Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, an hospital company, challenged a lower court judgment against two individuals but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6933/2025 R.G. proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”, con sede in TERNI, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. PATRIZIA BECECCO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro PASQUINELLI MARCELLO e ROSSI PAOLA, rappresentati e difesi dall’avv. LUCA CONTI, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di PERUGIA n. 38/2025 depositata il 25/01/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6933/2025 Numero sezionale 16/2026 Numero di raccolta generale 1383/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22/1/2026 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 6933/2025 Numero sezionale 16/2026 Numero di raccolta generale 1383/2026 Data pubblicazione 22/01/2026