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Ordinanza — n. 1535/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows future rent compensation for unlawful occupation, overturning appeal dismissal based on lack of specific damage allegation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1535/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Appeal Court's dismissal of claims for future rent compensation regarding the unlawful occupation of a property. The appellant argued that Article 345 of the Civil Procedure Code permits damages for consequences arising after the first-instance judgment, citing precedents where such claims are admissible. The Court agreed that the damage stems from the prolonged occupation itself, rejecting the lower court's view that the claim was inadmissible due to lack of specific damage allegation.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 2818 c.c.: The Court holds that a claim for future rent compensation for unlawful occupation is admissible when the damage originates from the persistence of the illegal possession, even if the specific loss of enjoyment is not yet fully quantified at the time of judgment.

Parole chiave

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unlawful occupation future rent compensation Article 345 Civil Procedure Code damage arising from judgment property restitution civil liability prolonged possession diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 345 cod. proc. civ.
b) ha violato l’art. 345 cod. proc. civ. che permette di chiedere in appello il risarcimento dei danni maturati dopo la sentenza impugnata.
Art. 2818 cod. civ.
Art. 474 cod. proc. civ.
a) la domanda di risarcimento del danno dal gennaio 2019 fino al rilascio (Fintecna aveva dichiarato di aver percepito l’indennità di occupazione fino al 31.12.2018), dato il carattere eccezionale delle ipotesi di «condanna in futuro» ammesse dal legislatore, ostandoviil dettato dell’art. 474 cod. proc. civ.;
art. 474 cod. proc. civ
a) la domanda di risarcimento del danno dal gennaio 2019 fino al rilascio (Fintecna aveva dichiarato di aver percepito l’indennità di occupazione fino al 31.12.2018), dato il carattere eccezionale delle ipotesi di «condanna in futuro» ammesse dal legislatore, ostandoviil dettato dell’art. 474 cod. proc. civ.;
art. 183 cod. proc. civ
b) la domanda per il periodo di occupazione dal gennaio 2019 fino al termine del giudizio di appello, perché in contrasto con i termini perentori ex art. 183 cod. proc. civ.
art. 2043 cod. civ
La nozione di danno ingiusto di cui all’art. 2043 cod. civ.
art. 1226 cod. civ
All’accoglimento della domanda, inoltre, non ostava la pretesa inadeguatezza dei parametri OMI invocati, poiché, quando sia certa l’esistenza di un danno di non agevole quantificazione, il giudice deve esercitare il potere officioso di liquidazione ex art. 1226 cod. civ.
art. 2056 cod. civ
civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
nonché dell’art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 4 novembre 2021, n. 31558
ammette eccezionalmente il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenzadi primo grado in quanto riferiti alle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa (v., Cass., sez. lav., 4 novembre 2021, n. 31558;
Cass., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5678
Cass., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5678), trovando la loro fonte nella stessa causa (v., Cass., sez.
Cass., sez. 6-III, 4 settembre 2020, n. 18526
5678), trovando la loro fonte nella stessa causa (v., Cass., sez. 6-III, 4 settembre 2020, n. 18526; Cass., sez.
Cass., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067
18526; Cass., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067).
Cass., sez. III, 10 aprile 2014, n. 8405
Cass., sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4714
Cass., sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4714; Cass., sez.
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Testo completo

ricorso iscritto al n. 28444/2022R.G., proposto da FINTECNA S.P.A., quale incorporante di Ligresta Due s.r.l. , in persona del procuratore speciale Gabriele Pagnotta, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Frisina , domiciliat a ex lege come da indirizzo pec indicato,per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, in persona del direttore generale Gregorio Colacicco, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Carulli,domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso, controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 143/2022 della CORTE d'APPELLO di Lecce –sezione distaccata di Taranto pubblicata il 20.4.2022 ; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.11.2025 dal Consigliere dott.

Roberto Simone. Occupazione senza titolo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 1059/2019, pubblicata il 18.4.2019 , il Tribunale di Taranto rigettava le domande principali svolte da Ligestra Due s.r.l. (ora Fintecna s.p.a.) di accertamento della proprietà del compendio immobiliare sitoin Taranto, v ia D . Peluso n. 117 (in catasto fabbricati al foglio243, p. l la 2235 , sub 33, p.lla 2237 , sub 22, p.lla 2238 , sub 22), di accertamento della detenzione senza titolo di detto immobile da parte dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto (in avanti indicata come ASL TA), di condanna della stessa al rilascio del compendio immobiliare e al pagamento a titolorisarcitorio dell’indennità di occupazione per il periodo dal luglio 2009 al dicembre 201 6 , previa detrazione delle somme già versate atitolo di occupazione, nonché al pagamento a titolo risarcitorio di unaindennità successiva al dicembre 2016 fino al rilascio effettivo, nonché di condanna al pagamento a titolo risarcitoriodei tributi (ICI e IMU) pagati sull’immobile e degli interessi versati per la contrazione del mutuo necessario per l’acquisto dell’immobile.

A sostegno delle proprie domande l’attrice aveva dedottoche: a decorrere dal 1°.7.2009 era succeduta nella proprietà del patrimonio immobiliare degli Enti disciolti e nella gestione di tutti i rapporti in corso, già facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale di Finanza –Settore Enti in Liquidazione, ( in seguito MEF - IGED) , secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 16 ter, DL 207/2008; era subentrata, oltre che nei rapporti in corso, anche nella titolarità del patrimonio immobiliare dell’E.N.P.I.

– Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, compreso il compendio immobiliare sito nel Comune di Taranto, Via D. Peluso n. 117; la ASL TA a decorrere dal luglio 1982 aveva iniziato a detenere detto immobile, chiedendone il 2.2.1984 la disponibilità al MEF-IGED, che si era dichiarato disponibilealla regolarizzazione del rapporto mediante la stipula di un contratto di locazione provvisoria; comunicato alla ASL TA il subentro nella titolarità del compendio, quest’ultima,in occasione di uno scambio di comunicazioni per il rimborso di euro 65.700,00 per il rifacimento dei bagni, aveva sollecitato la stipulazione del contratto di locazione così riconoscendo l’assenza di un titolo per l’occupazione; tale richiesta era stata riscontrata rappresentando la disponibilità alla stipula di un contratto di locazione sessennale, dietro pagamento del canone annuo di euro 105.100,80 sulla base dei parametri dell’Agenzia del Territorio.

ASL TAsi era costituita e nell’opporsi all’accoglimento delle domande aveva chiestodi accertare che l’occupazione dell’immobile era conseguita all’immissione nel possesso da parte del Ministero del Tesoro a fronte del pagamento mensiledi una indennità.

2. La Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto con sentenza pubblicata il 20.4.2022, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Fintecna s.p.a., dopo aver dichiarato la nullità della sentenza resa in primo grado, perché fondata su un vincolo di indisponibilità rilevato d’ufficio senza sollecitare il contraddittorio tra le parti, accertava la piena proprietà del compendio immobiliare in capo all’appellante (e sclu sa l’esistenza di un vincolo di destinazione)e l’assenza di un titolo legittimo per l’occupazione da parte di ASL TA, condannandola al rilascio immediato.

La Corte d’appello, inoltre, dichiarava inammissibile la domanda di condanna dell’appellata al risarcimento dei danni da occupazione illegittima per il periodo dal gennaio 2019 fino al rilascio; rigettava ogni altra domanda di risarcimento del danno per l’occupazione fino al 31.12.2018; compensava le spese di lite dei due gradi. La Corte d’appello, quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno per l’occupazione illegittimadal luglio 2009 al 31.12.2018 , pur dando atto del prevalente orientamento circa il carattere di danno in re ipsain ipotesi di occupazione illegittima, notava che ASL TA aveva versato annualmente l’importo di euro 33.833,28 a titolo di indennità di occupazione, sì che sarebbe stato onere dell’appellante provare che, se avesse avuto la disponibilità del bene, avrebbe avuto la possibilità di ricavare un importo maggiore rispetto al percepito, a tanto non bastando la sola produzione dei parametri OMIallegati dall’appellante perché relativi a immobili a uso residenziale.

Era altresì rigettata la domanda di risarcimento del danno per il pagamento dei tributi (ICI e IMU) e per gli oneri finanziari contratti per l’acquisto del compendio perché non in relazione causale con la detenzione senza titolo. Erano, invece, dichiarate inammissibili:

a) la domanda di risarcimento del danno dal gennaio 2019 fino al rilascio (Fintecna aveva dichiarato di aver percepito l’indennità di occupazione fino al 31.12.2018), dato il carattere eccezionale delle ipotesi di «condanna in futuro» ammesse dal legislatore, ostandoviil dettato dell’art. 474 cod. proc. civ.;

b) la domanda per il periodo di occupazione dal gennaio 2019 fino al termine del giudizio di appello, perché in contrasto con i termini perentori ex art. 183 cod. proc. civ. scaduti nel 2017, così impedendo ad ASL TA l’attività assertiva contrariae l’articolazione della relativa prova.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre Fintecna s.p.a. , sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso ASL TA . La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo sono denunciat e , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2043, 1223, 1226, 2056 e 2697 cod. civ.

La ricorrente lamenta che la Corte d’appelloha rigettato la domanda diretta alla liquidazione del danno da occupazione illegittima sul rilievo che sarebbe stata gravata dall’onere di provare che, se avesse avuto la disponibilità del bene, avrebbericavato un canone maggiore dell’indennità percepita.Tale decisione confligge con quanto statuito dalle Sezioni Unite (sentenza 33645/2022), che nel comporre un conflitto insorto tra le Sezioni semplici, ha chiarito che in ipotesi di occupazione illegittima la locuzione «danno in re ipsa» va sostituita con quella di «danno presunto» o «danno normale», tale intendendosi quello correlato all’allegata lesione alla facoltà di godimento da liquidare in via equitativa , se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato, mentre solo in caso risarcimento parametrato al mancato guadagno (quando è un canone superiore a quello di mercato) è richiesta una specifica prova dell’occasione perduta.

La Corte d’appello erroneamente ha affermato che il risarcimento legato alla perdita della possibilità di percezione del canone di mercato sarebbe stato accordabile soltanto in presenza della dimostrazione della specifica occasione perduta a causa dell’occupazione. La corte territoriale , invece, avrebbe dovuto verificare :

a) se il proprietario avesse palesato l’intenzione di mettere l’immobile a frutto, così dimostrando il proprio intendimento di godere effettivamente del bene;

b) se l’occupante avesse dimostrato l’anomala infruttuosità di esso; c)se il valore di mercato del canone (pari all’utilità normalmente fruibile dall’immobile, così come indicata dalla ricorrente mediante le quotazioni OMI) fosse stato maggiore dall’indennità unilateralmente versata da ASL TA. Per contro, del tutto inconferente, era il profilo della perdita di più favorevoli occasioni locatizieper aver l’attrice fatto riferimento alla perdita del godimento dell’immobile, riservando a un separato giudizio il risarcimento del lucro cessante. 1.1.

Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze 15 novembre 2022, nn. 33659/33645)hanno statuito che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo: “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”;

“se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”; “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.

Le Sezioni Unite (si farà riferimento ai paragrafi della sentenza 33645/2022) hanno precisato che: “entrambe le ordinanze interlocutorie pongono la questione della configurabilità del c.d. danno in re ipsa nell’ipotesi di occupazione sine titulo dell’immobile, ma il punto di divergenza fra gli orientamenti che esse esprimono riguarda non il mancato guadagno, bensì la perdita subita.” (paragrafo 4.2. primo capoverso); “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria.

Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito.

La linea da perseguire è infatti … quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l’estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l’ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela […] La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell’azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell’azione di rivendicazione ma debba contenere l’ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile.

Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica” (paragrafo 4.5., capoversi primo e terzo); “il danno conseguenza assume rilevanza giuridica non per la mera differenza patrimoniale fra il prima e il dopo dell’evento dannoso, ma solo in quanto cagionato da un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela ad un determinato bene della vita, secondo la fondamentale definizione contenuta in Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999, n. 500; reciprocamente, l’evento di danno è giuridicamente rilevante solo se produttivo del danno conseguenza quale concreto pregiudizio al bene della vita.

La nozione di danno ingiusto di cui all’art. 2043 cod. civ. rappresenta la sintesi di questi due reciproci vettori” (paragrafo 4.6, ultimo capoverso); “quando l’azione lesiva attinge invece il contenuto del diritto di proprietà (“il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell’ordine giuridico. […] La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l’azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell’ordine formale, ma anche come evento di danno.

In quest’ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l’occupazione senza titolo dell’immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l’intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L’evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall’occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”.

Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire” (paragrafo 4.7., capoversi secondo e quarto). Nell’intenzione delle Sezioni Unite il riferimento alla concreta possibilità di godimento oltre che rappresentare un punto di equilibrio tra la teoria normativa del danno e quella causale, permette di mantenere ferma la distinzione tra tutela reale e tutela risarcitoria, perché, diversamente, si sarebbe al cospetto non di un danno punitivo, “ma del danno irrefutabile che non ammette la prova contraria” (paragrafo 4.7, ultimo capoverso).

Nel caso della comune fattispecie di occupazione abusiva dell’immobile, che come già detto rappresentava l’oggetto del contrasto, “la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri […] L’allegazione che l’attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. […] In presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.

Nel caso della presunzione l’attore ha l’onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa” (paragrafo 4.9, capoversi primo e secondo).

Infine, precisano le Sezioni Unite, “Si chiarisce così la portata eminentemente pratica delle nozioni di “danno normale” e “danno presunto” emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell’onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l’attore dell’onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell’occupazione abusiva” (paragrafo 4.9, ultimo capoverso). 1.2.

La Corte d’appello in relazione alla domanda di condanna al risarcimento de l danno per l’occupazione illegittima dal luglio 2009 al 31.12.2018(secondo l’ultimo aggiornamento effettuato in sede di giudizio di primo grado, come da atto di appello, pag.

44) ha dato atto che il danno era stato quantificato annualmente “nella differenza tra il canone annuale determinato sulla base delle quotazioni (dei canoni) pubblicate semestralmente dallo Osservatorio Mercato Immobiliare della Agenzia delle Entrate e l’importo annuale di € 33.833,28 che la ASL ha versato alla società proprietaria”(pagina 9 da riga 14 a riga 19). Il giudice di secondo grado ha poi affermato che “ [s]e in generale prevale la tesi che nell’ipotesi di occupazione di un immobile senza titolo il danno da occupazione illegittima è “in re ipsa” …, non si può nel caso specificoqui in esame non evidenziare che per anni la ASL ha versato alla proprietaria del compendio immobiliare la somma annuale di €33.833,28 (come ammesso dall’appellante sia in primo grado che in appello) a titolo di indennità di occupazione.

Tale circostanza, a parere di questa Corte, imponeva alla proprietaria di provare che se avesse avuto la disponibilità del compendio immobiliare avrebbe avuto possibilità di ricavarne un canone o - più in generale - un utile di importo maggiore della somma versata, per l’occupazione, dallaASL. A tale onere la FINTECNA s.p.a. si è sottratta”. Nel caso di specie, pur avendo l’attrice lamentato di essere stat a nell’impossibilità di conseguirel’utilità connessa al compendio immobiliare, con ciò maturando il diritto al risarcimento del danno in ragione dell’intenzione, palesata anche in via anteriore al giudizio, di mettere a reddito il bene, la Corte d’appello ha ritenuto dirimente la circostanza del pagamento annuale da parte di ASL TA dell’indennità di occupazione di euro 33.833,28, facendone deriva re il rigetto della domanda per la mancata prova del maggior ricavo che l’attrice avrebbe potuto trarre nell’ipotesi di disponibilità del bene.

Nonostante fosse pacifico che la pretesa risarcitoria azionata dall’attrice poggiasse sulla privazione del diritto di godimento sul bene e sulla limitazione nell’esercizio pieno del diritto di proprietà , la corte tarantina ha omesso di considerare che quello reclamato era il danno emergente e non il lucro cessante, per il quale Fintecna s.p.a. s i era riservata di agire in separata sede, per poi applicare al primo un onere della prova previsto per il secondo. Così decidendo, tuttavia, la Corte d’appello non ha considerato che l’allegazione attorea della concreta perdita della possibilità di godimento , ritualmente svolta nel corso del giudizio (v. il doc. 13 allegato all’atto di citazione), può essere specificamente contestata dal convenuto, ma tale contestazione non emerge dal tenore della sentenza.

Proprio perché l’attrice aveva allegato la privazione “del diritto di godimento sul bene ricevendo così una limitazione nell’esercizio pieno del diritto di proprietà”, si sarebbe dovuta apprezzare in chiave pratica l’utilità del riferimento alle nozioni di «danno normale» o «danno presunto» “emerse nella recente giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, le quali rinviano, nelle controversie relative alla perdita subita, a una maggiore frequenza dell’onere del convenuto di specifica contestazione della circostanza di pregiudizio allegata e ad una minore frequenza per l’attore dell’onere di provare la circostanza in discorso, data la tendenziale normalità del pregiudizio al godimento del proprietario a seguito dell’occupazione abusiva” (v. sempre Cass., sez. un., 33645/2022, paragrafo 4.9. ultimo capoverso).

Con il che si rende evidente che la decisione della Corte d’appello confligge con quanto statuito dalle Sezioni Unite, sulla scorta del componimento del riferito contrasto, secondo cui , quanto al danno emergente,“il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo”; “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.

All’accoglimento della domanda, inoltre, non ostava la pretesa inadeguatezza dei parametri OMI invocati, poiché, quando sia certa l’esistenza di un danno di non agevole quantificazione, il giudice deve esercitare il potere officioso di liquidazione ex art. 1226 cod. civ. Infatti, il potere di valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ. nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, quale espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ. (v. Cass., sez. III, 16 luglio 2025, n. 19681;

Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13515; Cass., sez. III, 18 marzo 2022, n. 8941; Cass., sez. III, 5 febbraio 2021, n. 2831; Cass., sez. III, 17 novembre 2020, n. 26051; Cass., sez. II, 9 novembre 2020, n. 25017; Cass., sez. III, 20 gennaio 2020, n. 1636; Cass., sez. III, 6 dicembre 2018, n. 31546; Cass., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass., sez. III, 10 novembre 2011, n. 20990; Cass., sez. III, 30 aprile 2010, n. 10607), si innesta in situazioni nelle quali, quando il danno patrimoniale è certo, non è possibile pervenire alla medesima certezza sulla misura dello stesso.

È stato, inoltre, precisato da questa Corte che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello (v., ex multis, Cass. 13515/2022; Cass. 2831/2021; Cass. 1636/2020, citate. Principio consolidato a partire da Cass., sez. III, 14 novembre 1961, n. 2655, la quale ha affermato che “ilgiudice può far ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno, ove ne ricorrano le condizioni, anche di ufficio, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento.

Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio anche dal giudice di appello"). Ne consegue che, da un lato, la Corte d’appello ha errato nel ritenere necessaria la provadella possibilità di ricavare “un canone o – più in generale – un utile di importo maggiore della somma versata, per l’occupazione, dalla ASL”, dall’altro, al cospetto di un «danno normale» o «danno presunto» avrebbe dovuto procedere anche in via officiosa alla liquidazione equitativa mediante il parametro del canone locativo di mercato.

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, con cui è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per essere incorsa la Corte d’appello in un errore percettivo là dove, nell’esame delle prodotte valutazioni riportate dall’OMI dell’Agenzia delle Entrate, le ha ritenute irrilevanti per essere riferite a immobili a uso residenziale e non ufficio.

3. Con il terzo motivo sono denuncia t e , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2909 cod. civ. La ricorrente si duole per aver la corte territoriale ritenuto inammissibile la domanda diretta al risarcimento del danno maturato sino alla definizione del giudizio sul presupposto della scadenza dei termini ex art. 183 cod. proc. civ. nel giudizio di primo grado. Tale affermazione è in contrasto con l’espresso riconoscimento da parte del diritto vivente della possibilità di chiedere il risarcimento del danno da occupazione abusiva ancora in atto al momento del giudizio, a meno che la domanda non sia stata espressamente limitata per il passato. La Corte d’appello, pertanto, erroneamente ha affermato che:

a) gli effetti cronologici del giudicato si formerebbero con lo spirare dei termini ex art. 183, sesto comma , cod. proc. civ., mentre si sarebbe dovuto far riferimento al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado c.p.c.;

b) ha violato l’art. 345 cod. proc. civ. che permette di chiedere in appello il risarcimento dei danni maturati dopo la sentenza impugnata. 3.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato che se l’illecito “è in atto quando è proposta la domanda, la parte può chiedere il risarcimento non del solo danno già subito, ma anche di quello che potrà subire nel corso del processo, sino a quando il fatto illecito si protragga. Della sua verificazione dovrà naturalmente dare la prova, come del resto la deve dare per quello già verificatosi, ma la domanda così proposta consente alla parte, non solo in primo grado, ma nei successivi gradi di merito, di appello ed allora anche in quello di eventuale rinvio, di chiedere che la liquidazione riguardi tutti i danni, a mano a mano prodottisi” (v.

Cass., sez. III, 25 novembre 2002, n. 16564; Cass., sez. III, 12 maggio 2017, n. 11789). Invero, in ipotesi di occupazione illegittima si è in presenza di un illecito permanente e, quindi, se la domanda “[…] è proposta per ottenere il risarcimento dei danni che viene producendo un fatto illecito permanente, si possono avere sotto l'aspetto temporale due evenienze, se la sentenza accerta che è stato realizzato ed è tuttora in atto uno stato di fatto lesivo di un interesse protetto dell'attore. La sentenza potrà anche accertare che questo stato di fatto ha prodotto e viene producendo un danno: in questo caso, se l'attore lo richiede, il giudice potrà pronunciare condanna al risarcimento anche del danno futuro, danno che sarà allora liquidato nella misura già provata in relazione all'ultimo periodo potuto prendere in considerazione dalla sentenza ed il cui risarcimento spetterà sino a quando lo stato di fatto non sarà stato rimosso” (v. sempre Cass.16564/2002, cit.).

Per questa via, tuttavia, non si apre la strada a una condanna in futuro, ma al risarcimento di un danno che matura di giorno in giornofino al momento della decisione, ossia non solo del solo danno già subito, ma anche di quello che la parte potrà subire nel corso del processo, sino a quando il fatto illecito si protragga. In questi termini deve intendersi quanto enunciato da Cass. 16654/2022 in ordine al danno derivante da una occupazione senza titolo e al decorso della prescrizione , quale danno che matura di giorno in giorno, non soggetto al limite legato al maturare delle preclusioni assertive e suscettibile di richiesta anche in sede di appello, poiché l’art. 345 cod. proc. civ. ammette eccezionalmente il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenzadi primo grado in quanto riferiti alle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa (v., Cass., sez. lav., 4 novembre 2021, n. 31558;

Cass., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5678), trovando la loro fonte nella stessa causa (v., Cass., sez. 6-III, 4 settembre 2020, n. 18526; Cass., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067). Diversamente opinando si darebbe luogo a una condanna in futuro di un danno non ancora verificatosi al momento della decisione.Condanna in futuro, in relazione alla quale esiste un forte contrasto in dottrina sul carattere generale, o no, del rimedio, a fronte del consolidato orientamento del diritto vivente a proposito della natura eccezionale delle ipotesi normativamente esistenti (v.

Cass., sez. III 10 aprile 2014, n. 8405; Cass., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11603; Cass., sez. III, 9 giugno 2004, n.10970). Ipotesicircoscritte alle fattispecie previste dagli artt. 657 e 654 cod. proc. civ., 316-bis e 156 cod. civ., art. 8, commi terzo e quarto, l. 898/1970, art. 18, comma quarto, l. 300/1970, a cui si può aggiungere quanto previsto dall’art. 614-bis cod. proc. civ. in tema di misure di coercizione indiretta e dall’art. 1591 cod. civ. contemplante la condanna al pagamento dei canoni a scadere sino alla data di restituzione dell'immobile locato, dovuti comunque dal conduttore a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (fattispecie normativa applicata in via analogica anche nel caso di occupazione di area demaniale a seguito di mancato rinnovo di concessione, v.

Cass., sez. I, 28 febbraio 2018, n. 4714; Cass., sez. I, 5 maggio 2011, n. 9977). A tale valutazione, ossia quella relativa alla dedotta persistenza dell’illecito in pendenza del giudizio, non essendovi dubbi che il danno reclamato trova va fonte nella stessa causa costituita dal protrarsi dell’occupazione da parte di ASL TA, la Corte d’appello non ha provveduto, così discostandosi dal principio di diritto sopra indicato.

4. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso determina l’assorbimento del quarto, con il quale è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2818 cod. civ. e 474 cod. proc. civ.per aver la Corte d’appello ritenuto inammissibile la domanda del risarcimento del danno per il periodo dal gennaio 2019 fino all’effettivo rilascio.

5. Accolti il primo e il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto , la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviando per un nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto , la quale, in diversa composizione, provvederàa un nuovo esame alla luce dei principi di diritto indicati mediante la verifica della sufficiente allegazione sul piano del danno emergente della concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, e regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q