Decreto — n. 1101/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4905/2025 R.G. proposto da: MAGIC TOYS S.A.S. DI CASTIELLO ARTURO, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO CASCIO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE CILIBERTI, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro MARIA CAMPANILE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3274/2024 depositata il 22/07/2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1101/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 4905/2025 R.G. proposto da: MAGIC TOYS S.A.S. DI CASTIELLO ARTURO, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO CASCIO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE CILIBERTI, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro MARIA CAMPANILE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3274/2024 depositata il 22/07/2024.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4905/2025 R.G. proposto da: MAGIC TOYS S.A.S. DI CASTIELLO ARTURO, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO CASCIO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE CILIBERTI, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro MARIA CAMPANILE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3274/2024 depositata il 22/07/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 4905/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 1101/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/01/2026 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 4905/2025 Numero sezionale 12/2026 Numero di raccolta generale 1101/2026 Data pubblicazione 19/01/2026