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Ordinanza — n. 985/2026 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility due to failure to contest expert report in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 985/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the appellant failed to specifically contest the expert report in the first instance. The lower court had already relied on this report to quantify damages, and the appellant's generic objections were deemed insufficient to trigger the principle of non-contestation. Consequently, the procedural defects prevented the appeal from being examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the party failed to specifically contest an expert report in the first instance, as such reports are considered evaluated elements when no specific objection was raised.

Parole chiave

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inadmissibility appeal expert report contestation principle of non-contestation first instance failure procedural defect diritto al risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Primo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 115 cod. proc. civ
Valle stragiudiziale, assumendo – peraltro - che alla sua pretesa , ma insussistente, mancata contestazione possa applicarsi il regime previsto dall'art. 115 cod. proc. civ.per le allegazioni non contestate.
art. 369 cod. proc. civ
661874 -01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione R.g.
art. 369 c.p
A fronte di ciò non produce la copia notificata della sentenza, così come prescritto dall’art. 369, primo comma, n.2 cod.
art. 372 c.c
art. 325 c.p
Valle cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26305 del 18/10/2018
Per mera completezza della motivazione va aggiunto che il Collegio reputa il ricorso inammissibilein quanto, avuto riguardo al primo motivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26305 del 18/10/2018 Rv.
Cass. n. 5362 del 28/02/2025
Cass. n. 1389 del 22/01/2021
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile, atteso che le cause di improcedibilità prevalgono su quelle di inammissibilità (Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11410/2024 R.G. proposto da DURANTE GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via CIPRO n. 77, presso lo studio dell’avvocato SPERANZA CRISTINA (SPRCST56A49F495T) rappresentato e difeso dall'avvocato NERI CLAUDIO (NRECLD49C07A050Y) con domiciliazione telematica come in atti -ricorrente – contro SALVATORE GIUSEPPE, SALVATORE STEFANO EMANUELE, SALVATORE LORIS DANIELE, rappresentato e difeso dall'avvocato COSCIA SIMONE (CSCSMN68P14D583O), con domiciliazione telematica come in atti -controricorrenti – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di CAMPOBASSO n. 44/2024depositata il 15/02/2024.

R.g. n. 11410 del 2024; Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. FATTI DI CAUSA Giacomo Durante venne tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Larino per rispondere «del reato p. e p. dagli artt. 81 cpc e 393 cc. 1 e 2, 594 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà, potendo ricorrere ad un giudice, si faceva arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza e minaccia alle persone, anche con violenza sulle cose; violenze e minacce consistite nel danneggiare le pareti finestre dell'immobile di proprietà di Salvatore Giuseppe, Salvatore Stefano E manuele , Salvatore L oris D aniele detenuto da Salvatore Raffaele, nel distruggere un canale di scolo delle acque ed una cabina elettrica nonché nel proferire, verso Salvatore Raffaele la frase ingiuriosa e gravemente minacciosa “vaffanculo stronzo bastardo, ti distruggo tutto queste cose te le devi mettere nella tua proprietà, qualche notte prendo il fucile e ti uccido a te e a quei bastardi dei tuoi figli”.

Il Tribunale, ritenuti fondati gli addebiti, con sentenza n. 272 del 12/12/2008, lo dichiarava colpevole de i reati ascritt igli e lo condannava,altresì, al risarcimento dei danni cagionati ai Salvatore nella misura da liquidarsi in separata sede. Con sentenza n. 313/2012 del 05/06/2012 depositata il 5/07/2012 la Corte d’Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Larino. Questa Corte di cassazione con sentenzadella Sez. VI penale, n. 41584 del 8/10/2013, resa all'udienza del 19/06/2013 così disponeva: “Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, conferma le statuizioni civili”.

Giacomo Durante venne convenuto in giudizio da Giuseppe, Stefano Emanuele e Loris Daniele Salvatore dinanzi al Tribunale di R.g. n. 11410 del 2024; Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle Larino, perché, sebbene i reati di cui agli artt. 393 e 594 c.p. erano stati dichiarati estinti per prescrizione, la loro rilevanza ai fini penali era stata mantenuta ferma dalla sentenza di questa Corte (Sez. VI penale, n. 41584 del 8/10/2013) di dichiarazione della prescrizione. Il Tribunale di Larino, esperita l’istruttoria testimoniale, condannava il Durante al pagamento di seicento euro in favore dei Salvatoree rigettava nel resto la domanda.

I Salvatore proposero appello , al quale resistette Giacomo Durante. La Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio con il Durante con la sentenza n. 404 del 15/02/2024, ha condannatoil Durante al pagamento dell’ulteriore somma, rispetto a quanto statuito dal Tribunale di Larino, di euro 9.558,52, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Giacomo Durante. Rispondono con controricorso i Salvatore. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 9/10/2025, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi del ricorso sono i seguenti. Primo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte d’appello ha ignorato la formale e ripetuta contestazione della perizia tecnica stragiudiziale fatta dal Durante, ponendo a sostegno della propria pronuncia tale mancata contestazione. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115, primo comma, e 113 cod. proc. civ. in relazione alla norma di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.La Corte d’appello ha attribuito valore di prova alla perizia tecnica R.g. n. 11410 del 2024;

Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle stragiudiziale, assumendo – peraltro - che alla sua pretesa , ma insussistente, mancata contestazione possa applicarsi il regime previsto dall'art. 115 cod. proc. civ.per le allegazioni non contestate. In via preliminare il Collegio ritiene il ricorso improcedibile. Il ricorrente afferma che la sentenza gli è stata notificata in data 6/03/2024. A fronte di ciò non produce la copia notificata della sentenza, così come prescritto dall’art. 369, primo comma, n.2 cod. proc. civ.né la detta copia notificata è stata prodotta dalla difesa dei Salvatore, quali controricorrenti, così come consentito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. segnatamente, Sez.

U n. 21349 del 6/07/2022 Rv. 665188 – 02 e da ultimo Cass. n. 27883 del 29/10/2024 Rv. 672552 -01). La sentenza della Corte d’appello è stata pubblicata il 15/02/2024 e il ricorso per cassazione è stato notificato il giorno 3/05/2024, cosicché non può farsi in ogni caso luogo all’esame nel merito dei motivi di ricorso, salvo quanto in seguito scritto, poiché il termine di sessanta giorni risulta comunque decorso anche avuto riguardo alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. n. 28781 del 08/11/2024 Rv. 672812 -01). Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr.

Sez. U n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 02; Cass. n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 – 01; conf.: Cass. n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. Secondo i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata, che deve essere verificata d’ufficio dalla Corte (per tutte si veda: Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 -01), va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ., fatti salvi i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, ovvero la suddetta relazione R.g. n. 11410 del 2024;

Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle sia prodotta dal controricorrente nel termine fissato per la sua regolare costituzione, ovvero, ancora, essa sia acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma ciò esclusivamente nelle ipotesi in cui il termine cd. breve per l’impugnazione decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito da parte della cancelleria, ipotesi nella specie non ricorrenti. Si è in proposito, ribadito (cfr., da ultimo, la già richiamata Sez. U, Sentenza n. 21349 del 6/07/2022, Rv. 665188 – 01 e 02 ) che :

«la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.; nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità exart. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da R.g. n. 11410 del 2024;

Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio». Alla mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata consegue la statuizione di improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 369, comma secondo, cod. proc. civ. Per mera completezza della motivazione va aggiunto che il Collegio reputa il ricorso inammissibilein quanto, avuto riguardo al primo motivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26305 del 18/10/2018 Rv. 651305 - 01) nel vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive, cosicché non può ritenersi sussistente il vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ. con riferimento alla deduzione difensiva di contestazione della consulenza tecnica di parte, dovendosi trattare, ai fini della appropriatezza della detta censura, di un fatto storico in senso naturalistico.

Il secondo motivo è, pure esso, inammissibile: la consulenza tecnica di parte era già stata posta a fondamento della decisione da parte del giudice di primo grado, che, sulla base di essa , aveva liquidato ai Salvatore la somma di seicento euro, recependo in tal modo la stima dei danni, almeno di quelli ritenuti provati nell’ane il Durante non ha svolto alcuna specifica contestazione in appello, o quantomeno tanto non risulta, al fine di infirmare la valenza della detta consulenza di parte e ciò in considerazione della genericità della contestazione iniziale.

Inoltre, dal tenore complessivo della motivazione della Corte d’appello, che ha recepito la consulenza di parte solo ai fini della stima dei danni ulteriori (al finestrato), mentre per la loro prova ha ritenuto che vi fossero adeguati elementi derivanti dalle dichiarazioni testimoniali, può affermarsi che la perizia di parte ha assunto veste di elemento valutato in una con gli altri ritualmente acquisiti al giudizio al fine di addivenire alla R.g. n. 11410 del 2024; Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle liquidazione del danno, cosicché rispetto ad essa non è stato applicato, tecnicamente, il principio di non contestazione (e non avrebbe, peraltro, potuto esserlo:

Cass. n. n. 5362 del 28/02/2025 Rv. 673905 -01). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile, atteso che le cause di improcedibilità prevalgono su quelle di inammissibilità (Cass. n. 1389 del 22/01/2021 Rv. 660388 -01). Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. La decisione di improcedibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorr ente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,