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Ordinanza — n. 1124/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding termination of gratuitous loan and subsequent sale of property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1124/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and dismissed the claim for damages. The appellant argued that the father's right to terminate the gratuitous loan contract was invalid, thereby preserving the daughter's right to rent income despite the property's sale. The court held that the termination was legally valid, which automatically extinguished the derivative lease relationship and the associated rent obligation.

Regesto Legislator

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Art. 1811 c.c.; Art. 1869 c.c.; Art. 1599 c.c.; Art. 2043 c.c.: The termination of a gratuitous loan contract by the grantor validly ends the legal basis for any derivative lease relationship, extinguishing the lessee's right to rent and precluding liability for damages resulting from the lawful sale of the property.

Parole chiave

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gratuitous loan termination derivative lease relationship sale of property effects unjust enrichment claim inadmissible appeal riscatto della rendita locazione, vendita, cessione restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 1811 c.c.
Art. 1869 c.c.
Art. 1599 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
art. 1869 c.c
art. 2043 c.c
art. 1810 c.c
b) il recesso di Francesco Dell’Amura fu legittimo per due ragioni: sia perché consentito dall’art. 1810 c.c., trattandosi di comodato senza fissazionedi termine; sia perché consentito dall’art.
art. 140 c.p
L’inammissibilità discende dal fatto che tutte le notifiche agli eredi di Francesco Dell’Amura, eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non risultano corredate degli avvisi di ricevimento della raccomandata.
art. 291 c.p
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Testo completo

nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 9502/22proposto da: -) Dell’Amura Emilia, domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocatoFerdinando Grammegna; -ricorrente - contro -) Frulio Giulio, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesodall’avvocato Annarita De Vitto ; -controricorrente - nonché -) Aiello Giovanna, Dell’Amura Angela, Dell’Amura Concetta, Savarese Alessandro, SavareseAndrea Vittoria; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diNapoli 5 ottobre 2021 n. 3580 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2015 Emilia Dell’Amura convenne dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il proprio padre Francesco Dell’Amura e Giulio Frulio, esponendo che: -) con contratto del 2 luglio 2009 Francesco Dell’Amura le aveva concesso in comodato senza fissazione di termine un immobile sito a Vico Equense, viaDe Feo n. 3; Oggetto: comodato - risoluzione - effetti - locazione conclusa dal comodante - risoluzione ipso iure. N.R.G.: 9502/22 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 -) il contratto di comodato accordava alla comodataria la facoltà di locare a terzi quomodolibet l’immobile, trattenendo il relativo canone; -) il comodato venne stipulato da Francesco Dell’Amura allo scopo di accordare alla figlia Emilia Dell’Amura un reddito fondiario, che equilibrasse le elargizioni già compiute dal comodante in favore delle altre due figlie; -) l’11 luglio 2009 l’immobile fu locato a Giulio Frulio; -) il 30 luglio 2013 Francesco Dell’Amura manifestò la volontà di recedere dal contratto di comodato; -) il 28 maggio 2015 l’immobile fu promessoin vendita da Francesco Dell’Amura a Giulio Frulio, e venduto il successivo 15 settembre 2015.

2. Premessi questi fatti, l’attrice concluse chiedendo che il Tribunale: -) dichiarasse inefficace il recesso di Francesco Dell’Amura dal contratto di comodato, sul presupposto che il contratto stipulato tra padre e figlia costituisse “un comodato senza determinazione di tempo, salvo l’art.1811 c.c. ovvero una rendita atipica ex art. 1869 c.c.”; -) dichiarasse inefficace rispetto ad essa attrice la vendita dell’immobile; -) in subordine, accertasse che la vendita, da parte del comodante, dell’immobile concessole in comodato costituiva “ inadempimento del contratto di comodato” e quindi un “fatto illecito ex art. 2043 c.c.” ( in quanto aveva per effetto la cessazione della rendita che essa ritraeva dalla locazione dell’immobile), e di conseguenza condannasse ambo i convenuti al risarcimento del danno.

3. Francesco Dell’Amura si costituìe chie se : a)accertarsi la legittimità del recesso dal contratto di comodato;

b) la condanna di Emilia Dell’Amura e di Giulio Frulio al pagamento dei canoni di locazione maturati da luglio 2013 (data del recesso) all’agosto 2015(data di trasferimento della proprietà immobiliare all’inquilino).

4. Giulio Frulio si costituì chiedendo accertarsi la “ risoluzione e/o annullamento e/o caducazione e/o sopravvenuta nullità” del contratto di N.R.G.: 9502/22 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 locazione e la condanna di Emilia Dell’Amura alla restituzione dei canoni a lei pagati da luglio 2013 ad agosto 2015.

5. Nelle more di questo giudizio Emilia Dell’Amura chiese ed ottenne dal Tribunale di Torre Annunziata un decreto ingiuntivo nei confronti di Giulio Frulio. Col ricorso monitorio Emilia Dell’Amura chiese la condanna di Giulio Frulio al pagamento dei canoni di locazione maturati da settembre 2015 a luglio 2016 (scilicet, dopo che Giulio Frulio era divenuto proprietario, n.d.e.).

6. Giulio Frulio propose opposizione al decreto ingiuntivo ed il giudizio fu riunito a quello proposto da Emilia Dell’Amura nelle forme ordinarie.

7. Con sentenza 20 marzo 2018 n. 716 il Tribunale di Torre Annunziata ritenne che:

a) il contratto stipulato tra Francesco Dell’Amura e EmiliaDell’Amura fosse un comodato, non una rendita;

b) il recesso di Francesco Dell’Amura fu legittimo per due ragioni: sia perché consentito dall’art. 1810 c.c., trattandosi di comodato senza fissazionedi termine; sia perché consentito dall’art. 1809, secondo comma, c.c., sussistendo un “urgente e impreveduto bisogno” del comodante, rappresentato da difficoltà economiche;

c) legittimamente Francesco Dell’Amura aveva alienato l’immobile a Giulio Frulio;

d) lo scioglimento del comodato non aveva influito sul contratto di locazione, estintosi tuttavia per confusione allorché il conduttoreacquistò la proprietà dell’immobile. Rigettò di conseguenze tutte le domande attoree. La sentenza fu appellata dalla soccombente.

8. Con sentenza 5 ottobre 2021 n. 3580 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: N.R.G.: 9502/22 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 -) correttamente il Tribunale qualificò il contratto stipulato tra Francesco Dell’Amura ed Emilia Dell’Amura come “comodato a tempo indeterminato”; -) la circostanza che il contratto di comodato accordasse al comodatario la facoltà di locare l’immobile non escludeva né il diritto del comodantedi recedere ad nutum, né il diritto del comodante di chiedere la restituzione per urgente ed impreveduto bisogno, bisogno la cui sopravvenienza no fu contestata da Emilia Dell’Amura; -) il contratto di locazione non venne meno per effetto del recesso di Francesco Dell’Amura dal comodato, ma si estinse per confusione allorché il conduttore divenne proprietario dell’immobile; -) la censura avverso il rigetto della domanda di condanna ex art.2043 c.c. era “inconferente sed apodittica”.

9. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Emilia Dell’Amura con ricorso fondato su tre motivi. Giulio Frulio ha resistito con controricorso.

10. Con ordinanza interlocutoria 5 maggio 2025 n. 11807, pronunciata all’esito della camera di consiglio del l’ 11 marzo 2025, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, per consentire alla ricorrente di notificare il ricorso agli eredi di Francesco Dell’Amura.

11. Il 3 luglio 2025 (e quindi nel rispetto del termine ex art. 371-bisc.p.c.) la ricorrente ha depositato copia informatica (attestata conforme) del ricorso notificato a: -) Giovanna Aiello, moglie di Francesco Dell’Amura; -) Angela Dell’Amura, figlia di Francesco Dell’Amura; -) Concetta Dell’Amura, figlia di Francesco Dell’Amura; -) Alessandro Savarese, marito di Angela Dell’Amura e quindi genero di Francesco Dell’Amura; -) Andrea Vittoria Savarese, figlia di Angela Dell’Amura e Alessandro Savarese, e quindi nipote ex filiadi Francesco Dell’Amura. N.R.G.: 9502/22 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 Nessuna delle suddette parti ha svolto difese nella presente sede.

12. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso proposto da Emilia Dell’Amura è inammissibile. 1.1. L’inammissibilità discende dal fatto che tutte le notifiche agli eredi di Francesco Dell’Amura, eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non risultano corredate degli avvisi di ricevimento della raccomandata. Ciò rende inammissibile il ricorso , come già stabilito da questa Corte in fattispecie analoghe, osservando che “in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.”.

In tali ipotesi è onere del difensore del ricorrente domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982(ex multis, Cass. Sez. 6, 12/07/2018, n. 18361).

2. Il Collegio osserva che, ove fosse stato possibile esaminare i motivi, la loro sorte sarebbe stata negativa. Il primo motivo si sarebbe dovuto dire i nammissib i l e per difetto di decisività. Col primo motivo di ricorso, infatti, è denunciata la violazione degli artt.1322, 1803 e 1809 c.c.. La ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha qualificato come “precario” il contratto da lei stipulato colpadre. Sostiene che quel contratto la fissazione d’un termine l’aveva: infatti, essendo stata accordata alla comodataria la facoltà di locare l’immobile a N.R.G.: 9502/22 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 terzi, “ la durata del comodato era fornita dal contratto di locazione dell’11.7.2009, delquale il comodato del 2.7.2009 era parte integrante”.

La tesi della ricorrente è che dalla prevista facoltà del comodatariodi locare l’immobile a terzi dovrebbe desumersi implicitamente la durata del comodato, pari a quella locazione. 2.1. Tale censura è inammissibile perché la Corte d’appello ha ritenuto legittimo il recesso del comodante in base a due diverse rationes decidendi:

a) sia sul presupposto che il comodato non prevedesse la fissazione d’un termine;

b) sia sul presupposto che, quand’anche l’avesse avuto, il comodatario poteva comunque recedere ex art. 1809, comma secondo, c.c., essendo sorto per lui un bisogno urgente ed imprevedibile , circostanza ritenuta “non contestata dalla comodataria” ( p. 8, terzo capoverso, della sentenza d’appello). La seconda di queste rationes decidendi non è stata impugnata , ed era di per sé idonea a sorreggere la decisione di rigetto. Pertanto il primo motivo, quale che ne fosse la fondatezza, quand’anche accolto non avrebbe potuto travolgere la sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1253, 1599 e 1602 c.c.. La ricorrente, al di là di varie imprecisioni linguistiche (“ il contratto di locazione era opponibile al contratto di vendita”), formula una tesi che si può così riassumere: quando Francesco Dell’Amura vendette l’immobile a Giulio Frulio non venne meno l’obbligo di quest’ultimo di versare il canone a Emilia Dell’Amura, in quanto ai sensi dell’art. 1599 c.c. emptio non tollit locatum. 2.1. Il secondo motivosarebbe stato infondato nel merito.

N.R.G.: 9502/22 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 Una volta ritenuta la legittimità del recesso ed il rientro dell’immobile nella disponibilità del comodante, cessa il diritto del comodatario alla percezione dei frutticivili rappresentati dal canone di locazione. Infatti il rapporto locativo, in quanto discendente dalla legittimazione del comodatario come tale(quale titolare della facoltà di godimento ), è di per sé risolutivamente condizionato al venir meno della permanenza della suddetta legittimazione. Pertanto, sopravvenuto il recesso del comodante, il rapporto di locazione non poteva sopravvivere fra comodante e conduttore.

3. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1175, 1372, 1375, 1571, 1599, 2043 e 2059 c.c.; 303 e 392 c.p.. Il motivo è rivolto verso il capo di sentenza con cui è stata rigettata la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell’articolo 2043 c.c.. 4.1. Il motivosi sarebbe dovuto dire assorbito, giacché, in modo singolare, se ne è chiesto lo scrutinio sì in subordine, ma solo [sic] nel caso di accoglimento del primo e secondo motivo . Comunque, il motivo si sarebbe dovuto dire inammissibile in quanto incoerente rispetto alla motivazione che sottende la sentenza d’appello.

Quest’ultima ha infatti ritenuto inammissibile per aspecificità l’analogo motivo d’appello, rivolto avverso il capo della sentenza di primo grado con cui fu rigettata la domanda di risarcimento del danno aquiliano. La ricorrente, incurante di tale contenuto della sentenza d’appello si sofferma a discorrere del merito della sua domanda, ignorando il giudizio di inammissibilità. In ogni caso la censura è anche infondata nel merito, dal momento che qui iure suo utitur neminem ledit; che per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso si è formato giudicato sulla legittimità del recesso del comodante; e che una condotta legittima non può dar luogo a responsabilità aquiliana.

N.R.G.: 9502/22 Camera di consiglio del 7 novembre 2025 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Emilia Dell’Amura alla rifusione in favore di Giulio Frulio delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A.se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pr