Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal. The applicant, Papaleo, had not responded to the proposal, while the opposing party, Generali Italia, had already requested the adoption of the extinction measure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, resulting in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1711/2025 R.G. proposto da: PAPALEO RAFFAELE ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DAQUA ANDREA GIUSEPPE, con domiciliazione digitale ex lege presso lo studio dell’avvocato NACCARI DOMENICO, -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, prima INA - ASSITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ATTINA' SALVATORE, con domiciliazione digitale ex lege, -controricorrente- nonché contro OLIVERIO ANTONINO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 753/2024 depositata il 28/10/2024.
Numero registro generale 1711/2025 Numero sezionale 9/2026 Numero di raccolta generale 1023/2026 Data pubblicazione 19/01/2026 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; preso atto che in data 23 giugno 2025 la parte controricorrente ha depositato istanza di adozione del provvedimento ex art. 391 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, stante l’inammissibilità del controricorso in ragione della mancata produzione in atti della procura notarile richiamata nella procura speciale e nell’intestazione dello stesso controricorso; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15/01/2026 IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO Antonietta Scrima Numero registro generale 1711/2025 Numero sezionale 9/2026 Numero di raccolta generale 1023/2026 Data pubblicazione 19/01/2026