732 c.c. 2.1 –Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti.

Infatti, al di là di qualche imprecisione nella motivazione della sentenza qui impugnata, è inequivoco che il Carbogno abbia promosso un’azione risarcitoria e non indennitaria, come anche finalmente ritenuto dalla stessa Corte lagunare (p. 5 della motivazione). 2.2 –Ciò posto, il ricorso è palesemente fondato, perché la Corte territoriale ha falsamente applicato alla vicenda per cui è processo le norme rubricate (quella sul retratto agrario, soloindirettamente). Anzitutto, occorre qui ribadire come sia inequivoco che il Carbogno ha esercitato un’azione risarcitoria da occupazione sine titulo, per cui la liquidazione effettuata dal Tribunale prima, e dalla Corte d’appello poi, è di tipo risarcitorio(e non indennitario, come pretenderebbero i controricorrenti), essendo altrettanto inequivoco l’accertamento della carenza di titolo giustificativo dell’occupazione in capo a gl i stessi controricorrenti, e ciò ab origine.

In secondo luogo, la Corte d’appelloha completamente travisato l’oggetto del giudizio, perché ha trattato la vicenda come se il Carbogno avesse agito in rivendica dei beni ereditari da altri in buona fede posseduti. N. 16268/22R.G. In realtà, l’attore –una volta ottenuta sentenza definitiva di accoglimento del retratto ex art. 732 c.c. – ha agito per il rilascio dei beni, ma sull’esatto presupposto di esserne proprietario sin dal rogito del 10.5.1999. Come è noto, la sentenza che pronuncia sul retratto successorio ha effetto retroattivo (Cass. n. 3049/1997;

Cass. n. 4497/2010), sicché l’attore si considera proprietario dei beni venduti dai coeredi sin dalla data di stipula del contratto, come se ne fosse parte; ciò è tanto vero che il retrattato ha diritto, oltre alla restituzione del prezzo, anche agli interessi legali, dalla stessa data. Si tratta, dunque,di una sentenza costitutiva, efficace sì dal suo passaggio in giudicato, ma i cui effetti retroagiscono appunto alla data della illegittima (perché resa in violazione delle prerogative del coerede) vendita. Risulta quindi evidente che il riferimento al possesso di buona fede operato dalla Corte lagunare è del tutto fuorviante (così come quello al retratto agrario, che ha ben altri presupposti ed effetti , essendo permeato da un indubbio favor per il coltivatore diretto , in ottica produttiva ), perché il retrattato ex art. 732 c.c. è da considerare privo di ogni effetto giuridico in suo favore sin dalla data del contratto.

Peraltro, davvero ad abundantiam può anche aggiungersi che , se davvero fosserostate applicabil i le regole sul possesso di buona fede, avrebbe dovuto comunque farsi riferimento, al più , al la data di proposizione della domanda, non certo a quella del passaggio in giudicato della sentenza. Né risultano essere state sollevate questioni in tema di addizioni o migliorie, che – solo esse – avrebbero invece potuto nel caso giustificare la disamina N. 16268/22R.G. della buona o mala fede in capo a gli occupant i sine titulo , ai sensi dell’art.1150 c.c. Pertanto, può concludersi nel senso che la Corte d’appello ha indubbiamente errato nel determinare la decorrenza del diritto al risarcimento del danno spettante allo stesso Carbogno nella data del passaggio in giudicato della sentenza d’appello resa nel giudizio presupposto, anziché nella data del ripetuto rogito, ossia nel 10.5.1999. 3.1 – In definitiva, il ricorso è accolto .

L a sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e , non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto ( non risultando in contestazione altri elementi rilevanti ai fini del decidere,quali la prova del danno o la sua quantificazione mensile, questioni non oggetto di impugnazione e, dunque, da considerarsi definitivamente risolte in senso favorevole al Carbogno), la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria della decorrenza della pronuncia di condanna alrisarcimento del danno – nella misura mensile già quantificata nel giudizio di merito - dalla data del rogito (10.5.1999) e fino all’effettivo rilascio, come peraltro correttamente accertato dal Tribunale,per le ragioni indicatenello scrutinio dell’unico motivo di ricorso.

Occorrendo procedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio, esse possono compensarsi quanto a quelle di primo grado, per le stesse ragioni esplicitate dal Tribunale di Belluno; quelle del giudizio d’appello e di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo sulla base del dichiarato valore indeterminabile, seguono la soccombenza. N. 16268/22R.G. P.Q.M la Corteaccoglie il ricorso, cassa in relazione e, decidendo nel merito, ritiene e dichiara la decorrenza del diritto al risarcimento del danno in favore di Valentino Carbogno dalla data del 10.5.1999 , fino all’effettivo rilascio .

Compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado; condanna gli odierni controricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio d’appello, liquidate in € 5.000,00per compensi, nonché di quello del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000,00per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 1