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Ordinanza — n. 1514/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses jurisdiction regulation as inadmissible because lower court's competence ruling is not appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1514/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation inadmissible, ruling that a lower court's decision on its own competence cannot be challenged via this procedure. The appellant argued the trial judge lacked subject-matter jurisdiction over the business lease contract, but the Court held that such rulings are final and unappealable under civil procedure law. Consequently, the case was remitted to the lower court to continue proceedings on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 46 cod. proc. civ.; The decision by a judge of peace regarding their own competence is not subject to a jurisdiction regulation appeal, as such rulings are final and unappealable under established case law.

Parole chiave

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jurisdiction regulation inadmissibility competence ruling finality judge of peace limitations subject matter jurisdiction appeal civil procedure code art 46 declinatoria di competenza risoluzione del conflitto giurisdizionale incompetenza per materia

Disposizioni normative citate

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Art. 46 cod. proc. civ.
Legge 18 giugno 2009, n. 69
la decisione con la quale il giudice di pace statuisce sulla propria competenza non è impugnabile con il regolamento di competenza; orientamento, questo, che è stato ribadito anche dopo l’entrata in vigore della riforma di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 (v., tra le altre, le ordinanze 4 settembre 2013, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza 4 settembre 2013, n. 20324
Ordinanza 28 maggio 2014, n. 12010
Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21975
Ordinanza 18 gennaio 2021, n. 711
Ordinanza 17 maggio 2023, n. 13610
Ordinanza 25 febbraio 2025, n. 4955
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9901/2025 R.G. proposto da : B C D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall ’ avvocato Giuseppe De Gregori , elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro Dreamers s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall ’a vvocato Rinaldo Romanelli , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -resistente- avverso l’ordinanza del Giudice d i p ace di Genova depositata i l 15/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2025 dal Consigliere Francesco Maria Cirillo. REGOLAMENTO DI COMPETENZA. R.G. 9901/2025 Cron. Rep. C.C. 9/12/2025 C.C. 14/4/2022 FATTI DI CAUSA 1 La BCD s.r.l. ha ottenuto in proprio favore e contro la Dreamers s.r.l. un decreto ingiuntivo dal Giudice di pace di Genova per la somma di euro 3.589,87, a titolo di canoni di affitto di azienda. La società debitrice ha proposto opposizione davanti al medesimo Giudice di pace, senza però costituirsi in giudizio, tanto che il giudice ne ha dichiarato la contumacia concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Nel prosieguo del giudizio, però, il decidente ha revocato sia la provvisoria esecuzione che la dichiarazione di contumacia della società opponente, riservandosi la decisione sull’eccezione di incompetenza per materia proposta dalla parte opponente. Con ordinanza 15 aprile 2025 il Giudice di pace ha accolto l’eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Genova, sul rilievo che la disciplina del contratto di affitto di azienda sarebbe di competenza esclusiva del Tribunale.

2. Avverso l’ordinanza del Giudice di pace di propone regolamento di competenza la BCD s.r.l., con atto affidato ad un motivo, lamentando che nella specie l’eccezione avrebbe dovuto essere respinta, sia perché tardivamente sollevata sia perché non esiste una competenza per materia del Tribunale nelle cause aventi ad oggetto l’affitto di azienda. La Dreamers s.r.l. ha depositato un mero atto di costituzione al sol o fine di ricevere comunicazione del provvedimento definitorio del presente giudizio. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il regolamento di competenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Ritiene il Collegio che, come correttamente è stato rilevato dal Procuratore generale, il regolamento di competenza debba essere dichiarato inammissibile. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, a norma dell’art.46 cod. proc. civ. la decisione con la quale il giudice di pace statuisce sulla propria competenza non è impugnabile con il regolamento di competenza; orientamento, questo, che è stato ribadito anche dopo l’entrata in vigore della riforma di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 (v., tra le altre, le ordinanze 4 settembre 2013, n. 20324, 28 maggio 2014, n. 12010, 12 ottobre 2020, n. 21975, 18 gennaio 2021, n. 711, 17 maggio 2023, n. 13610, e 25 febbraio 2025, n. 4955).

Non occorre provvedere sulle spese, atteso che la società resistente ha depositato un mero atto di costituzione, peraltro dopo la data di discussione del ricorso in camera di consiglio. Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiarainammissibile il regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera d