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Decreto — n. 1544/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to procedural defects including late filing and missing notification documents.

Numero d'incarto Decreto — n. 1544/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the parties failed to request a decision within the statutory forty-day period. The main appeal was procedurally inadmissible due to the absence of the notification report and filing over sixty days after the judgment's publication, while incidental appeals were deemed untimely. Consequently, the court ruled that the litigation must be terminated and expenses compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: The cassation appeal is extinguished if the parties do not request a decision within forty days of the proposal, and incidental appeals are ineffective if the main appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural inadmissibility notification report missing late filing penalty incidental appeal ineffectiveness notifica tardiva dei difetti durata eccessiva del procedimento tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Numero registro generale 22795/2024 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 1544/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Numero registro generale 22795/2024 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 1544/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22795/2024 R.G. proposto da: AIG EUROPE SA, rappresentata e difesa dall’avvocato BOTTAZZOLI GIOVANNI MARIO unitamente all'avvocato BRUNETTI MARIACHIARA, con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente principale - contro TAJMAC MTM SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMETTI ENZO, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro FERRAJOLI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato GRISA PAOLO, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 663/2024 depositata il 27/06/2024.

Numero registro generale 22795/2024 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 1544/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrenti, principale e incidentali, abbiano chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che il ricorso principale è improcedibile, non essendo stata prodotta la relata di notifica della sentenza impugnata, dichiarata come avvenuta, ed essendo stato il detto ricorso comunque notificato oltre gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza impugnata; rilevato altresì che ricorsi incidentali (tale è da qualificare, infatti, anche il controricorso di Ferrajoli Luigi, come peraltro già desumibile dalla proposta di definizione accelerata non opposta) sono entrambi tardivi - tenuto conto della pur con essi dichiarata notifica della sentenza gravata, senza che neppure i ricorrenti incidentali abbiano a loro volta prodotto la relata in parola – e come tali, stante l’improcedibilità del ricorso principale, essi sono altresì inefficaci; ritenuto, alla luce di quanto sopra evidenziato e, quindi, della particolare vicenda processuale, che ben possono essere compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra tutte le parti, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Numero registro generale 22795/2024 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 1544/2026 Data pubblicazione 23/01/2026 Così deciso in Roma, il 22/01/2026 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 22795/2024 Numero sezionale 18/2026 Numero di raccolta generale 1544/2026 Data pubblicazione 23/01/2026